Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che le imputate COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza della Corte di appello d Palermo, che ha confermato la condanna, delle prime due, per i reati di cui agli artt. 595, comma 3, e 612 cod. pen., e della terza solo per il reato di minaccia;
Quanto ai ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, di identica formulazione, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, in entrambi i casi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rispetto del criteri dell’oltre ogni ragionevole dubbio nell’affermazione della penale responsabilità delle suddette, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Quanto al ricorso di COGNOME NOME, rilevato che il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto della condizione di procedibilità per le condotte in pregiudizio di COGNOME, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di identica doglianza proposta con i motivi di gravame, disattesa nella sentenza impugnata con corretta e completa argomentazione, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato (si vedano pagg.3 e 4);
Rilevato, altresì, che il secondo motivo comune ai tre ricorsi, che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 7 e 8);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 18/10/2023