Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono solo Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla presentazione di motivi che non rientrano nelle competenze del giudice di legittimità. Il caso riguarda due imputati condannati per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, il cui tentativo di ribaltare la sentenza si è scontrato con i rigidi paletti procedurali del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Due persone erano state condannate dalla Corte d’Appello di Roma per il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale, relativo a false attestazioni o dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale. Non accettando la decisione, hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione, basando la loro difesa su due punti principali:
- La richiesta di assoluzione per la particolare tenuità del fatto.
- La contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i motivi miravano a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole o, idealmente, l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma i due imputati sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema giudiziario: non tutto può essere discusso in ogni grado di giudizio.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha spiegato che i motivi presentati dai ricorrenti costituivano “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, gli imputati non stavano contestando un errore nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma stavano tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, come la gravità del loro comportamento o la loro personalità ai fini delle attenuanti.
Questo tipo di valutazione è riservato ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione, invece, opera come “giudice di legittimità”: il suo compito non è decidere se gli imputati siano colpevoli o innocenti, ma verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che le norme siano state interpretate e applicate correttamente.
I ricorsi sono stati ritenuti inammissibili anche perché erano “riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi” dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale alle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Tentare di riproporre le stesse argomentazioni fattuali, già respinte, senza individuare un vizio di legge, rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può limitarsi a manifestare un dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione della pena. È necessario, invece, individuare e argomentare in modo specifico un errore di diritto commesso dal giudice precedente: una norma applicata male, interpretata in modo errato o una motivazione della sentenza che sia illogica o contraddittoria. Senza questi elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano mere ‘doglianze in punto di fatto’, ossia critiche sulla valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, e non contestazioni su errori di applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No. In base a quanto emerge dall’ordinanza, la Corte di Cassazione opera in ‘sede di legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche, non riesaminare e rivalutare i fatti del caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per i ricorrenti?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che i due motivi comuni ad entrambi gli imputati, con i quali si deducono vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per la particolare tenuità del fatto e in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024