Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di secondo grado; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le ragioni che portano alla sua reiezione.
Il Caso in Esame: Dalla Qualificazione del Reato alla Continuazione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi di doglianza erano principalmente due.
In primo luogo, il ricorrente contestava l’errata qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che la sua condotta dovesse essere inquadrata nel reato di furto (art. 624 c.p.) e non in quello più grave di ricettazione (art. 648 c.p.), come invece stabilito dai giudici di merito.
In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e un diverso reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per il quale era stato giudicato separatamente. A suo dire, esisteva un “medesimo disegno criminoso” che legava i due episodi, giustificando un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sue Ragioni
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti procedurali.
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, i giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente erano una mera e pedissequa reiterazione di quanto già esposto in appello. La Corte territoriale aveva già fornito una motivazione coerente e non illogica per qualificare il fatto come ricettazione, basandosi su elementi come l’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato e la mancanza di giustificazioni sul possesso del bene. Di fronte a una motivazione adeguata, il ricorrente si era limitato a riproporre la sua versione, senza criticare specificamente il ragionamento del giudice di secondo grado.
Anche il secondo motivo, relativo alla continuazione, è stato giudicato reiterativo e infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’esistenza di un vincolo finalistico tra i reati, evidenziando come la condotta di resistenza fosse stata una progressione “meramente occasionale ed estemporanea”, nonostante la vicinanza nel tempo e nello spazio. Anche su questo punto, il ricorso non ha offerto elementi nuovi idonei a scardinare la logicità della decisione impugnata.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter riproporre le medesime questioni già decise. Il ricorso deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata (violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a manifestare un generico dissenso. Nel caso specifico, le motivazioni della Corte d’Appello sono state ritenute complete, logiche e prive di contraddizioni. L’argomentazione sulla qualificazione del reato era ben fondata, così come quella sull’assenza del “medesimo disegno criminoso” necessario per la continuazione. La condotta di resistenza non era stata pianificata insieme all’altro reato, ma era sorta come reazione estemporanea e occasionale, interrompendo così il nesso teleologico richiesto dalla legge.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza rappresenta un importante monito: per accedere con successo al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e critiche nei confronti della sentenza di secondo grado. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, di fronte a una motivazione logica e adeguata del giudice precedente, conduce inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità, rendendo definitiva la condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si fonda su argomentazioni meramente reiterative di quelle già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare circostanze o elementi nuovi capaci di disarticolare il ragionamento del giudice di merito.
Cosa si intende per ‘vincolo finalistico’ ai fini della continuazione tra reati?
Per ‘vincolo finalistico’ si intende l’esistenza di un unico disegno criminoso che lega più reati. L’ordinanza chiarisce che una progressione della condotta meramente occasionale ed estemporanea, come una resistenza a pubblico ufficiale non pianificata, non è sufficiente per configurare tale vincolo, anche se i fatti sono vicini nel tempo e nello spazio.
Perché la Corte ha ritenuto corrette le motivazioni della Corte d’Appello sulla qualificazione del reato?
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo perché era una semplice ripetizione. Ha confermato che la motivazione della Corte d’Appello era coerente e non illogica, basandosi su elementi specifici come l’omessa indicazione di giustificazioni per il possesso del bene, l’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato e la loro possibile strumentalità rispetto a modifiche normative.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17233 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la successiva memoria difensiva in data 21/03/2024 di COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere la Corte d’appello riqualificato la condotta contestata nei termini di cui all’art. 624 cod. pen., indeducibile poiché fondato su argomentazioni meramente reiterative del corrispondente motivo di appello ed adeguatamente disattese da parte della corte di merito;
che la Corte territoriale ha argomentato con motivazione coerente e non illogica – e perciò insindacabile – la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 6 cod. pen., in considerazione dell’omessa indicazione di elementi giustificativi del possesso del bene, dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni autoaccusatorie rese sul punto dall’imputato, nonché della strumentalità di esse in relazione alla sopravvenuta improcedibilità d’ufficio del reato di furto per effetto del regime introdotto dal d.lvo 150/2022;
considerato che, rispetto alla coerenza e linearità della motivazione, il ricorrente omette di indicare circostanze rilevanti di segno contrario, limitandosi ad affermazioni generiche ed assertive;
ritenuto che, il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa concessione della continuazione con il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è, del pari, pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo di appello incensurabilmente disatteso dalla Corte territoriale, che ha correttamente escluso l’esistenza di un vincolo finalistico tra i reati separatamente giudicati i considerazione, ad onta della contiguità spazio-temporale tra i medesimi, della progressione meramente occasionale ed estemporanea della condotta di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, Hamami, Rv. 266179);
che, anche sul punto, il ricorrente omette di indicare con sufficiente specificità elementi di segno contrario idonei a disarticolare il complessivo giudizio reiettivo formulato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente