Ricorso in Cassazione Concordato: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso in cassazione concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, rappresenta uno strumento deflattivo del processo penale, ma i suoi confini sono ben definiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i motivi per cui una sentenza emessa a seguito di tale accordo può essere impugnata, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione la responsabilità dell’imputato, un punto a cui egli aveva implicitamente rinunciato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Frosinone per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale. L’imputato proponeva appello e, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, raggiungeva un accordo con la Procura Generale ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
In virtù di questo concordato, la Corte d’Appello, accogliendo il motivo relativo alla quantificazione della pena, riduceva la sanzione inflitta e confermava nel resto la sentenza di condanna. L’accordo prevedeva la contestuale rinuncia da parte dell’imputato agli altri motivi di impugnazione, tra cui quelli relativi alla sua responsabilità.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione Concordato
Nonostante l’accordo raggiunto e la rinuncia ai motivi, l’imputato presentava un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo: la presunta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua responsabilità penale. In pratica, tentava di riaprire una questione di merito che era stata chiusa proprio con il concordato.
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la natura e i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che il ricorso in cassazione concordato è ammissibile solo per un novero ristretto e specifico di motivi. Questi non riguardano il merito della vicenda, ma la correttezza procedurale dell’accordo stesso. Nello specifico, si può ricorrere solo per:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato estorto con violenza o inganno.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero: se il consenso del PM presenta irregolarità.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice: se la sentenza finale del giudice non rispecchia i termini dell’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece categoricamente inammissibili le doglianze relative ai motivi a cui si è rinunciato (come la responsabilità dell’imputato), alla mancata valutazione di cause di proscioglimento evidenti (ex art. 129 c.p.p.) e ai vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti illegale (cioè fuori dai limiti previsti dalla legge o di tipo diverso da quello consentito).
Nel caso di specie, il ricorrente contestava proprio la sua responsabilità, un motivo a cui aveva rinunciato per ottenere una pena più mite. La sua doglianza, pertanto, esulava completamente dalle strette maglie dei vizi denunciabili in Cassazione, rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Concordato in Appello
L’ordinanza in commento rafforza un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato ottiene un beneficio certo (la riduzione della pena) in cambio di una rinuncia altrettanto certa (gli altri motivi di appello). Pensare di poter godere del beneficio e, al contempo, aggirare la rinuncia impugnando la sentenza su punti non più discutibili è un’azione destinata al fallimento. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, conferma che non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità per riaprire un capitolo processuale che le parti stesse hanno consensualmente deciso di chiudere.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per un numero molto limitato di motivi. Il ricorso è ammesso unicamente se riguarda vizi procedurali legati alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo pattuito.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili dopo un concordato in appello?
Sono inammissibili tutti i ricorsi basati sui motivi a cui l’imputato ha rinunciato per ottenere l’accordo. Tra questi, rientrano tipicamente le contestazioni sulla responsabilità penale, sulla valutazione delle prove, e le critiche alla determinazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Come stabilito nel caso di specie, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CECCANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. pen. sulla quantificazione della pena, con contestuale rinuncia agli altri motivi di impugnazione, e ridotto, pertanto, la pena inflitta, ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la recidiva specific infraquinquennale.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato) – è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugEiri5 -0 23 E GLYPH P.h.