Il Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti lo Rende Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi confini sono ben definiti. Non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile un ricorso che, dietro la veste di una violazione di legge, celava una richiesta di rivalutazione dei fatti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
La Vicenda Processuale: dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’articolo 646 del codice penale. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su una presunta violazione di legge e vizi motivazionali, in particolare riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato e alla valutazione delle prove.
L’obiettivo della difesa era, in sostanza, ottenere una riconsiderazione degli elementi che avevano portato alla condanna, sostenendo che gli stessi dovessero essere interpretati in modo diverso.
I Motivi del Ricorso in Cassazione e la Questione della Qualificazione Giuridica
La difesa ha tentato di far valere le proprie ragioni, sostenendo che la qualificazione giuridica del reato fosse errata. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che, in base all’art. 609 c.p.p., tale questione può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, ha subito posto un paletto fondamentale: ciò è possibile solo se il ricorso è, in via preliminare, ammissibile e se la soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Questo è il punto cruciale della vicenda. Le doglianze difensive, sebbene formalmente presentate come vizi di legge, si basavano su una critica all’interpretazione delle prove e miravano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Tale operazione, tuttavia, è estranea al giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte: Il Divieto di Riesame del Merito
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e conformi al suo consolidato orientamento. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dalla ricorrente non erano dirette a evidenziare un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, ma tendevano a prefigurare una “rivalutazione delle fonti probatorie”.
In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di fare ciò che non può fare: sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di legittimità si limita a controllare che la decisione impugnata sia immune da errori di diritto e che la sua motivazione sia coerente e non contraddittoria, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative sulle prove.
Poiché i giudici di merito avevano ampiamente e correttamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, il tentativo di proporre una lettura alternativa è stato considerato un tentativo di invadere la sfera di competenza esclusiva dei giudici di merito, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: i Confini Invalicabili del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sui limiti del ricorso in Cassazione. La decisione non solo dichiara inammissibile il ricorso, ma condanna anche la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo conferma la serietà con cui la Corte sanziona i ricorsi che abusano dello strumento impugnatorio per finalità non consentite.
Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili anche le richieste della parte civile, in quanto la memoria difensiva era stata depositata tardivamente. Questa decisione rafforza l’importanza del rispetto dei termini processuali per tutte le parti coinvolte. In definitiva, questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione è custode della legge, non un giudice dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
In quali condizioni si può sollevare per la prima volta in Cassazione una questione sulla qualificazione giuridica del reato?
La questione può essere sollevata per la prima volta in Cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile e che la sua soluzione non richieda nuovi accertamenti di fatto, che sono preclusi in sede di legittimità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su questioni di fatto invece che di diritto?
Se un ricorso, anche se formalmente lamenta violazioni di legge, in realtà mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a COSENZA il 29/08/1973
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica ed in relazione prova degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 646 cod. pen., o essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questio rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legitt purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, 272651);
che, tuttavia, le doglianze difensive si basano su questioni di fatto e tendo a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alterna ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergen processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, COGNOME Rv. 271199 – 01; Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264899 – 01; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 – 01), le ragioni del lo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che la memoria depositata dal difensore di parte civile COGNOME è stata depositata oltre il termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., per cui le r della stessa devono essere dichiarate inammissibili rilevato che non può essere comunque accolta la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile COGNOME non avendo apportato alcun elemento oRet ì.ì rity utile alla discussione/e essendo stata presentata tardivamente;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Così deciso, il 3 dicembre 2024.