Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Non Sono Sufficienti
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per arrivarci è necessario rispettare regole procedurali precise. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di appello e i limiti invalicabili per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno ribadito principi consolidati, offrendo una guida chiara per gli operatori del diritto e per chiunque affronti un procedimento penale.
Il caso analizzato riguardava un individuo condannato per un reato legato agli stupefacenti, la cui pena era stata riformata in appello. Non soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando sia la sua responsabilità penale sia l’entità della pena. Tuttavia, la Corte ha respinto le sue richieste, dichiarando il ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato ritenuto responsabile in concorso del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (cosiddetto “spaccio di lieve entità”), con l’aggravante della recidiva. Dopo la condanna in primo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena.
Nel successivo ricorso per cassazione, la difesa sollevava due questioni principali:
1. Vizi di motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale.
2. Vizi di motivazione riguardo alla quantificazione della pena inflitta.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di tali questioni, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri procedurali fondamentali. Innanzitutto, i giudici hanno osservato che nell’atto di appello originario, la questione della responsabilità penale era stata censurata solo in modo generico, mentre la richiesta principale e specifica era la riduzione della pena.
La Corte ha quindi richiamato il principio secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Questa regola, sancita dal combinato disposto degli artt. 606 e 609 del codice di procedura penale, serve a evitare che la Cassazione esamini punti della sentenza di secondo grado che non sono stati oggetto di un reale controllo da parte della Corte d’Appello. Le uniche eccezioni riguardano questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o quelle che non era possibile sollevare prima.
In secondo luogo, anche qualora i motivi fossero stati presentati, sarebbero risultati inammissibili per la loro genericità. Un motivo d’appello, per essere valido, deve essere specifico e non limitarsi a una critica vaga della decisione impugnata.
La Motivazione sulla Pena
Per quanto riguarda la seconda doglianza, relativa all’entità della pena, la Corte ha applicato un altro principio consolidato. La graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo di motivazione è considerato assolto quando il giudice fa riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere) o anche solo alla gravità dei fatti.
Una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso di specie, la pena base era stata determinata in misura inferiore alla media, rendendo la motivazione fornita dal giudice d’appello pienamente sufficiente e incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono state chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché violava il principio devolutivo dell’appello, introducendo questioni non specificamente sollevate nel grado precedente. Inoltre, i motivi erano intrinsecamente generici, una caratteristica che da sola ne determina l’inammissibilità.
La Corte ha anche precisato che il mancato esame da parte del giudice di un motivo di appello manifestamente infondato non costituisce causa di annullamento. Questo rafforza l’idea che l’appello deve essere uno strumento serio e ponderato, non un tentativo di rimettere in discussione l’intero processo senza argomenti solidi.
Infine, sulla determinazione della pena, la decisione conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito, limitando il sindacato della Cassazione ai soli casi di manifesta illogicità o di applicazione di una pena sproporzionata senza un’adeguata giustificazione.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un’importante lezione di diritto processuale. Stabilisce che la strategia difensiva deve essere coerente e precisa in ogni grado di giudizio. Non è possibile “riservarsi” argomenti per la Cassazione se non sono stati prima adeguatamente sviluppati in appello. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto delle richieste, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie, con una condanna al pagamento di tremila euro. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e fondati su solide argomentazioni giuridiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: primo, perché sollevava questioni sulla responsabilità penale che non erano state specificamente contestate nei motivi d’appello; secondo, perché i motivi presentati erano comunque considerati troppo generici per essere esaminati.
È possibile presentare per la prima volta un nuovo argomento difensivo davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione può esaminare solo le questioni già sottoposte al giudice d’appello. Le uniche eccezioni sono le questioni che la legge permette di sollevare in qualsiasi momento del processo (rilevabili d’ufficio) o quelle che non si potevano presentare prima per motivi oggettivi.
Quando il giudice deve motivare in modo dettagliato la quantità della pena inflitta?
Secondo la giurisprudenza costante, il giudice deve fornire una spiegazione specifica e dettagliata solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla media prevista dalla legge per quel reato. Se la pena, come in questo caso, è inferiore alla media, è sufficiente un richiamo generico ai criteri di legge, come la gravità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
~vviso afT2irarti-;– udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata quanto al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa il 12 gennaio 2023, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 aggravato ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. pen., e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed C 2.333,00 di multa.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato e all’entità della pena inflitta.
Considerato che con l’atto di appello, pur essendo stata genericamente censurata l’affermazione della penale responsabilità, era stata espressamente chiesta solo la riduzione della pena sicché non può dirsi che fossero stati formulati motivi in proposito e, in ogni caso, si sarebbe trattato di motivi inammissibili perché del tutto generici. Rilevato che, alla luce del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e gr del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello, che tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316). Rilevato, peraltro, che non può costituire causa di annullamento da parte della Corte di cassazione il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (cfr. Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254280; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256314; Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227).
Rilevato, quanto alla entità della pena inflitta che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve a relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197). Considerato che nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il P sidente