Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/10/2023 del TRIB. della LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex ad.23 co.8 d. lgs. 137/20
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugNOME provvedimento il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini prelimina di Palermo di data 28 settembre 2023, con cui era stata respinta l’istanza di modifica de misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione al reato di t rapina pluriaggravata. In sostanza il giudice aveva ritenuto che gli elementi aut eteroaccusatori rivelati dall’imputato nel corso di un interrogatorio al quale si era sott erano insufficienti a consentire una rivalutazione in melius della vicenda cautelare.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato lamentando che il Tribunale non abbia svolto il vaglio richiestogli considerato che la dedizione al c affermata in sentenza è contraddetta dalla incensuratezza dell’imputato e che risulta del tu ingiustificata l’asserzione secondo cui l’imputato non potrà beneficiare di un trattam sanzioNOMErio che gli consenta di godere in caso di condanna di pena sostitutiva della sem libertà o della detenzione domiciliare.
Con memoria inviata per EMAIL, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso si dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile poiché non viene formulato alcuno specifico mo impugnazione. È ben vero che nella parte narrativa si fa riferimento ad una motivaz tutto illogica e contraddittoria’ ma il concetto, al di là della mancanza di riferimen del codice di procedura che prevede lo specifico vizio (art.606 lett. e, c.p.p elaborazione sul punto, limitandosi alla generica contestazione della valutazione della gravità del fatto e della negativa personalità che pure il Tribunale del Riesame aveva di radicare con riferimento a specifiche conversazioni telefoniche (16.11.2022, 21.1.2023, n.1600).
Altrettanto generico, e pertanto conducente all’inammissibilità del ricorso, è i argomentativo in cui pare ipotizzarsi la radicale carenza motivazionale in punto esclusione dell’imputato dalla possibilità di fruire di pene sostitutive (semi-liber domiciliare): il tribunale, in realtà indica la gravità oggettiva del reato quale ricordato che il reato per il quale l’imputato si trova soggetto a misura, si è arrestato a livello di tentativo, ma in fase avanzata; in aggiunta, va sottolineato che prevede una pena edittale minima già di per sé assai elevata (cinque anni di reclus ulteriore per le plurime aggravanti ad effetto speciale che sono in concreto con riferimento alla gravità del reato è pertanto del tutto sufficiente a soddisf motivazionale nel caso specifico.
All’inamnnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della c ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia de provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Canceller gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 8 febbraio 2023
Il Coniigliere rela ore
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Il Presidente