Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e argomentazioni solide. Un’ordinanza recente ci mostra come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, non solo fallisca nel suo intento ma comporti anche significative sanzioni economiche per il proponente. Analizziamo una decisione che ribadisce l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di tentato furto. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la condanna per tentato furto fosse giusta o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto stesso.
I Motivi dell’Inammissibilità: Genericità e Aspecificità
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano “del tutto generici e aspecifici”. In pratica, l’atto di impugnazione non specificava in modo chiaro e puntuale quali fossero gli errori di fatto o di diritto commessi dalla Corte d’Appello. Non vi era un confronto diretto e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a doglianze vaghe.
Secondo l’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, l’inammissibilità è una conseguenza diretta quando i motivi di appello mancano di specificità. Un ricorso efficace deve “smontare” punto per punto il ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a esprimere un dissenso generico.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è rigettato per colpa del ricorrente (come nel caso di motivi manifestamente infondati), quest’ultimo è condannato a pagare le spese del procedimento.
In aggiunta, la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario del ricorso, ben motivata. La decisione di condanna si basava su “definite e significative acquisizioni probatorie” ed era “immune da vizi logico-giuridici”. A fronte di una pronuncia solida e argomentata, il ricorso si è rivelato debole e inadeguato, non riuscendo a scalfire minimamente l’impianto accusatorio confermato in appello. L’assenza di un confronto reale con le motivazioni della sentenza ha reso l’impugnazione un mero esercizio di stile, privo di sostanza giuridica e destinato al fallimento.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La fase di impugnazione, specialmente in Cassazione, non ammette improvvisazione. È essenziale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la decisione che si intende contestare. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore danno economico e processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e aspecifici. Non specificavano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando i requisiti di legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha esaminato la fondatezza dell’accusa di tentato furto?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La declaratoria di inammissibilità è una decisione preliminare che impedisce ai giudici di valutare la fondatezza delle accuse, in quanto l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti formali e sostanziali per essere esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 721 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 721 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indica recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato fu all’imputazione, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata r appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probat immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comm 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non spec ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a fav della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di eu 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 25 novembre 2025
ere estensore Il Co
Il Pre1dte