Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32884 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SORRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Ritenuto che i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 devono dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili.
In particolare:
-il ricorso di NOME COGNOME, afferente alla pena applicata nella mi corrispondente all’accordo delle parti, si fonda su argomenti incompatibili l’avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va lim ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23
nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si ris surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.
La pena applicata al ricorrente, che del resto denuncia la mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche – così come convenuto tra le parti- si s a rilievi, denunciabili con il ricorso per cassazione, perché tale scelta costi risultato di valutazione discrezionali delle parti.
-il ricorso di NOME COGNOME, che denuncia vizio di motivazione in pun di responsabilità, è, anch’esso, indeducibile perché la rinuncia ai motivi di a in funzione dell’accordo sulla pena, analogamente a quanto avviene nella rinun all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), limi non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclu sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità pertanto, non può essere proposto per carenza di motivazione su aspetti ai qu l’imputato ha rinunciato;
-il ricorso di NOME COGNOME, che denuncia l’erronea valutazione compendio probatorio a suo carico, è proposto fuori termine perché, a fronte sentenza del deliberata il 1 marzo 2024 con scadenza, ex lege, del deposito d motivazione entro g. 15 e, quindi, al 16 marzo, il ricorso è stata depositat aprile, oltre il termine di giorni trenta, Trattandosi di imputato che, in primo aveva chiesto, tramite procuratore speciale, il rito abbreviato non applicazione, la proroga di giorni quindici del deposito dell’atto di impugnazio
Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso l’11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice