Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione d’Appello
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si valuta non il fatto in sé, ma la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello, se non correttamente formulato, possa essere dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso specifico ruota attorno ai concetti di vizio di motivazione e alla valutazione della testimonianza della persona offesa, temi centrali nel diritto processuale penale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la sua condanna per la violazione dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975. L’imputato lamentava un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, sostenendo che questa fosse mancante, contraddittoria e illogica, in particolare per quanto riguarda la mancata assoluzione.
Il ricorrente, in sostanza, criticava il modo in cui i giudici d’appello avevano valutato le prove, in particolare le dichiarazioni dei testimoni e della persona offesa, ritenendo che tale valutazione fosse errata e che avrebbe dovuto portare a un esito diverso del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi radicati in principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, i giudici hanno qualificato il ricorso come ‘aspecifico’. Questo perché l’imputato non ha sollevato nuove e specifiche censure contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche ragioni già esaminate e respinte, motivatamente, nel grado precedente. La legge processuale, all’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, sanziona con l’inammissibilità proprio questo tipo di impugnazione generica.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come, dietro la formale denuncia di un ‘vizio di motivazione’, il ricorrente stesse in realtà tentando di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, cosa che esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione.
La Valutazione della Testimonianza della Persona Offesa
Un punto di particolare interesse toccato dall’ordinanza riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente aveva criticato la presunta mancata verifica dell’attendibilità di tali dichiarazioni. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: le regole probatorie previste dall’art. 192, comma 3, c.p.p., non si applicano in modo automatico alle testimonianze della persona offesa. La sua testimonianza può, anche da sola, essere sufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità, a patto che il giudice ne abbia preventivamente verificato la credibilità e l’attendibilità, fornendo una motivazione logica e adeguata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva compiuto questa verifica, evidenziando i riscontri alle dichiarazioni della vittima.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e didattiche. Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un giudice della legge (giudice di legittimità). Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito nei gradi precedenti. Il suo compito è limitato a un controllo sulla ‘tenuta logica’ della motivazione della sentenza impugnata. Se il ragionamento del giudice d’appello è coerente, non manifestamente illogico e completo, la Cassazione non può intervenire, anche se fosse astrattamente possibile un’interpretazione diversa delle medesime prove.
L’ordinanza chiarisce che criticare una decisione come ‘erronea’ non equivale a denunciarne un ‘vizio di motivazione’. Per quest’ultimo, è necessario dimostrare una reale frattura logica nel percorso argomentativo del giudice, non semplicemente un disaccordo con il suo esito.
Conclusioni
L’esito di questo procedimento è una lezione importante per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzato su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti, e non può essere una semplice riproposizione di doglianze già respinte. La decisione conferma la solidità del principio secondo cui la valutazione del materiale probatorio è di esclusiva competenza dei giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono aspecifici, ovvero se si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione può riesaminare le testimonianze e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, come le testimonianze. Il suo compito è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza, non di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
La sola dichiarazione della persona offesa è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento di una condanna, a condizione che il giudice ne abbia verificato con attenzione l’attendibilità e la credibilità, fornendo una motivazione adeguata e logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Pisa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso con cui si contesta, tra l’altro cumulativamente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975 risulta aspecifico, in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;
che dalla mancanza di specificità del motivo a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, inoltre, che il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e dalla persona offesa, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01);
che, in particolare, la censura relativa all’asserita mancata verifica dell’attendibilità della persona offesa non è consentita in sede di legittimità, olt che manifestamente infondata, dovendosi tenere conto del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste (anche) da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione – come avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte d’appello ha evidenziato i riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME (cfr. pag. 5) – della ritenuta credibilità soggettiva del dichiarante dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.