Ricorso inammissibile: la Cassazione Boccia i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale del diritto processuale: la genericità non paga. L’ordinanza in esame dichiara un ricorso inammissibile proprio perché i motivi addotti erano una mera ripetizione di quanto già esposto in appello, senza un reale confronto con la sentenza impugnata. Questo caso offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti specifici e puntuali.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, integrato successivamente da una memoria difensiva. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando la valutazione sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione: un focus sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato sia i motivi del ricorso originario sia la memoria successiva, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni difensive, definite ‘doglianze’, erano del tutto generiche. Invece di contestare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, la difesa si è limitata a ‘richiamare i motivi di appello’.
Questo approccio è stato considerato insufficiente. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si ‘misura’ con le ragioni della decisione che contesta, ma si limita a riproporre le stesse tesi, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di cassazione: la specificità dei motivi. Un ricorso è considerato generico quando non individua il punto debole della sentenza impugnata e non offre una critica mirata e pertinente. Ripetere argomenti già vagliati e respinti dal giudice precedente, senza spiegare perché quella valutazione sarebbe errata in diritto o viziata logicamente, equivale a non motivare affatto. La Corte territoriale, secondo i giudici di legittimità, aveva adeguatamente esaminato e argomentato la sua decisione con un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’. Il ricorrente avrebbe dovuto smontare pezzo per pezzo quella costruzione, non ignorarla. La mancanza di questo confronto critico rende l’impugnazione priva della sua funzione essenziale, trasformandola in un tentativo di ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro per gli operatori del diritto: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito e critico della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti specifici e pertinenti, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti. La superficialità e la ripetitività portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche negative per l’assistito e la cristallizzazione definitiva della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni (doglianze) erano generiche e si limitavano a richiamare i motivi già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa presentare ‘motivi generici’ in un ricorso?
Significa formulare critiche vaghe o astratte che non si confrontano direttamente con il ragionamento logico-giuridico della decisione che si sta contestando. È essenzialmente una riproposizione di tesi già esposte, senza specificare perché la valutazione del giudice precedente sarebbe errata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34602/23 Bini
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 gennaio 2024;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato (ribadite con la c memoria) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affat con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntua e logico apparato argomentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024