Ricorso Inammissibile: Come Provare il Riciclaggio Oltre le Prove Invalide
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: una condanna può reggere anche quando una parte delle prove a carico viene meno. Il caso, che ha portato a un ricorso inammissibile, riguarda una condanna per riciclaggio e false dichiarazioni sull’identità personale, confermata nonostante l’inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese dall’imputato. Analizziamo come i giudici sono giunti a questa conclusione.
I Fatti del Caso: Auto Rubata e False Identità
La vicenda giudiziaria ha origine dal controllo di un uomo alla guida di un veicolo risultato di provenienza furtiva. L’auto non solo era stata rubata mesi prima, ma era stata anche ‘camuffata’ con targhe appartenenti a un altro mezzo non più circolante in Italia. Durante il controllo, l’imputato aveva inoltre fornito false generalità alle forze dell’ordine, un comportamento finalizzato chiaramente a ostacolare la propria identificazione e a nascondere le attività illecite.
In seguito a questi fatti, l’uomo veniva condannato in primo grado dal GIP, con rito abbreviato, e successivamente dalla Corte d’Appello, per i reati di riciclaggio e false dichiarazioni sull’identità personale.
Il Percorso Giudiziario e il ricorso inammissibile
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basando la propria argomentazione su un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente riconosciuto l’inutilizzabilità di alcune sommarie informazioni testimoniali rese dall’indagato in una fase iniziale, aveva comunque confermato la condanna senza fornire una giustificazione alternativa e autonoma rispetto a quella del primo giudice, che si era basato proprio su quelle dichiarazioni.
Secondo la difesa, venendo meno quella prova, l’intera impalcatura accusatoria sarebbe dovuta crollare. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità, evidenziando come la difesa non avesse colto il vero fulcro della motivazione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: la Forza delle Prove Residue
La Corte di Cassazione ha spiegato che la sentenza di secondo grado, al netto delle dichiarazioni inutilizzabili, poggiava su un quadro probatorio solido e del tutto autonomo. I giudici di merito avevano infatti valorizzato una serie di elementi convergenti che, letti insieme, dimostravano in modo inequivocabile la responsabilità dell’imputato.
Gli elementi chiave erano:
1. L’inattendibilità della versione dell’imputato: La sua giustificazione, secondo cui il veicolo gli era stato prestato proprio dal legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto, è stata giudicata assolutamente implausibile.
2. La piena disponibilità del bene: L’imputato aveva il possesso del veicolo e delle relative chiavi di accensione, dimostrando un controllo effettivo sul mezzo illecito.
3. Le false generalità: La scelta di fornire un’identità falsa è stata interpretata come una chiara manovra per impedire l’identificazione e sottrarsi alle conseguenze del reato.
4. Il camuffamento del veicolo: L’alterazione delle targhe rappresentava l’operazione tipica del riciclaggio, finalizzata a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Questi elementi, autonomamente considerati, erano più che sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza per il delitto di riciclaggio, dimostrando la piena consapevolezza e la volontà (dolo) di compiere le operazioni illecite.
Le Conclusioni: l’Importanza di un Ricorso Specifico
La sentenza ribadisce un principio cruciale: un ricorso per essere ammissibile deve confrontarsi in modo puntuale e specifico con tutte le argomentazioni della decisione impugnata. Non è sufficiente attaccare un singolo elemento probatorio, specialmente quando la condanna si fonda su una pluralità di prove autonome e convergenti. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché ha ignorato l’autonoma capacità dimostrativa degli altri elementi valorizzati dai giudici di merito. La decisione insegna che, nel processo penale, la solidità del quadro indiziario complessivo può prevalere anche a fronte di singole invalidità procedurali.
Se una prova a carico dell’imputato viene dichiarata inutilizzabile, la condanna viene sempre annullata?
No, la condanna può essere confermata se si basa su altri elementi di prova, autonomi e sufficienti a dimostrare la colpevolezza, come accaduto nel caso di specie dove la giustificazione inattendibile, il possesso del bene rubato e il suo camuffamento sono stati ritenuti decisivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e aspecificità, in quanto non si è confrontato puntualmente con le motivazioni della sentenza d’appello, la quale aveva basato la condanna su una serie di elementi di prova ulteriori e autonomi rispetto alle dichiarazioni poi ritenute inutilizzabili.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per confermare la condanna per riciclaggio?
La Corte ha ritenuto decisive diverse circostanze: l’assoluta inattendibilità della giustificazione fornita dall’imputato, la sua piena disponibilità del veicolo rubato e delle chiavi, l’uso di false generalità per eludere l’identificazione e il camuffamento del veicolo con targhe non pertinenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n. in Albania il 30/1/1996 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi
dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; del ricorso
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 6/10/2023, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato NOME COGNOME colpevole dei delitti di riciclaggio e false dichiarazioni sull’identità personale, condannandolo -con il
vincolo della continuazione- alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore del NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto con unico motivo il vizio della motivazione in relazione alla lamentata violazione degli artt. 64, 191 e 369 cod.proc.pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la fondatezza del primo motivo di gravame con riguardo all’eccepita inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE sit rese dal ricorrente in data 11/12/2022, ha confermato la responsabilità del COGNOME per il delitto di riciclaggio. Aggiunge che il Gip aveva fondato il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza del ricorrente sulle predette informazioni e la sentenza impugnata non ha reso un’alternativa giustificazione a sostegno della propria decisione.
Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE censure proposte che non si confrontano in termini puntuali con le considerazioni svolte dalla Corte di merito e poste a fondamento del rigetto del gravame in ordine alla responsabilità per l’addebito di riciclaggio.
3.1 La sentenza impugnata, dopo aver correttamente riconosciuto l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni testimoniali rese dal ricorrente all P.g. allorchè era attinto da indizi in ordine al delitto sub a), ha evidenziat l’assoluta inattendibilità della tesi accreditata dal COGNOME in sede di interrogatori circa il prestito del veicolo di provenienza furtiva da parte del proprietario che mesi prima ne aveva denunziato la sottrazione; ha rimarcato la disponibilità del mezzo in capo al prevenuto, che aveva il possesso RAGIONE_SOCIALE chiavi di accensione; ha valorizzato la declinazione di false generalità quale circostanza finalizzata ad impedirne l’identificazione all’atto dell’emersione del delitto nonchè i camuffamento del veicolo con targhe pertinenti ad altro mezzo non più circolante in Italia ed ha dettagliatamente confutato le circostanze addotte a sostegno del difetto di dolo.
Il ricorrente non ha considerato, così incorrendo in genericità RAGIONE_SOCIALE censure, l’autonoma capacità dimostrativa della responsabilità degli ulteriori elementi acquisiti in atti, ampiamente scrutinati dai giudici d’appello alla luce dei rili difensivi, e trasfusi in una motivazione dotata di intrinseca coerenza e rispettosa dei canoni della logica.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024
Sentenza a motivazione semplificata