Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con l’ordinanza n. 18934/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e dettagliati. Un ricorso inammissibile per genericità non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo presenta. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni dietro la sua severità e le lezioni che se ne possono trarre.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, condannato per i reati di cui agli articoli 626 e 493-ter del codice penale, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato, arenandosi su un ostacolo di natura puramente procedurale.
Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, focalizzandosi non sul merito delle accuse, ma sulla forma con cui il ricorso è stato redatto. Il Collegio ha stabilito che l’unico motivo di ricorso era “generico per indeterminatezza”, ovvero formulato in termini così vaghi da non rispettare i requisiti imposti dalla legge.
La Genericità come Vizio Fatale
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando si limita a contestare la decisione impugnata senza specificare quali siano gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non ha indicato gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere la sua censura. Questo ha impedito alla Cassazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
I Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
La decisione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Il ricorso esaminato era privo di:
1. Una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
2. Una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione.
3. Congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato per evidenziarne le presunte falle.
La mancanza di questi elementi rende il ricorso inammissibile e ne impedisce l’esame.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso non consentiva al giudice dell’impugnazione di individuare con chiarezza i punti della sentenza criticati e le ragioni di tale critica. L’atto si presentava come una contestazione astratta, incapace di confrontarsi dialetticamente con la struttura argomentativa della decisione della Corte d’Appello. La funzione del ricorso per Cassazione non è quella di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso generico non permette di svolgere questa funzione, risultando pertanto inutile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico, precisione e una profonda analisi critica della decisione che si intende contestare. Limitarsi a manifestare un generico dissenso, senza articolarlo secondo i canoni procedurali, equivale a precludersi ogni possibilità di successo, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti specifici richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Cosa mancava, secondo la Corte, nell’atto di ricorso?
Secondo la Corte, l’atto di ricorso era privo di una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 626 cod. pen. come riqualificato e 493ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimen motivazione dell’atto impugNOME;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il C nsigliere Estensore
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