Ricorso 599-bis: Limiti e Inammissibilità in Cassazione
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi su una rideterminazione della pena. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono molto strette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della proponibilità del Ricorso 599-bis, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi generici e non consentiti dalla legge.
Il caso in esame: dal concordato al ricorso per illogicità
Nel caso specifico, un imputato, dopo aver raggiunto un accordo in Corte d’Appello per la rideterminazione della pena relativa a un reato in materia di stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990), decideva di impugnare tale sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Il motivo addotto era la “manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione”, una censura tipica dei ricorsi ordinari.
L’imputato, quindi, dopo aver beneficiato di una riforma parziale della pena grazie all’accordo, tentava di rimettere in discussione la decisione basandosi su un vizio motivazionale.
I limiti del Ricorso 599-bis in Cassazione
La Corte Suprema ha immediatamente rigettato il ricorso, qualificandolo come inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. può essere oggetto di ricorso per cassazione solo per motivi specifici e circoscritti. Questi riguardano esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
L’accesso al concordato, infatti, implica una rinuncia ai motivi di appello. Di conseguenza, la cognizione del giudice è limitata ai soli aspetti che non sono stati oggetto di tale rinuncia. Non è possibile, quindi, contestare il merito della decisione o la sua motivazione in modo generico, come se si trattasse di un appello ordinario.
La decisione della Corte: inammissibilità per genericità
Oltre a sottolineare i limiti intrinseci dell’impugnazione, la Cassazione ha evidenziato come il motivo del ricorso fosse “talmente generico, che non si comprende neppure quali sarebbero i capi e i punti oggetto di censura”. Questa genericità ha reso impossibile per la Corte anche solo identificare l’oggetto della doglianza, configurando un’ulteriore causa di inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una consolidata giurisprudenza. Una volta che l’imputato rinuncia ai motivi d’appello per accedere al patteggiamento in secondo grado, non può successivamente riproporre censure sul merito della vicenda o sulla coerenza logica della sentenza che ha semplicemente recepito l’accordo. Il controllo di legittimità è confinato alla correttezza procedurale con cui si è giunti a tale accordo. Contestare la motivazione di una sentenza che si è contribuito a formare tramite un accordo è una palese contraddizione e un abuso dello strumento processuale. L’inammissibilità del ricorso, pertanto, è la conseguenza logica e giuridica di tale comportamento.
Le conclusioni
La decisione riafferma la natura eccezionale del ricorso 599-bis. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di un’ampia contestazione nel merito con la certezza di una pena ridotta. Il ricorso in Cassazione non può diventare uno strumento per aggirare questa scelta. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende serve anche da monito: i ricorsi palesemente inammissibili hanno un costo, non solo per il sistema giudiziario, ma anche per chi li propone senza fondamento.
In quali casi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di un “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, è stato proposto per un motivo non consentito dalla legge (vizio di motivazione), dato che l’accesso al concordato implica la rinuncia a tali censure; in secondo luogo, il motivo era talmente generico da non permettere di comprendere quali punti della sentenza fossero effettivamente contestati.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2005 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2005 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egl denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; nonché Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Peraltro, nello specifico, il motivo di ricorso è talmente generico, che non si comprende neppure quali sarebbero i capi e i punti oggetto di censura.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.