La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 1636/2026, offre un’importante analisi sui confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nell’ambito dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche quando un episodio è classificato come di ‘lieve entità’, non è automatico il riconoscimento della non punibilità. Vediamo perché.
I Fatti del Caso
Un giovane veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa. La condanna si basava sulla cessione di una modica quantità di hashish. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello su due punti fondamentali.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si articolava su due principali motivi, entrambi volti a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il diniego della particolare tenuità del fatto
Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva erroneamente negato la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si sosteneva che la quantità di sostanza, la sua natura (hashish), la destinazione prevalentemente personale e l’occasionalità della cessione fossero elementi sufficienti per integrare i presupposti della norma. La difesa evidenziava una contraddizione nella motivazione dei giudici di merito, i quali, pur riconoscendo l’assenza di precedenti rapporti tra venditore e acquirente, avevano ipotizzato una ‘predisposizione allo spaccio’ non supportata da prove concrete.
La mancata concessione dell’attenuante del lucro esiguo
Con il secondo motivo, si contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). La difesa asseriva che la Corte si era concentrata unicamente sul numero potenziale di dosi ricavabili, trascurando il dato reale del profitto conseguito, pari a soli 5 euro. Tale approccio, secondo il ricorrente, si basava su considerazioni astratte e ipotetiche, ignorando la reale esiguità del danno e del profitto, elementi che avrebbero dovuto guidare verso la concessione dell’attenuante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione impugnata e fornendo chiarimenti cruciali sulla distinzione tra concetti giuridici solo apparentemente simili.
La distinzione tra lieve entità e particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra la fattispecie di ‘lieve entità’ dello spaccio e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha ribadito che i criteri di valutazione sono differenti:
- Lieve entità (art. 73, co. 5): si valuta la quantità e qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
- Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): si considerano le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e, in modo determinante, la non abitualità del comportamento.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale. La disponibilità di un quantitativo di hashish da cui era possibile ricavare quaranta dosi e la prontezza nel cedere la sostanza a un soggetto sconosciuto sono stati considerati elementi sufficienti a desumere un inserimento non episodico dell’imputato nell’attività di spaccio. Questa valutazione ha legittimamente escluso la non abitualità del comportamento, requisito essenziale per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
L’inapplicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che il riconoscimento del fatto di lieve entità non comporta automaticamente l’applicazione dell’attenuante del lucro esiguo. Quest’ultima richiede una valutazione rigorosa della marginalità del profitto e della speciale tenuità del danno. La Corte ha ritenuto che il numero di dosi ricavabili fosse incompatibile con una finalità di profitto minimale e indicativo di un’attività di spaccio già avviata, sebbene su piccola scala. Pertanto, la condotta non poteva essere confinata nei limiti di un’occasionale irrilevanza economica.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale: la qualificazione di un reato di spaccio come ‘di lieve entità’ non garantisce l’accesso a ulteriori benefici, come la non punibilità per particolare tenuità o l’attenuante del lucro minimo. La valutazione del giudice deve andare oltre il singolo episodio e considerare tutti gli indici che possano rivelare una non occasionalità della condotta. La disponibilità di una quantità di stupefacente superiore alle esigenze di una singola cessione e la disinvoltura nell’operare sono elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono precludere l’applicazione di istituti premiali, anche in assenza di precedenti specifici.
Quando un reato di spaccio di lieve entità può non beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Un reato di spaccio, sebbene di lieve entità, non beneficia della non punibilità quando sussistono elementi che indicano una condotta non meramente episodica. Nel caso di specie, la disponibilità di una quantità di sostanza sufficiente per 40 dosi e la prontezza a vendere a uno sconosciuto sono stati ritenuti indicatori di un’attività non occasionale, ostacolando l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La concessione dell’attenuante del lucro di speciale tenuità è automatica nei casi di spaccio di lieve entità?
No, non è automatica. La sua applicazione richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice, che deve accertare sia la marginalità del profitto conseguito sia la speciale tenuità del danno. Un numero elevato di dosi potenzialmente ricavabili può essere considerato incompatibile con un profitto minimale e indicare un’attività di spaccio avviata, giustificando così il diniego dell’attenuante.
Qual è la differenza tra la fattispecie di ‘lieve entità’ (art. 73, comma 5) e la ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis cod. pen.)?
Per riconoscere la ‘lieve entità’, il giudice valuta i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la quantità e qualità della sostanza. Per la ‘particolare tenuità del fatto’, invece, i criteri sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e, soprattutto, la non abitualità del comportamento dell’autore del reato.