Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Nel complesso panorama del diritto penale, la fase di impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, non è sufficiente presentare un ricorso: è indispensabile che questo sia formulato in modo specifico e pertinente. Il caso in esame riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta documentale e si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione degli atti di appello.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi: uno relativo all’affermazione di responsabilità, un secondo sull’elemento soggettivo del reato e un terzo sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio insanabile nella stessa struttura dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato il ricorso esaminando singolarmente i motivi proposti, evidenziandone la carenza di specificità e la natura meramente riproduttiva. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa drastica conclusione.
Primo Motivo: La Genericità della Contestazione
Il primo motivo, con cui si contestava la responsabilità penale, è stato giudicato generico. Secondo i giudici, le argomentazioni erano prive di un reale confronto con le motivazioni della sentenza di appello. In pratica, la difesa si è limitata a riaffermare la propria tesi senza spiegare perché le ragioni addotte dalla Corte di Appello fossero errate. Questo approccio rende il motivo di ricorso non specifico, un vizio che conduce direttamente all’inammissibilità.
Secondo Motivo: Il Rinvio alla Sentenza di Primo Grado
Per quanto riguarda il secondo motivo, incentrato sull’elemento soggettivo del reato, la Cassazione ha osservato che la questione aveva già trovato una risposta esauriente nella sentenza di primo grado. La Corte di Appello aveva legittimamente fatto riferimento a quella motivazione (rinvio per relationem), e il ricorso non ha mosso alcuna critica specifica a tale operazione. Anche in questo caso, è mancato un confronto diretto e argomentato con la decisione impugnata.
Terzo Motivo: La Ripetitività delle Censure
Infine, il terzo motivo, che lamentava il diniego di una circostanza attenuante, è stato considerato meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dal giudice di merito. Riproporre le stesse identiche argomentazioni senza aggiungere nuovi elementi critici contro la decisione di appello equivale a non formulare un vero motivo di impugnazione, trasformando il ricorso in una sterile ripetizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere specifico, puntuale e deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si impugna. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti o a formulare critiche generiche si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a curare con la massima attenzione la redazione degli atti di impugnazione, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, privi di un confronto argomentativo con la decisione impugnata, e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e la Corte di Appello aveva confermato tale condanna.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39335 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
Ritenuto che il primo motivo, che contesta l’affermazione di responsabilità, fa leva su assunti generici, privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione;
Considerato che il secondo motivo, che si appunta sull’elemento soggettivo del delitto, trovava già risposta nella sentenza di primo grado (pag. 19) alla quale quella di appello legittimamente rinvia;
Ritenuto che il terzo motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all’art.219, comma terzo, legge fall., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito (pagg.10 e 11);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025