Ricorso Generico: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, la specificità dei motivi di impugnazione è un requisito fondamentale. Un ricorso generico, ovvero non sufficientemente dettagliato nel contestare le ragioni della decisione impugnata, rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su questo principio, spiegando quando il silenzio di un giudice su un punto specifico non costituisce un vizio della sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di un’attenuante specifica, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale. Questa attenuante riguarda i casi in cui il danno patrimoniale causato dal reato è di speciale tenuità. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato questo aspetto, omettendo di pronunciarsi esplicitamente sulla sua richiesta.
La Decisione della Corte sul ricorso generico
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: non è possibile censurare una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione difensiva se risulta, dall’analisi complessiva della motivazione, che tale deduzione sia stata implicitamente disattesa. In altre parole, se la logica seguita dai giudici di merito è incompatibile con l’accoglimento della richiesta, non è necessario un rigetto esplicito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di impugnazione un ricorso generico perché non si confrontava efficacemente con la motivazione della sentenza di secondo grado. I giudici di Cassazione hanno evidenziato che la Corte d’Appello, pur non menzionando espressamente l’attenuante, aveva formulato un giudizio sulla pena ritenendola congrua. Questa valutazione era stata basata su elementi concreti e incompatibili con la concessione dell’attenuante, quali: l’entità del fatto, il danno patrimoniale arrecato, il lucro conseguito e la personalità dell’imputato.
Secondo la Cassazione, un ragionamento che considera la pena adeguata in relazione a un danno patrimoniale significativo e al lucro ottenuto, esclude logicamente e implicitamente che lo stesso danno possa essere considerato di “speciale tenuità”. Pertanto, il silenzio della Corte d’Appello non era una dimenticanza o un vizio, ma la conseguenza logica di una valutazione complessiva che rendeva la richiesta dell’imputato infondata. La genericità del ricorso risiedeva proprio nel non aver attaccato questo nucleo argomentativo, limitandosi a lamentare un’omissione formale.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e puntuali. Non è sufficiente sollevare una questione; è necessario dimostrare perché la motivazione del giudice inferiore sia errata o contraddittoria. Il principio del rigetto implicito solleva l’onere per la difesa di analizzare a fondo l’intera struttura logica della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che si limita a riproporre doglianze senza smontare il ragionamento del giudice, è destinato all’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: l’efficacia di un’impugnazione dipende dalla sua capacità di dialogare criticamente con la decisione che contesta, non dalla semplice enunciazione di principi o richieste.
Quando un ricorso in Cassazione può essere considerato “generico”?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando non contesta specificamente la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una deduzione, soprattutto se la motivazione complessiva della sentenza è logicamente incompatibile con l’accoglimento di tale deduzione.
Un giudice è sempre obbligato a rispondere esplicitamente a ogni singola richiesta della parte?
No. La Corte chiarisce che il silenzio del giudice su una specifica deduzione non rende la sentenza censurabile, qualora risulti che tale deduzione sia stata implicitamente disattesa dalla motivazione della sentenza considerata nel suo complesso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28949 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in particolare p. 5 della sentenza impugnata ove i giudici di merito hanno evidenziato che la pena così come determinata risulta congrua in relazione all’ “entità del fatto, al danno patrimoniale arrecato, al lucro conseguito nonché alla personalità dell’imputato”);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr