Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso -con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine, da un lato, all’inadeguato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità e, dall’altro, all’eccessività del trattamento sanzionatorio- è generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Pur a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il motivo elude, infatti, il confronto, critico ed effettivo, con argomentazioni della Corte territoriale, non indicando specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, così da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A tal proposito, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione 1′,così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 2438:38- 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’8 maggio 2024.