Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24348 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Borgosesia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2023 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Novara con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di anni sei di reclusione e C 20.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con Decaminada NOME trasportato, a bordo di un autoarticolato cisterna, sostanza stupefacente tipo cocaina pari a Kg 36,88. In Novara il 20/10/2022.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al ritenuto concorso nel reato in assenza di prova della consapevolezza di quanto trasportato, integrando il suo comportamento una mera connivenza non punibile. La Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare gli elementi esaminati e riconoscere la sussistenza di una condizione di mera connivenza non punibile.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ragione della collaborazione prestata al momento dell’arresto. Omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
Il ricorrente si è nella sostanza limitato a enunciare che il comportamento dell’imputato, senza nulla aggiungere a fini di critica della sentenza impugnata, integrerebbe una ipotesi di connivenza non punibile e non di concorso nel reato di trasporto di sostanza stupefacente.
Neppure specifica quali elementi probatori, la corte territoriale non avrebbe valutato ai fini di escludere la consapevolezza dell’imputato. Il ricorrente censura la decisione di condanna lamentando una generica mancanza di valutazione degli “elementi esaminati” neppure indicati e senza, al contempo, spendere alcuna parola, ai fini di critica/della motivazione della sentenza nella parte cui i giudic territoriali hanno evidenziato come le modalità di carico e le deviazioni dal percorso fossero significative della consapevolezza di quanto si trasportava.
Anche il secondo motivo è inammissibile perché generico.
Nell’atto di appello, l’imputato invoca l’applicazione dell’art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ragione della collaborazione prestata al momento dell’arresto. Nei ricorso per cassazione deduce l’omessa risposta al motivo di appello.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può formare oggetto di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, la mancata risposta ai motivi generici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700). Nel caso in esame, l’imputato invocava, nell’atto di appello, l’applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, limitandosi a riprodurre il dato normativo senza nulla aggiungere e senza evidenziare quale (il necessario un concreto contributo diretto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14/05/2024