Ricorso in Cassazione: Quando i Fatti Diventano Intoccabili
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a ogni tipo di contestazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio cardine: la Cassazione è giudice della legge, non dei fatti. Analizziamo come questa distinzione sia cruciale e cosa comporti per chi intende impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, articolando le sue difese su due motivi principali. Entrambi i motivi miravano a contestare la dichiarazione di responsabilità, criticando, sotto diversi profili, il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove e ricostruito i fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che le censure sollevate dal ricorrente non erano ammissibili in quella sede, in quanto tendevano a provocare un nuovo giudizio sui fatti, un’attività preclusa alla Corte di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità nel Ricorso in Cassazione
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle sue motivazioni, che ribadiscono con fermezza i confini del ricorso in Cassazione. La Corte spiega che in questa sede non è possibile presentare censure che riguardano la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi macroscopici e tassativamente previsti. Questi vizi sono:
1. Mancanza della motivazione: quando il giudice non spiega affatto le ragioni della sua decisione.
2. Manifesta illogicità: quando il ragionamento del giudice è palesemente irrazionale o contraddittorio.
3. Contraddittorietà: quando diverse parti della motivazione si escludono a vicenda.
Qualsiasi critica che riguardi invece la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità del ragionamento del giudice di merito, o che proponga una diversa interpretazione delle prove, esula dai poteri della Cassazione. La Corte non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, poiché questo compito è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Citando un principio consolidato (sentenza ‘Dessimone’ delle Sezioni Unite del 1997), la Corte sottolinea che il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge, non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per affermare la responsabilità penale dell’imputato, rendendo le critiche del ricorrente un inammissibile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non si tratta di un’ulteriore occasione per discutere i fatti. L’appello deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi esclusivamente sulla violazione di norme di legge o sui gravi vizi di logica della motivazione. Tentare di convincere la Suprema Corte che le prove avrebbero potuto essere interpretate diversamente è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni. La decisione riafferma la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un pilastro fondamentale del nostro sistema processuale.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta da un giudice con un ricorso in Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, poiché la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tribunale e corte d’appello).
Quali sono gli unici vizi della motivazione che si possono denunciare in Cassazione?
Si possono denunciare solo vizi gravi ed evidenti, come la mancanza totale della motivazione, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà su aspetti essenziali della decisione. Non si possono criticare la persuasività, l’adeguatezza o la completezza del ragionamento del giudice.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, che contestano, p differenti profili, la dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti in sede legittimità, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, su a essenziali; in particolare, non sono consentite doglianze che censurin persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differe comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano rag in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettu degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 64 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che, nel caso di specie, con motivazione esente dai descritti viz logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, f applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6, paragrafi da 6. della sentenza impugnata, dedicate alla disamina del materiale probatorio sulla base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrato, tanto sotto il p materiale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all’art. 648 co contestato all’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.