Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono una Semplice Ripetizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22322/2024 offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non basta riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello per ottenere una revisione del giudizio. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una tale impostazione difensiva, come emerge chiaramente dal caso in esame.
Il Caso in Esame: Recidiva e Reato Continuato
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione lamentando diverse presunte violazioni di legge da parte della Corte d’Appello di Torino. In particolare, la difesa contestava:
1. La mancata esclusione della recidiva: una circostanza che aggrava la pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente.
2. L’impossibilità di valutare le circostanze attenuanti generiche come prevalenti: ciò avrebbe potuto comportare una riduzione della sanzione.
3. Il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione (ai sensi dell’art. 81 c.p.): istituto che permette di considerare più reati, frutto di un medesimo disegno criminoso, come un unico reato, con un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Questi punti erano il cuore della strategia difensiva, volta a ottenere una pena più mite.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una motivazione netta: i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una riproduzione delle stesse doglianze già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della pronuncia risiede nel concetto di “indeducibilità” dei motivi. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni difensive del secondo grado. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata, evidenziandone eventuali errori di diritto o vizi di motivazione.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già fornito una motivazione “sufficiente e non illogica”, analizzando adeguatamente le deduzioni della difesa. I giudici di merito avevano spiegato chiaramente (nelle pagine 12, 13 e 14 della sentenza) le ragioni della congruità della pena e i motivi del disconoscimento del vincolo della continuazione.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base del principio secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto o le stesse interpretazioni già vagliate e respinte, senza attaccare specificamente la coerenza logico-giuridica del ragionamento del giudice precedente, esso perde la sua funzione e diventa inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse mosso una critica pertinente alla sentenza d’appello, ma si fosse limitato a reiterare le proprie tesi, già giudicate infondate.
Le conclusioni
La pronuncia conferma un orientamento consolidato: per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile formulare censure nuove e specifiche, che mettano in discussione la struttura argomentativa della decisione di secondo grado. Un ricorso meramente riproduttivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di una tecnica difensiva rigorosa e mirata nel redigere un ricorso per cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i punti principali contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la mancata esclusione della recidiva, la conseguente impossibilità di considerare prevalenti le attenuanti generiche e il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati (art. 81 c.p.).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla conseguente impossibilità di valutazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché l’inosservanza dell’art. 81 cod. pen. relativamente al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandit da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e pagg. 13 e 14 sulle motivate ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a disconoscimento del vincolo della continuazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore