Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e la formulazione di motivi specifici. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: La Condanna per Truffa Online
Il caso trae origine da una condanna per truffa online emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a tre distinti motivi: uno sulla valutazione delle prove, uno sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e un ultimo sull’eccessività della pena inflitta.
Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto tutti e tre i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni alla base di questa decisione, che costituiscono un vademecum su come non impostare un ricorso di legittimità.
La Genericità del Motivo sulla Valutazione delle Prove
Il primo motivo di ricorso contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a carico dell’imputato, in particolare riguardo alla configurabilità della truffa a seguito di un versamento su una carta prepagata. La Cassazione ha bollato questa censura come ‘generica’ e ‘non specifica’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza indicare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice. Questo errore è fatale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le medesime difese, ma una sede dove denunciare specifici errori di diritto.
L’Insindacabilità delle Attenuanti e della Pena
Anche i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla misura della pena sono stati giudicati manifestamente infondati.
Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla loro concessione è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, non si può contestare questa scelta, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva logicamente giustificato il diniego sulla base della biografia penale dell’imputato, priva di elementi positivamente valorizzabili.
Similmente, la graduazione della pena, come stabilito dagli articoli 132 e 133 del codice penale, rientra nella piena discrezionalità del giudice. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento ai precedenti penali e all’indifferenza del soggetto verso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Di conseguenza, anche questo motivo si è rivelato un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di principi procedurali consolidati. Il primo motivo è stato giudicato generico perché non ha individuato uno specifico vizio di legittimità nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di fatto già esaminate e respinte. Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati manifestamente infondati in quanto invadevano la sfera di discrezionalità riservata al giudice di merito. La valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione dell’entità della pena sono insindacabili in sede di legittimità se supportate da una motivazione logica e non contraddittoria, come avvenuto nel caso di specie. La Corte ha quindi confermato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di garantire la corretta applicazione della legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è emblematica: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere chirurgico, specifico e focalizzato su vizi di legittimità. Contestazioni generiche o che mirano a una rivalutazione dei fatti e delle scelte discrezionali del giudice sono destinate a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione un’arma a doppio taglio se non maneggiata con la dovuta perizia tecnica.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dal giudice del grado precedente, senza individuare specifici vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è consentito contestare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, a meno che la motivazione a supporto di tale decisione sia evidentemente illogica o del tutto assente.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo alta?
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della pena. Può intervenire solo se la decisione del giudice è viziata da un errore di diritto o se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria rispetto ai criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25150 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di valutazione delle emergenze probatorie, è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr., in particolare, pp. 3-4, in tema di configurabilità della truffa online, a seguito del versamento su carta PostePay, a mente delle dichiarazioni della persona offesa);
considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 4, in merito alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili a fronte della biografia penale);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è genericamente e manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l’onere argomentativo del giudice – che ha comunque ridotto la pena – è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. p. 5, in tema di rilevanza dei preceden e di indifferenza ai provvedimento dell’A.G.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 07/05/2024