Ricorso Cassazione Prevenzione: Quando l’Illogicità non Basta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43293/2023, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione in materia di prevenzione. Questa pronuncia stabilisce che non è sufficiente lamentare la presunta illogicità della motivazione di un provvedimento per ottenere un nuovo esame del caso. È necessario, invece, dimostrare una chiara violazione di legge, un principio che restringe notevolmente il campo d’azione del ricorso in questo specifico settore.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dall’opposizione di un soggetto contro un decreto di confisca di un terreno, emesso dalla Corte di Appello in funzione di giudice dell’esecuzione. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che le argomentazioni della Corte territoriale fossero manifestamente illogiche su tre punti cruciali: la tempistica dell’acquisto del bene (precedente alla proposta di misura di prevenzione), il momento in cui egli si sarebbe accorto della confisca e la presunta fittizietà dell’acquisto, basata su sospetti e non su prove concrete.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, avallato anche dalla Corte Costituzionale. Secondo tale orientamento, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Il vizio di manifesta illogicità della motivazione, previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è escluso.
Le Motivazioni del Ricorso Cassazione Prevenzione
La Corte ha spiegato che, in materia di misure di prevenzione, i vizi della motivazione non sono deducibili, a meno che la motivazione stessa non sia del tutto inesistente o meramente apparente. Una motivazione è ‘apparente’ quando è priva dei requisiti minimi di coerenza e logicità, tanto da risultare incomprensibile.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse tali difetti. La Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata per giustificare il mantenimento della confisca, anche se non condivisa dal ricorrente. In particolare, aveva considerato inverosimile il pagamento di una somma ingente (centomila euro) in contanti per l’acquisto del terreno, un dettaglio che minava la credibilità dell’operazione. Di conseguenza, le argomentazioni del ricorrente sono state qualificate come una semplice riproposizione di questioni di fatto, già esaminate e respinte motivatamente dal giudice dell’esecuzione. Un tale approccio non configura una violazione di legge, ma un tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma la natura del giudizio di cassazione come un controllo di legittimità e non di merito. In materia di misure di prevenzione, i margini per contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di grado inferiore sono estremamente ridotti. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su specifiche e dimostrabili violazioni di norme giuridiche, e non su presunte debolezze o illogicità nel ragionamento del giudice. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nei procedimenti relativi a misure di prevenzione, non è possibile contestare in Cassazione l’illogicità della motivazione, a meno che questa non sia completamente assente o meramente apparente. Il ricorso si basava su vizi di illogicità e non su una vera e propria violazione di legge.
È sempre possibile contestare la motivazione di un provvedimento in Cassazione?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata citata nella sentenza, specificamente nel campo delle misure di prevenzione, il vizio di motivazione (illogicità o contraddittorietà) non è un motivo valido per il ricorso, che è ammesso solo per violazione di legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.