La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale che coinvolge le società: la validità della citazione diretta a giudizio per un ente nell’ambito della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001. La decisione chiarisce che il rito processuale applicabile all’ente deve seguire quello previsto per la persona fisica che ha commesso il reato presupposto, in nome del principio di economia processuale e del cosiddetto simultaneus processus.
I Fatti del Caso: Responsabilità dell’Ente per Contraffazione
Una società operante nel settore delle confezioni era stata ritenuta responsabile per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di contraffazione (art. 473 c.p.) commesso dal suo legale rappresentante. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali. Il più rilevante riguardava un presunto vizio procedurale: l’azione penale era stata esercitata tramite citazione diretta a giudizio, mentre, secondo la difesa, si sarebbe dovuta utilizzare la richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente celebrazione dell’udienza preliminare.
La Questione Procedurale: È Valida la Citazione Diretta a Giudizio per l’Ente?
Il cuore della controversia legale risiede nell’interpretazione delle norme procedurali del D.Lgs. 231/2001. La difesa della società sosteneva che, nonostante il reato presupposto (contraffazione) rientrasse tra quelli per cui è prevista la citazione diretta, la contestazione dell’illecito all’ente dovesse necessariamente passare attraverso l’udienza preliminare. Questa tesi si basava su un’interpretazione letterale di alcune norme che, secondo la ricorrente, imporrebbe sempre la richiesta di rinvio a giudizio per l’ente.
Il Principio del “Simultaneus Processus”
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, definendola manifestamente infondata. I giudici hanno ribadito la vigenza del principio del simultaneus processus. Questo principio, fondamentale nel sistema del D.Lgs. 231/2001, stabilisce che il processo nei confronti dell’ente deve, per quanto possibile, rimanere unito a quello penale a carico della persona fisica autrice del reato presupposto. Le ragioni sono evidenti: effettività, omogeneità ed economia processuale.
L’Interpretazione dell’Art. 59 D.Lgs. 231/2001
La Corte ha chiarito che il riferimento alla ‘richiesta di rinvio a giudizio’ contenuto in alcune norme (come l’art. 59 del decreto) non è mai stato inteso come un obbligo tassativo che esclude altre forme di esercizio dell’azione penale. Al contrario, tale riferimento deve essere letto in modo sistematico: se la legge prevede per il reato presupposto un rito più snello come la citazione diretta, questo rito si estende anche alla contestazione mossa all’ente. Separare i due procedimenti sarebbe illogico e contrario ai principi cardine del sistema.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Citazione Diretta a Giudizio dell’Ente
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando una giurisprudenza consolidata. Fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, è pacifico che la contestazione all’ente debba seguire le medesime modalità procedurali previste per l’imputato. Ciò è supportato sia dalla relazione illustrativa al decreto sia da una lettura logica e sistematica delle norme, come l’art. 62, comma 2, che fa esplicito riferimento ai casi in cui ‘manchi l’udienza preliminare’.
I giudici hanno inoltre respinto gli altri motivi di ricorso. La censura relativa alla valutazione della prova sulla capacità dei prodotti contraffatti di ingannare il consumatore è stata giudicata inammissibile, in quanto mirava a una rivalutazione del merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato il rischio concreto di confusione per il pubblico, data la notorietà del marchio imitato.
Le Conclusioni: La Decisione Finale della Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la società al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia consolida un principio fondamentale: la forma di esercizio dell’azione penale scelta per il reato presupposto determina anche quella da utilizzare per l’illecito amministrativo dell’ente. Questa ordinanza rappresenta un’importante conferma della coerenza del sistema processuale legato alla responsabilità degli enti, privilegiando un’interpretazione che garantisce efficienza e uniformità di trattamento, evitando inutili e dispendiose separazioni dei procedimenti.
Se il reato presupposto prevede la citazione diretta, quale procedura si applica all’ente responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
Secondo la Corte, all’ente si applica la medesima procedura. Se per il reato presupposto è prevista la citazione diretta a giudizio, anche la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente seguirà questo rito, in applicazione del principio del ‘simultaneus processus’ che impone la trattazione congiunta dei due procedimenti.
Perché il richiamo dell’art. 59 del D.Lgs. 231/2001 alla richiesta di rinvio a giudizio non esclude la citazione diretta?
La Corte di Cassazione chiarisce che il riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio non è tassativo, ma generico. È sempre stato interpretato nel senso di consentire il ricorso alla citazione diretta nei casi in cui questa sia la forma di esercizio dell’azione penale prevista per il reato presupposto, garantendo così economia e coerenza processuale.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove sulla capacità di un marchio contraffatto di ingannare il consumatore?
No, non è possibile. Una simile contestazione costituisce una doglianza in punto di fatto, che mira a una rivalutazione delle prove non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione può esaminare solo la violazione di legge o i vizi logici della motivazione, non riesaminare il merito delle prove.