Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Cruciale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di una critica argomentata e specifica per poter contestare efficacemente una sentenza. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso e le ragioni che portano alla sua inammissibilità.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’appellante contestava due punti specifici della decisione di merito:
1. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la “particolare tenuità del fatto”.
2. Il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, del codice penale, relativa all’aver riparato interamente il danno prima del giudizio.
L’imputato, quindi, non contestava la sua colpevolezza in sé, ma chiedeva una valutazione più favorevole della sua condotta che avrebbe potuto portare a un esito diverso, come la non punibilità o una pena ridotta.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate (la tenuità del fatto o l’attenuante), ma in un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di “concreta specificità” e la “manifesta infondatezza” dei motivi presentati.
La Mancanza di “Concreta Specificità”
La Corte ha sottolineato che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano già esposto in modo ampio, logico e giuridicamente corretto le ragioni per cui non avevano accolto le richieste dell’imputato. Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto confrontarsi direttamente con queste motivazioni, smontandole punto per punto con argomenti altrettanto specifici. Invece, secondo la Cassazione, l’appello si è limitato a riproporre le stesse lamentele in modo generico, senza un reale contraddittorio con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, chi ricorre ha l’onere di indicare con precisione quali parti della decisione sono errate e perché, offrendo una critica puntuale e non una semplice riproposizione delle proprie tesi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto a tale onere, rendendo il suo appello manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. Di conseguenza, il ricorso non poteva nemmeno essere discusso nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente esprimere dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare una critica dettagliata che si confronti con le motivazioni del giudice. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica: il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ciò evidenzia come un’impugnazione mal preparata possa aggravare, anziché migliorare, la posizione dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di concreta specificità e manifestamente infondato. In altre parole, non contestava in modo dettagliato e argomentato le ragioni esposte nella sentenza precedente, ma si limitava a una critica generica.
Quali erano i punti principali contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e della circostanza attenuante per aver riparato il danno (art. 62, n. 6, c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2278 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all’art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, COGNOME, Rv. 279645; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.