Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51743 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51743 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 31/01/1976
avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 22/10/2018, in parziale riforma della sentenza del TRIBUNALE di CHIETI in data 6/06/2017, con la quale COGNOME NOME era stato condannato a pena di giustizia per concorso nei reati di rapina tentata pluriaggravata e di porto ingiustificato di arma impropria, commessi a COGNOME il 3/01/2014, riuniti per continuazione, rideterminava la pena, riducendola.
COGNOME propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivo la motivazione contraddittoria da parte della CORTE territoriale in ordine alla attendibilità del principale testimone a carico, COGNOME NOME, dipendente del supermercato al cui interno era avvenuto il fatto, della cui deposizione evidenziava numerosi profili di incertezza.
Il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo proposto costituisce la mera riproposizione di censure in fatto dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla CORTE territoriale, con l’aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche (Sez. 6, Sentenza n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sulla responsabilità del ricorrente: ha spiegato in particolare le ragioni di credibilità del teste COGNOME dando conto non solo del taglio e del colore degli occhi, comunque visibili nonostante il travisamento, ma degli altri indici di riconoscibilità, derivanti dalla pregressa conoscenza fra testimone e imputato, che era cliente del supermercato e vicino di casa, e quindi dal modo di camminare e dall’averlo chiamato per nome, con questo inducendolo a fermarsi, se pure per un momento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del# ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘IR( ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2019
Il consigliere estensore