Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Bancarotta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla corretta formulazione dei ricorsi in sede di legittimità, in particolare nei casi di reati fallimentari. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per bancarotta, evidenziando due errori procedurali classici che possono compromettere l’esito di un’impugnazione. Questo caso serve da monito: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna in primo grado per diversi reati fallimentari, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: una presunta violazione di legge nella valutazione delle prove e l’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati e, soprattutto, non ammissibili in quella sede.
Il Primo Motivo: La Mera Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo punto sollevato dall’imputato riguardava la valutazione degli elementi probatori. La Cassazione ha prontamente rilevato come questo motivo fosse una semplice e “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Inoltre, la Corte ha ribadito che chiedere una nuova valutazione delle prove significa pretendere un giudizio di fatto, compito che esula completamente dalle competenze della Corte di legittimità.
Il Secondo Motivo del Ricorso Inammissibile: La Prescrizione
Il secondo motivo, relativo alla presunta estinzione del reato per prescrizione, è stato giudicato “manifestamente infondato”. I giudici di merito avevano correttamente riconosciuto la sussistenza di un’aggravante specifica prevista dalla legge fallimentare. Tale aggravante ha l’effetto di prolungare notevolmente il termine massimo di prescrizione, portandolo nel caso di specie a 18 anni e 9 mesi. Questo termine risultava ben lontano dall’essere decorso, non solo al momento della sentenza d’appello, ma anche alla data della decisione della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità di discutere come si sono svolti i fatti. È un controllo sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto. Qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è destinato al fallimento, portando a una declaratoria di inammissibilità. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti al diritto e non possono limitarsi a riproporre questioni fattuali già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio. Infine, il calcolo dei termini di prescrizione deve sempre tenere conto di eventuali aggravanti che possono modificarne significativamente la durata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, e perché chiedevano una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un caso?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
In che modo l’aggravante ha inciso sulla prescrizione del reato?
L’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 219 della legge fallimentare ha esteso il termine massimo di prescrizione a 18 anni e 9 mesi. Di conseguenza, il reato non era ancora prescritto al momento della decisione, rendendo infondata la doglianza del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4073 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4073 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17/12/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 comma 1 e 2, 219 e 223 r.d.267/1942.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quanto alla valutazione degli elementi probatori – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fond su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 d 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che tale motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto dinanzi alla Cort di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probator al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto all’erronea applicazione dell’art.157 cod. pen. e al conseguente mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a) dell’imputazione – è manifestament infondato, posto che i Giudici di merito hanno riconosciuto l’aggravante di cui all’art.219, comma 1, leg. fall., sicché il termine massimo di prescrizione risulta essere di 18 anni e 9 mesi, il colloca ben oltre non solo la sentenza impugnata, ma anche la data odierna.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2025.