Ricorso Inammissibile per Motivi Ripetitivi: Analisi dell’Ordinanza 7065/2024
L’ordinanza n. 7065 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la ripetizione di argomenti già trattati possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale nel nostro sistema giudiziario, poiché garantisce l’efficienza processuale e impedisce che i gradi di giudizio superiori vengano sovraccaricati da questioni già risolte. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti alla Base del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente aveva impugnato la decisione di secondo grado, sollevando una questione specifica relativa al trattamento della recidiva, ovvero la sua condizione di persona già condannata in passato per altri reati. Il fulcro del suo ricorso era la contestazione del modo in cui i giudici d’appello avevano valutato un suo precedente penale.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere giudicato, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La chiave di volta della decisione risiede nella natura “reiterativa” del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente in merito alla recidiva non erano altro che una pedissequa ripetizione di quanto già esposto nel precedente atto di appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una risposta corretta e ben motivata a tali doglianze, individuando la “valenza sintomatica” del precedente penale specifico e recente. In altre parole, la sentenza impugnata aveva già esaminato e risolto in modo esauriente la questione. Proporre nuovamente gli stessi identici argomenti in Cassazione, senza aggiungere nuove e specifiche critiche alla motivazione della sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e novità dei motivi, un requisito fondamentale per l’accesso al giudizio di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre le medesime questioni di fatto già valutate. Esso è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e, soprattutto, critici nei confronti della decisione che si contesta, non una semplice riproposizione di argomenti già respinti. La conseguenza di un ricorso meramente reiterativo, come dimostra questo caso, non è solo il rigetto, ma anche una condanna a sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era ‘reiterativo’, ovvero si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di critica.
Qual era l’argomento centrale del ricorso?
L’argomento centrale era la contestazione della valutazione della ‘recidiva’, cioè la condizione di aver commesso un altro reato dopo una precedente condanna. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già risposto in modo adeguato su questo punto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.