Ricorso in Cassazione: Quando e Perché Viene Dichiarato Inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo del sistema giudiziario, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione delle norme di diritto. Tuttavia, il suo perimetro è ben definito e non ammette un riesame dei fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, spiegando perché un ricorso basato su una diversa lettura delle prove o sulla valutazione di merito del giudice sia destinato all’inammissibilità.
Il Contesto del Caso: dalla Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. Non accettando la sentenza, l’imputato ha presentato un Ricorso in Cassazione, articolando la sua difesa su tre punti principali:
1. Errata valutazione delle prove: Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza di condanna era illogica e basata su una lettura errata delle risultanze processuali.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerate un diritto dall’imputato.
3. Estinzione del reato per prescrizione: Infine, si sosteneva che il tempo trascorso dalla commissione del reato (avvenuta nel febbraio 2014) fosse sufficiente a dichiararne l’estinzione.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità su Tutta la Linea
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e giuridica del ricorso stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso in Cassazione è stato Respinto
L’ordinanza spiega dettagliatamente le ragioni dell’inammissibilità, offrendo importanti spunti sulla funzione e i limiti del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: L’impossibilità di rivalutare i fatti in sede di legittimità
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. La Suprema Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Contestare la ‘lettura dei dati processuali’ equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti, cosa preclusa in questa sede.
Secondo Motivo: La discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Anche la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata. La Corte ha chiarito che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, dimostrando un percorso logico-giuridico esente da vizi evidenti. La decisione di concedere o meno le attenuanti rientra nella sua discrezionalità, sindacabile in Cassazione solo in caso di illogicità manifesta.
Terzo Motivo: Il calcolo della prescrizione
Infine, la questione della prescrizione è stata definita ‘manifestamente infondata’. La Corte ha semplicemente applicato la legge: per il reato di ricettazione, il termine di prescrizione massimo è di dieci anni (art. 161 c.p.). Poiché il reato era stato consumato nel febbraio 2014, alla data della decisione (luglio 2023) tale termine non era ancora decorso. Il motivo era quindi basato su un calcolo errato e privo di fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un utile promemoria dei confini invalicabili del Ricorso in Cassazione. Essa insegna che un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione palesi) e non su una rilettura dei fatti o delle prove. Tentare di trasformare la Corte di Cassazione in un giudice di merito è una strategia destinata al fallimento, con il conseguente onere delle spese processuali e di un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Perché non si possono contestare i fatti di una causa nel Ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si riesaminano le prove. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legittimità’, cioè di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che le loro motivazioni siano logiche e coerenti, senza entrare nel merito dei fatti accertati.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se ci sono elementi a favore dell’imputato?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice di merito. Per negarle, è sufficiente che fornisca una motivazione logica basata sugli elementi che ritiene più importanti, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Come si calcola la prescrizione in questo caso?
La Corte ha verificato il termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione, stabilito in dieci anni. Dato che il reato è stato commesso nel febbraio 2014, il termine non era ancora scaduto al momento della decisione della Corte nel luglio 2023, rendendo la richiesta di estinzione del reato infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40753 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BAGDATI( GEORGIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base del diversa lettura dei dati processuali e delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stan preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparat argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragion suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fi della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessari che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Osservato che l’ultima doglianza, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, oltre ad essere del tutto generica, è manifestamente infondata, non risultando decorsi né il termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.) del reato di ricettazione ad anni otto dall’ultimo atto interruttivo, né il termine massimo (art. 161 cod. pen.) di an dalla data di consumazione del reato, individuata nel febbraio 2014;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023