Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25422 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25422 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Ghana 26/10/1983 avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d’appello di Palermo esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso per cassazione di NOME COGNOME avverso la sentenza in preambolo – con la quale Ł stata confermata la sua condanna per la contravvenzione di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un coltello;
rilevato che i due motivi di ricorso costituiscono pedissequa riproduzione dicensure prospettate al Giudice di appello e da questo adeguatamente vagliate e superate;
ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «¨ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01);
ritenuto, particolare, che Ł inammissibile, siccome reiterativo e, comunque, manifestamente infondato, il secondo motivo, con il quale Ł censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., poichØ il Giudice di appello ne ha ancorato il diniego alla allarmante circostanza che l’imputato era nel possesso di altro strumento atto a offendere e di due flaconi di metadone, il tutto occultato sulla sua persona;
considerato che a non miglior sorte Ł destinato il motivo con cui si lamenta il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche, poichØ la doglianza Ł a-specifica;
ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899);
rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alle
già descritte circostanze di tempo e luogo della condotta e che tale motivazione – non manifestamente illogica – non Ł avversata dal ricorrente in modo specifico;
ritenuto che il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI