Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i criteri su attenuanti e recidiva
Con l’ordinanza n. 44419/2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione delle circostanze attenuanti e sulla valutazione della recidiva. Questa decisione conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sottolineando come i motivi di ricorso non possano limitarsi a riproporre questioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato sollevava due principali doglianze:
1. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
2. La mancata esclusione della recidiva, che era stata contestata e applicata nei suoi confronti.
L’imputato sosteneva che la sua condotta meritasse un trattamento sanzionatorio più mite, sia attraverso il riconoscimento di un’ulteriore attenuante, sia escludendo l’aggravante legata ai suoi precedenti penali.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione di netta chiusura. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto i motivi presentati sono stati giudicati infondati e, in parte, manifestamente infondati.
L’analisi sulla circostanza attenuante
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non facevano altro che riproporre le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. La Corte territoriale aveva infatti correttamente applicato l’orientamento consolidato in materia di concorso tra l’attenuante specifica del reato di ricettazione (art. 648, comma 4, c.p.) e quella comune del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). La Cassazione ha quindi ritenuto che non vi fossero nuovi elementi o vizi di motivazione tali da giustificare una revisione della decisione impugnata.
La questione della recidiva nel ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse seguito scrupolosamente i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice di merito, infatti, non deve limitarsi a prendere atto dei precedenti penali, ma è tenuto a un esame concreto, basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Questo esame deve verificare il rapporto tra il fatto sub iudice e le condanne precedenti, per stabilire se e in quale misura la pregressa condotta criminale sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. Avendo la Corte d’Appello compiuto questa valutazione in modo corretto, il motivo di ricorso è stato respinto.
Le motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il ricorso in Cassazione può essere presentato solo per vizi specifici previsti dalla legge (es. violazione di legge o vizio di motivazione) e non per riesaminare nel merito fatti già vagliati dai giudici dei gradi precedenti.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi difensive senza evidenziare reali errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. La Corte ha quindi concluso che i giudici del gravame avevano fatto corretta applicazione dei principi giuridici consolidati, sia in tema di attenuanti che di recidiva, rendendo il ricorso privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che per ottenere l’esclusione della recidiva non è sufficiente contestarla, ma è necessario che la decisione del giudice di merito presenti vizi logici o giuridici nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. La valutazione del giudice sulla pericolosità sociale e sull’inclinazione a delinquere dell’imputato, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà dell’impugnazione.
Perché il primo motivo di ricorso sull’attenuante è stato ritenuto infondato?
Perché riproponeva le stesse questioni già discusse e correttamente respinte dal giudice d’appello, il quale si era attenuto all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia.
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice secondo la Corte?
Il giudice non può limitarsi a constatare i precedenti penali, ma deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato attuale e le condanne passate per verificare se queste indichino una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la nuova commissione del reato.
Qual è stata la decisione finale della Corte e quali le conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44419 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44419 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sesto Calende il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamato, in materia di concorso fra la riconosciuta attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., e quella di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne,
verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminog per la commissione del reato sub iudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.