Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 439 cod. pen., alla
pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, determinata previo concordato in appello
ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio
motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità
perché contesta, tra l’altro con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazi colpevolezza, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell’art. 599-
bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai motivi sull
dichiarazione di colpevolezza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.