Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3280 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica ed in relazione prova degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 646 cod. pen., o essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questio rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legitt purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, 272651);
che, tuttavia, le doglianze difensive si basano su questioni di fatto e tendo a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alterna ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergen processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Nardu Rv. 271199 – 01; Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264899 – 01; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 253411 – 01), le ragioni del lo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che la memoria depositata dal difensore di parte civile COGNOME è stata depositata oltre il termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., per cui le r della stessa devono essere dichiarate inammissibili rilevato che non può essere comunque accolta la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile COGNOME, non avendo apportato alcun elemento oRet ì.ì rity utile alla discussione/e essendo stata presentata tardivamente;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Così deciso, il 3 dicembre 2024.