Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnando la fine del percorso di impugnazione senza che la Corte di Cassazione entri nel merito delle questioni sollevate. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità delle argomentazioni e la manifesta infondatezza dei motivi possano portare a una tale conclusione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La condanna riguardava il reato di rapina impropria consumata. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere una riforma della decisione precedente.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appello si fondava su due pilastri argomentativi:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si sosteneva che il reato dovesse essere qualificato come tentata rapina impropria, e non consumata.
2. Mancata esclusione della recidiva: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non escludere l’aggravante della recidiva, che comporta un aumento di pena.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione di totale rigetto.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione delle stesse questioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione corretta e giuridicamente ineccepibile. Per la Suprema Corte, un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, ma deve contenere una critica specifica e puntuale del ragionamento del giudice precedente, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge. In assenza di ciò, il motivo è considerato generico e, quindi, inammissibile.
La Valutazione della Recidiva come Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato in modo severo. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su un principio consolidato: il giudice di merito ha il dovere di valutare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. Utilizzando i criteri dell’art. 133 del codice penale, il giudice deve verificare se la pregressa condotta criminale sia sintomo di una ‘perdurante inclinazione al delitto’. Se tale inclinazione ha agito come fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo reato, la recidiva è correttamente applicata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva compiuto questa valutazione in modo corretto, rendendo la censura del ricorrente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una duplice valutazione. Da un lato, la riproposizione di argomenti già vagliati e respinti senza nuove e specifiche critiche rende il motivo di ricorso generico e quindi non meritevole di esame nel merito. Dall’altro, la critica alla valutazione della recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva seguito correttamente i principi giurisprudenziali, analizzando il nesso tra i precedenti penali e il nuovo delitto per stabilire la maggiore pericolosità sociale dell’imputato. La decisione sottolinea che il giudizio sulla recidiva è ancorato a una valutazione concreta dei fatti, che il giudice di legittimità non può sindacare se logicamente motivata.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso al giudizio di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per impugnarla con successo. È necessario articolare critiche precise, capaci di minare la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva ponderata e tecnicamente ineccepibile in ogni fase del processo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti previsti dalla legge, ad esempio se i motivi sono generici e si limitano a riproporre questioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza muovere critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Come valuta il giudice la recidiva?
Il giudice valuta la recidiva esaminando in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti. Lo scopo è verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia influito sulla commissione del nuovo reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva dell’imputato, il quale è inoltre tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44421 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44421 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nella sua valutazione è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che
abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.