Ricorso inammissibile: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire un punto fondamentale del processo penale: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un ricorso viene definito inammissibile, significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, ma si ferma a un controllo preliminare. Il caso in esame, relativo a una condanna per rissa, illustra perfettamente perché la Cassazione non può trasformarsi in un terzo giudice dei fatti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’imputazione per il reato di rissa. In primo grado, l’imputato era stato assolto. Tuttavia, la Corte d’Appello, su ricorso del Procuratore Generale, ha riformato la decisione, dichiarando l’imputato colpevole del reato contestato. Contro questa sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: l’errata valutazione delle prove e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha contestato la logicità della motivazione della sentenza d’appello, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova. Inoltre, si è lamentato del fatto che il giudice non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono nettamente il ruolo della Suprema Corte.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti della Cassazione
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché, di fatto, chiedeva alla Cassazione di fare ciò che la legge le vieta: sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito. La Corte ha ribadito che il suo compito non è decidere chi ha torto o ragione nel merito della vicenda, ma solo verificare che la decisione del giudice d’appello sia basata su un ragionamento logico e coerente, senza vizi evidenti. Contestare la motivazione proponendo una “ricostruzione alternativa” non è consentito in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene più importanti e decisivi per negare il beneficio.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello, nel ribaltare l’assoluzione, aveva correttamente fornito una “motivazione rafforzata”. Questo significa che non si era limitata a una diversa valutazione, ma aveva specificamente confutato gli argomenti del primo giudice (come l’assenza di armi o la presenza di ferite su un solo partecipante), spiegando perché non fossero determinanti per escludere il reato di rissa. Questa motivazione è stata ritenuta esente da vizi logici e quindi incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda si è scontrato con la preclusione normativa, portando a un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le proprie tesi fattuali. È un giudizio di legittimità, volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve concentrarsi su vizi di legge o difetti logici macroscopici della motivazione, non sulla speranza che la Cassazione possa “riscrivere” la storia dei fatti. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito. Il suo compito è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza, non riesaminare i fatti.
Cosa significa che la Corte d’Appello deve fornire una “motivazione rafforzata” quando ribalta un’assoluzione?
Significa che, per trasformare un’assoluzione in una condanna, il giudice d’appello deve fornire una giustificazione particolarmente solida e dettagliata, confrontandosi specificamente con gli argomenti del primo giudice e spiegando perché li ha ritenuti non determinanti o errati.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione e confutare tutti gli argomenti favorevoli dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 04XIXLK) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano – che in riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarat l’imputato responsabile del reato di rissa;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione su base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza, o comunq di attendibilità, delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali quella compiuta dal Giudice di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 1 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260.
Rilevato, inoltre, che giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplici le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnat facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabi della sussistenza del reato. La Corte di appello, nel ribaltare, sull’appello del Procur Generale, il verdetto assolutorio di primo grado, ha fornito la necessaria motivazione rafforza confrontandosi con gli argomenti del primo giudice, che ha ragionevolmente ritenuto di riliev non determinante ( assenza di armi, presenza di ferite solo in un corrissante);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui no necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenu generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pert il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024