Ricorso Inammissibile per Abuso Edilizio: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando si parla di giustizia, spesso si pensa che ogni sentenza possa essere ribaltata in appello o in Cassazione. Tuttavia, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile abuso edilizio e confermando la condanna di un imputato. Questo caso offre spunti importanti sui limiti del giudizio di legittimità e sulla valutazione della gravità dei reati ambientali.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto per un reato previsto dall’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, una norma che tutela i beni culturali e paesaggistici. L’imputato aveva realizzato un piazzale attraverso lo sbancamento di un terreno, un’opera eseguita senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle normative a tutela del paesaggio.
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sua responsabilità, basando la decisione su un dato oggettivo e non contestato: l’imputato era l’unico soggetto ad avere un interesse concreto ed effettivo alla realizzazione dell’opera abusiva. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su tre motivi principali:
1. Errata valutazione della responsabilità: Si contestava la dichiarazione di colpevolezza, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione.
2. Insufficienza di prove: Si chiedeva l’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale, per mancanza o insufficienza della prova di reità.
3. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente, senza entrare nel merito di una nuova valutazione delle prove.
Ricorso Inammissibile Abuso Edilizio: Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: Limiti al Giudizio di Legittimità
La Corte ha subito chiarito che il primo motivo era inammissibile. Le critiche mosse dalla difesa non erano vere e proprie violazioni di legge, ma “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato stava chiedendo alla Cassazione di effettuare una “rivalutazione probatoria”, ovvero di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questa attività, come detto, è estranea al giudizio di cassazione.
Secondo Motivo: La Prova dell’Interesse all’Opera
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva logicamente motivato la responsabilità dell’imputato sulla base del fatto, non contestato, che egli fosse l’unico ad avere un interesse concreto alla realizzazione del piazzale. Questo dato oggettivo è stato considerato sufficiente a fondare l’affermazione di colpevolezza, rendendo le argomentazioni della difesa un tentativo di minare una motivazione che, invece, non presentava illogicità.
Terzo Motivo: L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, la Corte ha respinto anche la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. La sentenza d’appello aveva già esaminato e motivatamente escluso questa possibilità. La decisione si basava su due elementi chiave: la “gravità della lesione dei beni protetti” e la “consistenza dell’opera abusiva costruita”. Secondo i giudici, l’intervento non poteva essere considerato di particolare tenuità, data l’entità dell’impatto sul paesaggio. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello adeguata e non illogica.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Inammissibilità
L’esito del processo è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato questa sanzione pecuniaria sottolineando che non si potevano escludere profili di colpa nella proposizione di un ricorso basato su motivi palesemente infondati.
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti. Per i casi di abuso edilizio, emerge inoltre che la consistenza dell’opera e il danno al paesaggio sono elementi determinanti per escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto” e mirava a ottenere una rivalutazione delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità.
Su quale base è stata confermata la colpevolezza nonostante la richiesta di assoluzione per insufficienza di prove?
La colpevolezza è stata confermata sulla base di un dato oggettivo non contestato: l’imputato era l’unico soggetto ad avere un interesse concreto ed effettivo alla realizzazione del piazzale abusivo. La Corte ha ritenuto questa motivazione logica e sufficiente.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato che il fatto non fosse di particolare tenuità, considerando sia la “gravità della lesione dei beni protetti” sia la “consistenza dell’opera abusiva costruita”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47228 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47228 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FAVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0) – 2 1 Ritenuto cne ti primo motivo al ricorsoMiaimo NOME – imputato dei reato di cui all’art. 181 del dlgs n. 42 del 2004 – con il quale egli ha lamentato la vio di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di respons per il reato a lui ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimi costituito (la mere dogiianze in punto di fatto e volto a prefigura rivalutazione probatoria estranea al giudizio di cassazione;
che il secondo motivo, con il quale è dedotta la violazione di legge e il vi rnntiv7ic. , -ne in ordine alla mancata assoRizione ai sensi dell’art. 530 , comm a 2 cod. proc. pen. sul rilievo dell’insufficienza della prova di reità a ca ricorrente, è manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale ha, in manier non 2i-0g-ft:a, t’ iichiar;ato resp,onsabliità deiVirnputato per ia realizzazione deopere in contestazione sulla base del dato obbiettivo, non contestato ricorrente, costituito dal fatto che egli era l’unico soggetto ad i avere un interesse concreto ed effettivo alla realizzazione del piazzale ricavato dallo sbancamento terrei -fu di cui atra curitestEiziorie;
che, anche, la terza doglianza, con la quale ci si duole della violazione di l dell’illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della caus esclusione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. è parimenti non consentita dalla legge in sede di legittimità avendo la sentenza impugnata, dopo un adegu esame delle deduzioni difensive e con non illogica motivazione, escluso che il f fosse suscettibile di essere valutato in termini di particolare tenuità s lesione dei beni protetti vista GLYPH consistenza dell’opera abusiva costruita; gravità della
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euri .5.000,00 in favore aeiia cassa delle ammende, non potendosi esctudere protiri di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 12 maddio 2023
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Il consigliere estensore y-
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Il Presidente