La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24079 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: la legittimazione a impugnare un provvedimento di sequestro preventivo. La decisione offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra la posizione dell’indagato, in qualità di persona fisica, e quella della società proprietaria del bene sequestrato. Questo principio è fondamentale per evitare errori procedurali che possono portare all’inammissibilità del ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
I fatti del caso: il sequestro di un impianto di frantumazione
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo di un impianto di frantumazione e di una cava di estrazione. Il provvedimento era stato emesso nell’ambito di un’indagine per reati ambientali. Il legale rappresentante della società titolare dell’impianto aveva proposto ricorso per cassazione, chiedendo di poter utilizzare l’impianto di frantumazione con materiali provenienti da altri siti, sostenendo che tale attività non rientrasse nel perimetro del sequestro, che a suo dire riguardava solo la cava.
Il primo e decisivo scoglio su cui si è arenato il ricorso è stata la questione della legittimazione ad impugnare. La Corte di Cassazione ha osservato che il ricorso era stato proposto dall’indagato in proprio, come persona fisica, e non nella sua qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell’impianto.
Secondo la giurisprudenza costante, per proporre un’impugnazione è necessario avere un interesse concreto e attuale. Nel caso di un sequestro, tale interesse si traduce nel diritto alla restituzione del bene. Questo diritto, tuttavia, spetta al proprietario del bene, che nel caso di specie era la società di capitali, un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica del suo amministratore.
La Corte ha quindi stabilito che solo la società avrebbe potuto proporre istanza di riesame e, successivamente, ricorso per cassazione. L’amministratore, pur essendo indagato, non poteva rivendicare un diritto proprio alla restituzione di un bene non suo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
L’analisi della Corte sul sequestro preventivo e l’uso del bene
Nonostante l’inammissibilità per ragioni procedurali, la Cassazione ha esaminato anche il merito della questione, ritenendo il ricorso comunque infondato. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: in presenza di un sequestro preventivo, non può essere riconosciuta all’indagato alcuna facoltà d’uso del bene vincolato. Lo scopo della misura cautelare è proprio quello di sottrarre la cosa alla disponibilità del titolare per impedire la prosecuzione dell’attività criminosa.
La mancanza dei titoli autorizzativi
Il Tribunale del riesame aveva già ampiamente motivato il rigetto dell’istanza evidenziando che la società era priva di qualsiasi titolo legittimante per l’esercizio dell’attività estrattiva fin dal 2018. L’utilizzo dell’impianto, anche per materiali provenienti da siti esterni, avrebbe richiesto una serie di autorizzazioni specifiche (nullaosta comunale, aggiornamento dei piani di sicurezza, etc.) che erano del tutto assenti. Pertanto, consentire l’uso dell’impianto avrebbe significato permettere la prosecuzione di un’attività illecita, vanificando lo scopo stesso del sequestro.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, ha rilevato un difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente. Egli ha agito come persona fisica, mentre il bene sequestrato era di proprietà della società. L’interesse alla restituzione, che fonda la legittimazione a impugnare, apparteneva quindi alla società e non alla persona fisica del suo amministratore. Per agire validamente, sarebbe stato necessario un mandato specifico conferito dalla società al difensore.
In secondo luogo, anche nel merito, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la solida motivazione del Tribunale del riesame. Quest’ultimo aveva chiarito che l’attività per cui si chiedeva l’autorizzazione era del tutto priva dei necessari presupposti legali e autorizzativi, rendendo palese il periculum in mora che il sequestro mirava a neutralizzare.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza due principi cardine in materia di misure cautelari reali. Primo, la legittimazione a impugnare un sequestro preventivo non spetta automaticamente all’indagato, ma a chi vanta un diritto concreto alla restituzione del bene. Quando il bene è di una società, è quest’ultima che deve agire tramite i suoi organi rappresentativi. Secondo, la finalità del sequestro preventivo è incompatibile con una qualsiasi forma di utilizzo del bene, poiché il suo scopo è proprio quello di interrompere la condotta illecita e le sue conseguenze.
Chi è legittimato a impugnare un provvedimento di sequestro preventivo?
L’impugnazione può essere proposta dall’imputato, dal suo difensore, dalla persona a cui le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, a condizione che vanti un interesse concreto e attuale, come la restituzione del bene.
L’amministratore di una società può impugnare in proprio il sequestro di un bene aziendale?
No. La Corte ha chiarito che l’amministratore, sebbene indagato, non può agire in proprio (come persona fisica) per impugnare il sequestro di un bene appartenente alla società. L’impugnazione spetta alla società, che agisce tramite il suo legale rappresentante munito di procura speciale.
È possibile ottenere l’autorizzazione all’uso di un bene sottoposto a sequestro preventivo?
Di norma, no. La sentenza ribadisce che il sequestro preventivo è incompatibile con qualsiasi facoltà d’uso del bene vincolato, poiché lo scopo della misura è proprio quello di sottrarre la cosa alla disponibilità del titolare per impedire la prosecuzione del reato o l’aggravarsi delle sue conseguenze.