Ricorso Inammissibile per Guida in Ebbrezza: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso di ricorso inammissibile per guida in ebbrezza, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per contestare efficacemente una sentenza di condanna. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, il suo destino è segnato. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’appello e il ricorso per cassazione non sono un’occasione per un riesame completo del fatto, ma strumenti per censurare specifici errori di diritto o di motivazione.
I Fatti del Caso: Guida in Ebbrezza e Incidente Autonomo
Il caso riguarda un motociclista condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis del Codice della Strada. L’imputato era stato trovato alla guida del suo motociclo in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,29 g/l. La situazione era aggravata dal fatto di aver causato un incidente stradale autonomo, finendo per collidere per ben due volte contro veicoli in sosta. La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la condanna a tre mesi di arresto e 1500 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. In particolare, contestava il rigetto delle sue richieste relative a tre punti:
1. La concessione delle attenuanti generiche.
2. La sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
3. La riduzione della misura della sospensione della patente.
La Corte d’Appello aveva motivato il proprio diniego evidenziando la concreta gravità del fatto e l’elevato grado di colpa dell’imputato. La condotta, caratterizzata da un doppio impatto contro veicoli fermi, era stata ritenuta particolarmente pericolosa per la sicurezza stradale, giustificando così il trattamento sanzionatorio applicato.
Il Ricorso Inammissibile per Guida in Ebbrezza secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per guida in ebbrezza, condividendo pienamente l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito. I giudici di legittimità hanno osservato come il ricorso non formulasse una critica specifica e puntuale alla sentenza d’appello, ma si limitasse a riproporre le medesime censure già esaminate e respinte.
La Genericità dei Motivi di Appello
Il punto centrale della decisione è la genericità del ricorso. La Cassazione ha sottolineato che riprodurre le stesse argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, rende il motivo di ricorso inammissibile. Non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario dimostrare perché la motivazione del giudice sia errata, illogica o contraddittoria.
La Valutazione sulla Gravità del Fatto e la Colpa
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della valutazione della Corte d’Appello. Il diniego delle attenuanti generiche era stato giustamente fondato non sul mero titolo di reato, ma sulle concrete modalità della condotta. Inoltre, la richiesta di lavori di pubblica utilità è stata respinta anche perché l’imputato ne aveva già beneficiato in passato, senza che ciò avesse sortito un effetto dissuasivo, dimostrando di non aver tratto alcun insegnamento positivo da quella precedente opportunità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Tushaj, n. 13681/2016). Il principio affermato è che il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ritenuto che la decisione d’appello fosse adeguatamente motivata, logica e conforme alla legge, avendo correttamente considerato la gravità della condotta e la colpa dell’imputato nel negare i benefici richiesti. La precedente fruizione dei lavori di pubblica utilità, senza un esito rieducativo, è stata un ulteriore elemento a sfavore del ricorrente, dimostrando una persistente inclinazione a violare le norme.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e tecnicamente fondati. Un ricorso inammissibile per guida in ebbrezza come quello in esame non solo non porta ad alcuna riforma della sentenza, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione evidenzia come la valutazione del giudice di merito sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato sia difficilmente censurabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione coerente e priva di vizi logici evidenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non possiede i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a riprodurre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche in questo caso di guida in ebbrezza?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della concreta gravità del fatto e dell’elevato grado di colpa. La Corte ha valutato non il semplice reato, ma le modalità della condotta, ovvero l’aver causato un incidente urtando per due volte veicoli in sosta, creando un serio pericolo per gli altri utenti della strada.
È possibile ottenere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità se si è già usufruito di questa misura in passato?
No, in questo caso la richiesta è stata respinta. La Corte ha ritenuto che il fatto che l’imputato avesse già usufruito in passato dei lavori di pubblica utilità senza trarne alcun insegnamento positivo dimostrava l’inefficacia di tale misura nel suo caso specifico, giustificando il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 01/02/1971
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 2 novembre 2023, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1500 di ammenda, con sospensione della patente di guida, in ordine al reato di cui all’ art. 186, comma 2, lett. c. 2 bis, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza un motociclo (esito accertamento 1,29 g/l), con l’aggravante di aver provocato un incidente autonomo; condotta tenuta in Genova, il 3 aprile 2021.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di ricorso, con il quale deduce vizio della motivazione quanto al rigetto dei tre motivi di appello (relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla entità della pena, alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e alla riduzione della misura della sospensione della pena).
Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, riferendosi alla concreta gravità del fatto (valutato non per il mero titolo del reato, ma per la modalità della condotta, caratterizzata dall’essersi schiantato per due volte su mezzi in sosta con conseguente pericolosità per gli utenti della strada) ed al grado della colpa espressivi di una non lieve entità del fatto di reato, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis cod. pen. La motivazione è quindi conforme all’orientamento espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed alle altre successive). Inoltre, il lavoro di pubblica utilità già una volta fruito, non aveva evidentemente consentito all’imputato di trarre alcun insegnamento positivo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 gennaio 2025
La Cons liera est.
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