Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Furto Aggravato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di furto aggravato, dichiarando il ricorso inammissibile presentato dagli imputati. Questa decisione offre importanti spunti sui limiti del giudizio di legittimità e sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
La Vicenda Processuale: Dal Tribunale alla Corte d’Appello
Due individui venivano condannati in primo grado dal Tribunale per diversi episodi di furto aggravato. La Corte d’Appello, successivamente adita, riformava parzialmente la sentenza. Per alcuni capi d’imputazione, dichiarava il non doversi procedere per difetto di querela, mentre per un altro capo, relativo all’installazione di un dispositivo ‘jammer’, assolveva gli imputati con la formula ‘perché il fatto non sussiste’. Tuttavia, per i restanti episodi di furto, la Corte confermava la loro responsabilità penale, rideterminando la pena complessiva.
I Motivi del Ricorso e la Difesa degli Imputati
Attraverso un unico ricorso, la difesa degli imputati sollevava diverse censure contro la sentenza d’appello, sperando di ottenere un annullamento della condanna. I motivi principali erano:
1. Violazione di legge processuale: Si lamentava la mancata audizione delle persone offese, nonostante una precedente ordinanza di ammissione delle testimonianze fosse stata revocata senza motivazione.
2. Acquisizione illegittima di una prova: Veniva contestata la legittimità della testimonianza della proprietaria di una borsa sottratta, ritenendo violato l’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Difetto di motivazione: La difesa sosteneva che la sentenza mancasse di una motivazione adeguata su tutti i capi e che fosse stata violata la regola di acquisizione della prova riguardo alle circostanze aggravanti.
In sostanza, i ricorrenti cercavano di smontare l’impianto accusatorio basandosi su presunti vizi procedurali e motivazionali.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi presentati, sebbene variamente articolati, tendevano a un unico scopo: sovvertire il giudizio di fatto elaborato dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove e ricostruire i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni punti cardine. In primo luogo, ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse ampiamente e accuratamente motivato l’affermazione di responsabilità degli imputati (da pagina 7 a 11 del provvedimento). La condanna si fondava su un solido materiale probatorio, tra cui il riconoscimento visivo effettuato a mezzo video dalla polizia giudiziaria che aveva condotto un lungo servizio di pedinamento.
In secondo luogo, anche la presunta illegittimità nell’acquisizione di una testimonianza era stata adeguatamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale, la quale aveva fatto riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Infine, la Cassazione ha concluso che i motivi del ricorso si limitavano a reiterare, in modo inammissibile, le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza riuscire a scalfire la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici di secondo grado.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive già vagliate nei gradi precedenti. La conseguenza di un ricorso inammissibile è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di quelli già esaminati in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge (giudizio di legittimità) e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti del processo, compiti che spettano ai giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40081 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
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122,COGNOME e COGNOME, attraverso il comune difensore, ricorrono in cassazione con unico ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato in parte la sentenza del Tribunale di Alessandria del 14 aprile 2022, che, in concorso con altro soggetto, li aveva riconosciuti responsabili dei diversi episodi di furto aggravato ai sensi del comma 7 dell’art. 625 cod.pen., ed in un caso aggravato dallart. 61 n. 7 cod pen, che erano stati loro contestati, e li aveva condannati alla pena per ciascuno indicata.
La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati quanto ai capi 1) e 3) perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela e li ha assolti quanto al reato contestato sub. 5, limitatamente alla installazione dell’apparato jammer su una vettura, con la formula perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena.
3.1 ricorrenti si dolgono dei seguenti motivi: 1) violazione di legge processuale penale (art. 495 cod.proc.pen), in quanto il giudice non aveva inteso ascoltare le parti offese, revocando senza motivazione l’ordinanza di ammissione; 2) illegittimità della acquisizione della dichiarazione resa dal teste COGNOME per il capo 4) dell’imputazione per violazione dell’art. 195 comma 4 cod.proc.pen.; 3) difetto di motivazione riguardo a tutti i capi della sentenza; la violazione della regola di acquisizione della prova relativamente alla prova del ricorrere delle circostanze necessarie ad integrare la circostanza aggravante dell’art. 61 n. 7 cod.pen e 625 n. 6 cod.pen.
4.11 difensore, ricevuta la comunicazione della proposta del Consigliere delegato, ha depositato memoria difensiva di replica, chiedendo la trasmissione del fascicolo alla Sezione quarta.
I motivi sono inammissibili.
Con tali motivi, sebbene variamente illustrati, si tende evidentemente a sovvertire il giudizio in fatto che la sentenza impugnata ha elaborato per ricostruire l’accaduto. Infatti, dalla pagina 7 alla pagina 11 della sentenza impugnata, si tratta il tema della affermazione di responsabilità di ciascuno degli odierni imputati, che vengono fatti oggetto di accurata disamina all’interno del materiale probatorio acquisito, mediante il riconoscimento visivo a mezzo video da parte della polizia operante, che aveva lungamente pedinato gli imputati. ·Anche il profilo della affermata illegittima acquisizione della testimonianza della proprietaria della borsa sottratta è stato adeguatamente spiegato dalla Corte territoriale rinviando alla conforme giurisprudenza di legittimità.
I motivi in definitiva, si limitano a reiterare in modo inammissibile le deduzioni fatte valere in appello, senza riuscire ad incrinare il ragionamento sviluppato dalla Corte di appello di Torino.
Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, c conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.