Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 39918/2024 offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali di un’impugnazione. La decisione evidenzia come la genericità e la mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso specifico, inoltre, chiarisce il ruolo della recidiva nell’escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Appello
Una donna era stata condannata sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 455 del codice penale. Non soddisfatta della decisione della Corte d’Appello di Bari, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione a sostegno della sua responsabilità penale e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per una serie di ragioni precise e interconnesse, che toccano sia aspetti procedurali che di merito.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
Il primo punto sollevato dai giudici riguarda la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Secondo la Corte, il ricorso era formulato in modo generico e indeterminato. Invece di individuare specifici vizi logici o errori giuridici nella sentenza d’appello, l’appellante si era limitata a una contestazione generale, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli elementi necessari per esercitare un controllo mirato. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una critica non specifica ma di una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti.
Il Ruolo della Recidiva nell’Impedire l’Applicazione dell’Art. 131-bis
La Corte ha inoltre ritenuto il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva già evidenziato la presenza di una recidiva specifica a carico dell’imputata. Questo precedente penale, secondo la Cassazione, è un “inequivoco indice rivelatore della mancanza di occasionalità della condotta”. Poiché la non occasionalità del comportamento è uno dei presupposti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, la richiesta dell’imputata non poteva trovare accoglimento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Cassazione si fonda su tre pilastri. In primo luogo, la genericità del motivo di ricorso, che non si confronta con la motivazione della sentenza d’appello, definita “logicamente corretta” e “immune da vizi logici”. Un ricorso efficace deve demolire l’impianto argomentativo della decisione che contesta, non semplicemente esprimere dissenso. In secondo luogo, il motivo è manifestamente infondato perché ignora le ragioni esposte dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Infine, la questione dell’art. 131-bis è considerata inedita e infondata, data la recidiva specifica, che per la Corte è un elemento ostativo all’applicazione del beneficio. La condotta non può essere considerata “occasionale” quando si inserisce in una sequenza di comportamenti illeciti della stessa specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario articolare critiche precise, puntuali e giuridicamente fondate, confrontandosi analiticamente con le argomentazioni del giudice precedente. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione della “particolare tenuità del fatto” non può prescindere dalla storia criminale dell’imputato. La recidiva specifica, in particolare, è vista come un fattore che, di per sé, può dimostrare la non occasionalità del reato, chiudendo la porta all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e rendendo vano un ricorso inammissibile su questo punto.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto o di fatto che sono alla base della censura, non consentendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi contro la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La recidiva specifica impedisce sempre l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, la recidiva specifica è un “inequivoco indice rivelatore della mancanza di occasionalità della condotta”. Poiché l’occasionalità è un requisito fondamentale per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., la presenza di una recidiva specifica costituisce un forte ostacolo all’applicazione di tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte ne esamini il merito. La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.
Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l’illogicità della motivazione in riferimento al riconoscimento della penale responsabilità e alla mancata applicazione di non punibilità di cui all’ art. 131 bis cod. pen. è:
generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ma anche manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) che con motivazione immune in fatto da vizi logici ha affermato la penale responsabilità della imputata;
nonché inedito e manifestamente infondato in relazione all’art.131 bis cod. pen. anche in ragione della recidiva specifica che grava sulla imputata e che è inequivoco indice rivelatore della mancanza di occasionalità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il consigli COGNOME estens re COGNOME
Il Presidente
Così deciso in data 9 ottobre 2024