Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO l’DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese.
Lette le conclusioni scritte depositate dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, che, riportandosi a quanto argomentato in seno al ricorso per cassazione , ha insistito per l’accoglimento dei motivi ivi articolati.
Lette le conclusioni scritte depositate dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di per NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che, in data 7/11/2024, dichiarava COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili di furti aggravati, commessi ai danni del RAGIONE_SOCIALE di Bagheria nel periodo compreso tra giugno e settembre 2023.
Le pene venivano determinate in anni 3, mesi 2 di reclusione per COGNOME NOME; anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 220,00 di multa per COGNOME NOME; anno 1, mesi 6 di reclusione ed euro 180,00 di multa ciascuno per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
I fatti contestati si articolavano in quattro distinti episodi. Nel primo, verificatosi il 30 giugno 2023, COGNOME, COGNOME e COGNOME occultavano merce all’interno di borse rigide allontanandosi poi a bordo di autovetture. Il 31 agosto seguente COGNOME e COGNOME NOME sottraevano merce per un valore complessivo di circa 500 euro. Il 13 settembre COGNOME e i due COGNOME occultavano la refurtiva in una borsa blu con marchio RAGIONE_SOCIALE. Infine, il 15 settembre, COGNOME NOME agiva autonomamente, ponendo in essere una ulteriore condotta predatoria ai danni dello stesso esercizio commerciale.
A COGNOME NOME era inoltre attribuita la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Palermo, commesse in occasione dei furti descritti.
Il Tribunale fondava la condanna sulle dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME, responsabili del RAGIONE_SOCIALE, e sulla identificazione effettuata dalla polizia giudiziaria attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza.
In particolare, il COGNOME aveva proceduto al riconoscimento fotografico degli autori, confermandolo in dibattimento.
Il maresciallo COGNOME aveva analizzato i fotogrammi delle videosorveglianze descrivendo le fasi di ciascun furto e aveva identificato gli autori, confrontando le foto segnaletiche del database con i fotogrammi ingranditi.
Il Tribunale rigettava la tesi difensiva secondo cui, in un’occasione, la condotta dovesse qualificarsi come desistenza volontaria o tentativo, ritenendo invece integrato il furto consumato. Negava inoltre l’attenuante del modico valore del danno.
In ordine alla quantificazione della pena, il primo giudice rilevava come le modalità di esecuzione denotassero un modus operandi sperimentato e come la frequenza delle condotte delittuose evidenziasse una significativa capacità a delinquere.
La Corte di appello ha confermato integralmente le statuizioni del giudice di primo grado.
Avverso la suddetta decisione gli imputati propongono ricorso per cassazione.
COGNOME NOME NOME il suo ricorso a due motivi.
3.1 Con la prima censura, lamenta l’inosservanza della legge penale e la mancanza di motivazione.
Evidenzia come la Corte abbia confermato la responsabilità limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo giudice.
Sottolinea come l’individuazione degli autori da parte del personale del RAGIONE_SOCIALE sia stata falsata dalla circolazione tra i dipendenti di un album fotografico su WhatsApp, come emerso dalle dichiarazioni di NOME COGNOME. Nessuno dei testi aveva assistito personalmente ai furti e l’individuazione era avvenuta genericamente, senza distinzione di ciascun episodio.
Ad avviso del ricorrente, la valutazione dei giudici appare generica e priva di valutazione analitica sulle singole posizioni.
3.2 Con la seconda, contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante del modico valore, evidenziando la mancata produzione di prove documentali su tipo, valore e quantità di prodotti sottratti. Gli addetti al RAGIONE_SOCIALE si erano espressi genericamente sul valore della refurtiva, attenendosi a dati orientativi.
Lamenta inoltre che la Corte abbia assimilato le varie posizioni, pervenendo a una conferma di pena la cui severità, in quanto discostata dal minimo edittale, non risulta motivata.
COGNOME NOME articola tre motivi.
4.1 Con il primo, lamenta l’inosservanza delle norme penali rilevando come la Corte non abbia argomentato il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva.
Osserva che anche il primo giudice si era limitato a un mero richiamo alle condanne pregresse, omettendo una valutazione sostanziale del rapporto tra i precedenti e il nuovo episodio, senza approfondire attualità, gravità, omogeneità.
4.2 Con il secondo, censura il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, ravvisabile per il fatto che, in considerazione della capacità economica della persona offesa, la prospettata sottrazione di merce per un valore di euro 500 euro rappresenterebbe un danno economico modesto.
4.3 Con il terzo, lamenta il mancato riconoscimento della conversione della pena, evidenziando come la Corte abbia motivato il diniego, riferendosi erroneamente ai precedenti di COGNOME e non a quelli di COGNOME, e non considerando il comportamento favorevolmente apprezzabile e la puntuale osservanza delle prescrizioni durante la fase cautelare.
COGNOME NOME formula due censure.
5.1 La prima lamenta la violazione di legge e l’illogicità della motivazione sul diniego dell’attenuante del modico valore.
Deduce che il diniego delle circostanze attenuanti debba essere sorretto da adeguato apparato argomentativo e come la concedibilità possa ravvisarsi in qualsiasi elemento di meritevolezza.
La motivazione pertanto, anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, si profila inadeguata e confliggente con il dettato normativo.
5.2 La seconda censura contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La pena non risulta contenuta in una fascia medio-bassa e il giudice si è limitato a richiamare le considerazioni sul mancato riconoscimento delle attenuanti.
Osserva che, quando viene irrogata una pena pari o superiore alla media edittale, sussiste l’obbligo di indicare i criteri dell’art. 133 c.p., obbligo che si intensifica avvicinandosi al limite massimo. La Corte non avrebbe osservato i suddetti criteri, disattendendo la funzione rieducativa, retributiva e preventiva.
NOME COGNOME formula due censure analoghe a quelle di NOME COGNOME.
6.1 Con la prima, lamenta l’inosservanza della legge e la mancanza di motivazione sui capi b), c), d) ed f).
Evidenzia come la Corte abbia confermato l’accertamento di responsabilità, limitandosi a richiamare le argomentazioni sostenute dal primo giudice senza considerare le circostanze favorevoli.
L’individuazione degli autori da parte del personale del RAGIONE_SOCIALE è stata approssimativa e non correlata a uno specifico episodio, falsata dalla circolazione informale di foto ritraenti gli imputati tra i soggetti successivamente chiamati a effettuare i riconoscimenti.
Le dichiarazioni dei testimoni risulterebbero imprecise e sommarie, stante la difficoltà a differenziare i fatti, come era emerso dalla escussione di NOME COGNOME, il quale riferiva di un periodo in cui il RAGIONE_SOCIALE veniva preso d’assalto quotidianamente dai soliti individui.
Nessuno aveva assistito personalmente ai furti e l’individuazione era intervenuta dopo molto tempo, e senza specifici riferimenti ai singoli episodi.
6.2 Con la seconda censura, contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., lamentando l’assenza di prove documentali e la genericità delle dichiarazioni degli addetti al RAGIONE_SOCIALE sul valore della merce sottratta.
Deduce inoltre che la Corte territoriale, assimilando le posizioni dei diversi imputati, sia pervenuta a una conferma non motivata del trattamento sanzionatorio, anche rispetto all’aumento complessivo a titolo di continuazione, in misura di un anno e due mesi, sulla pena stabilita per il reato più grave, già fissata in misura superiore al minimo edittale.
7. NOME NOME il ricorso a due motivi.
7.1 Con il primo, lamenta la violazione di legge, in relazione agli articoli 125, n.3, 192, commi 1 e 2, 213 cod.proc.pen., e agli articoli 624 e 625 cod.pen., evidenziando altresì come la sentenza non sia supportata da motivazione esaustiva sulla validità delle prove.
La Corte si sarebbe limitata a ripetere quanto affermato dal primo giudice senza operare adeguata valutazione sulle modalità di identificazione, avvenuta esclusivamente sul riconoscimento fotografico in violazione degli artt. 189 e 192 cod.proc.pen.
Il teste COGNOME in dibattimento si era limitato a confermare quanto contestato dal pubblico ministero senza ricordare alcunché di concreto.
Le modalità del riconoscimento sarebbero state poste in essere in violazione dell’art. 213 cod.proc.pen. .
In particolare, il fascicolo fotografico era stato formato non sulla base delle dichiarazioni di COGNOME sulle fattezze fisiche, ma su quelle di COGNOME che riferiva de relato il numero di targa dell’auto utilizzata per la fuga.
Il fascicolo era stato formato sulla base della proprietà di un’autovettura erroneamente attribuita a COGNOME, circostanza smentita dal certificato ACI che dimostrava come l’autovettura appartenesse ad altro soggetto.
Il risultato probatorio risulterebbe falsato poiché era emerso che i dipendenti condividevano su WhatsApp le foto dei sospetti, tra cui quella di COGNOME visionata dal COGNOME prima del riconoscimento. Tutto ciò avrebbe fortemente condizionato il successivo riconoscimento.
Il ricorrente censura inoltre il rigetto della richiesta di audizione del teste con motivazione apparente.
Invero, l’esame del teste sull’episodio del 30 giugno forniva una rappresentazione superficiale, limitandosi ad affermare di essersi portato fuori dal RAGIONE_SOCIALE, vedendo i presunti autori salire sulle auto senza aggiungere nulla su come li aveva identificati, se li aveva visti in volto, se ricordava dettagli, a quale distanza.
Si osserva in ricorso che, a differenza degli altri imputati, il COGNOME non appariva nelle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza.
Si contesta inoltre che la Corte distrettuale abbia rivisto l’argomentazione del primo giudice senza trarne le logiche conseguenze, avendo rilevato che l’autovettura impiegata per la fuga, sottoposta a fermo amministrativo ma circolante, era intestata a tale COGNOME (cognome coincidente con quello di altro imputato) e non al COGNOME. Si tratta di una frattura logica tra premesse e conclusioni atteso che la circostanza, al più, dimostrerebbe un collegamento con l’omonimo coimputato, ma non con il NOME.
Sulla ritenuta inconsistenza dell’alibi, contesta che era stata prodotta documentazione proveniente dall’ente comunale datore di lavoro, con il foglio firme, da cui si ricavava la presenza a lavoro in coincidenza dei fatti, documentazione che aveva indotto il GIP a revocare la misura cautelare.
Lamenta inoltre un travisamento della prova, laddove la Corte ha affermato che il COGNOME aveva dichiarato falsamente di non essersi mai recato a Bagheria, benché risultasse che in tale località aveva già commesso una rapina. In realtà, ad avviso della difesa, il COGNOME, nella concitazione, aveva dichiarato di non essersi mai recato a Bagheria, ma riferendosi alla giornata del 30 giugno.
Il ricorrente conclude rilevando come il quadro probatorio si fondi esclusivamente sul riconoscimento fotografico effettuato dal COGNOME, inidoneo a fondare l’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
7.2 Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge sulla determinazione della pena rilevando come la Corte abbia omesso di valutare le risultanze prospettate dalla difesa senza motivazione a supporto.
Il Procuratore Generale e i difensori di COGNOME e COGNOME NOME, hanno depositato rispettivamente requisitoria scritta e conclusioni scritte, come in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente osservare come i ricorrenti muovano censure che, pur articolate con formule diverse, sollevano questioni in parte comuni e riconducibili a tre nuclei tematici fondamentali: la valutazione delle prove a carico, con particolare riferimento alle modalità di identificazione degli autori dei furti; il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità; l’entità del trattamento sanzionatorio e l’applicazione della recidiva.
Appare dunque opportuno procedere a un esame congiunto delle doglianze che vertono sugli stessi argomenti, senza trascurare i profili che caratterizzano le singole posizioni.
La prima questione è relativa all’identificazione degli autori dei furti e alla attendibilità delle prove raccolte.
Nel caso in esame, i motivi tendono a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, prospettando valutazioni diverse da quelle operate dai giudici di merito, senza tuttavia evidenziare vizi logici o argomentativi di manifesta evidenza che possano legittimare l’intervento di questa Corte.
Va necessariamente ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
2.1 In particolare, COGNOME NOME e COGNOME NOME censurano le modalità con cui sarebbe stato effettuato il riconoscimento fotografico, assumendo che questo sarebbe avvenuto in modo inconsueto e che il fascicolo fotografico sarebbe stato formato non già sulla base delle descrizioni fisiche fornite dal teste COGNOME, ma piuttosto a partire da informazioni di altro responsabile del punto vendita.
Inoltre, lamentano l’individuazione degli autori dei furti da parte del personale del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata falsata dalla circolazione tra i dipendenti di un album fotografico condiviso tramite WhatsApp, circostanza che avrebbe condizionato il riconoscimento.
Sostengono, infine, che il COGNOME non avrebbe assistito alla sottrazione della merce dagli scaffali, limitandosi a vedere qualcuno salire a bordo di un’auto.
COGNOME NOME, al quale risultano ascritte plurime condotte, contesta altresì che l’individuazione sarebbe stata effettuata genericamente e senza alcuna distinzione per ciascun episodio.
Le censura sono aspecifiche.
Per costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c), – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche “per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità dell’impugnazione” (Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Rv. 286468; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013 , Rv. 255568).
Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha affatto fondato il proprio convincimento unicamente sul riconoscimento operato dal personale del RAGIONE_SOCIALE, come lamentano ricorrenti.
Al contrario, la decisione si è incentrata in maniera specifica e articolata sull’attività di riconoscimento condotta dal maresciallo COGNOME della Polizia Giudiziaria, il quale ha proceduto a un’accurata analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza interno al punto vendita.
Come risulta dalla motivazione impugnata, il teste COGNOME, ha infatti esaminato i fotogrammi uno per uno, indicandone anche l’orario preciso, e ha ricostruito l’intera dinamica di ciascuno degli episodi delittuosi contestati, descrivendo puntualmente le condotte poste in essere dai predetti ricorrenti.
Non si è trattato, dunque, di un generico riconoscimento basato su sommarie indicazioni, bensì di un’identificazione operata attraverso il minuzioso raffronto tra i fotogrammi del sistema di videosorveglianza e le fotografie segnaletiche in possesso degli inquirenti. Il teste di polizia giudiziaria ha proceduto a individuare gli autori dei furti mediante un’analisi comparativa che ha tenuto conto non soltanto dei tratti fisionomici, ma anche delle modalità operative, della sequenza temporale degli eventi e della coerenza complessiva tra quanto documentato dalle riprese e quanto emerso dalle altre fonti di prova.
A fronte di tale articolata motivazione, il motivo di ricorso si limita a formulare censure del tutto generiche sulle modalità di formazione del fascicolo fotografico e sulla posizione del teste COGNOME, senza minimamente confrontarsi con il nucleo essenziale del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello. I ricorrenti, in sostanza, sviluppano la propria critica muovendo da presupposti che non corrispondono all’effettivo iter argomentativo della sentenza impugnata, omettendo qualsiasi specifica contestazione in ordine all’attendibilità e alla completezza dell’attività di riconoscimento svolta dal maresciallo COGNOME sulla base delle videoregistrazioni.
I motivi, pertanto, risultano inammissibili.
2.2 Il primo motivo di ricorso articolato nell’interesse di COGNOME deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo a) della rubrica.
Il ricorrente censura l’insufficienza della motivazione riguardo alle modalità del riconoscimento operato dal teste COGNOME, lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni già svolte dal primo giudice.
Assume, inoltre, che non sarebbe stata superata la censura secondo cui il COGNOME avrebbe già visionato le fotografie degli imputati prima di effettuare il riconoscimento davanti alla polizia giudiziaria.
Sostiene altresì che il teste non avrebbe fornito indicazioni precise sulle modalità attraverso cui avrebbe identificato i soggetti al momento dei fatti, omettendo di specificare se li avesse visti in volto, se ricordasse dettagli significativi della loro fisionomia, a quale distanza si fosse trovato
rispetto a loro, elementi tutti che avrebbero dovuto precedere e fondare il successivo riconoscimento fotografico.
La censura, per quanto versata in fatto, risulta comunque inidonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, che non appare manifestamente illogica.
La Corte di appello ha fornito adeguata risposta alle questioni sollevate dalla difesa, spiegando come il teste COGNOME avesse riconosciuto con certezza gli imputati quali autori dei furti e illustrando le circostanze che rendevano attendibile tale riconoscimento.
Il giudice territoriale ha esattamente osservato che il COGNOME, pur non avendo assistito visivamente alla sottrazione della merce dagli scaffali, era stato immediatamente allertato da un cliente che aveva segnalato la presenza di persone con borse piene senza passare dalle casse. Nell’immediatezza dei fatti, dunque, il teste si era portato fuori dal RAGIONE_SOCIALE, dove aveva visto i tre soggetti con le borse colme di refurtiva salire sulle autovetture per darsi alla fuga, procedendo poi al riconoscimento fotografico degli stessi con assoluta certezza.
La Corte ha correttamente ritenuto che il riconoscimento, confermato in sede dibattimentale, costituisse prova pienamente utilizzabile della responsabilità degli imputati, richiamando il consolidato principio secondo cui l’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, compiuta nel corso delle indagini preliminari costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una species del più generale concetto di dichiarazione. La sua forza probatoria, pertanto, non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’articolo 213 cod.proc.pen per la ricognizione personale, che risultano utili ai fini dell’efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5 -, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437).
A riscontro del suddetto elemento probatorio, la Corte distrettuale ha inoltre valorizzato la circostanza che il COGNOME avesse fornito un alibi mendace, sottolineando la falsità delle dichiarazioni da questi rese quando aveva sostenuto di non essersi mai recato a Bagheria, luogo dove veniva consumato il furto contestato al capo a). Risultava invece accertato che in quella medesima località costui aveva in precedenza commesso una rapina, circostanza che dimostrava come l’affermazione dell’imputato non potesse corrispondere al vero.
Al riguardo, va rammentato che l’alibi falso, ovvero quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello semplicemente non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto sintomatico del tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità (Sez. 5, n.37317 del 14/06/2019, Rv. 276647 – 01).
Anche in relazione a questo profilo la censura risulta infondata.
Il ricorrente sostiene che il giudizio risulterebbe affetto da travisamento della prova, osservando che dalla lettura del verbale di interrogatorio emergerebbe come il NOME, concitato dal momento, avesse dichiarato di non essersi mai recato a Bagheria non in modo generico, come ritenuto dalla Corte di appello, ma riferendosi in particolare alla giornata del 30 giugno 2023.
Tale censura non merita accoglimento.
Occorre premettere che il vizio di travisamento deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi dal suo significante e che sia idonea a rendere oggettivamente illogico il ragionamento posto alla base della decisione (cfr. ex multis , Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, Rv. 281085).
Il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto. È da escludere, pertanto, che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087 ).
Nel caso in esame non ricorre alcun travisamento, atteso che lo stesso ricorrente propone semplicemente una diversa interpretazione della frase relativa al non essersi mai recato a Bagheria, a fronte di una motivazione che non appare manifestamente illogica.
Parimenti infondata si rivela la censura relativa alla valutazione dell’ulteriore alibi prospettato dal COGNOME, secondo cui egli si sarebbe trovato al lavoro nel momento in cui veniva commesso il furto.
La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha esattamente rilevato come questo alibi fosse inconsistente, non essendo stato dimostrato che alcuno avesse visto l’imputato al lavoro nel preciso momento in cui si verificava il fatto. Dal foglio firme emergeva soltanto la presenza del COGNOME presso la sede di lavoro alle ore 7:30, circostanza che non escludeva affatto la possibilità che lo stesso si fosse successivamente allontanato per recarsi a Bagheria, dove il furto avveniva intorno alle ore 9:30.
Inoltre, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, il referente lavorativo COGNOME aveva chiarito come, nella stessa giornata, egli non avesse più incontrato il NOME dopo l’ingresso alle ore 7:30, confermando così la plausibilità della ricostruzione accusatoria.
È stato inoltre logicamente escluso rilievo dirimente alla certificazione relativa all’intestazione dell’autovettura utilizzata per il furto a un terzo soggetto, trattandosi di veicolo che, sebbene sottoposto a fermo amministrativo dal 2009, comunque circolava alla data del fatto.
La Corte territoriale ha dunque fornito adeguata risposta alle ricostruzioni alternative prospettate dalle difese, con una motivazione logica, completa e immune da vizi.
Altrettanto infondate sono le censure relative al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., sollevate in termini sovrapponibili dagli imputati COGNOME NOME NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone
necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, tale da non incidere significativamente sulla sfera patrimoniale della persona offesa (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Rv. 262450).
Va anche rilevato che la speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al valore della cosa, rapportato al livello economico medio della comunità, mentre il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce criterio puramente sussidiario, che può esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuità, può aver provocato un danno notevole alla vittima, in condizioni economiche particolarmente disagiate (Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Rv. 265669).
La valutazione operata dai giudici di merito, in linea con i richiamati principi, risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici.
Nel caso di specie, è stato logicamente osservato che il responsabile del RAGIONE_SOCIALE aveva stimato il valore della merce sottratta in ciascun furto in circa 500 euro, cifra che, pur non essendo certamente ingente, non consente tuttavia di formulare il giudizio di speciale tenuità richiesto dalla norma.
Con logica argomentazione è stato pertanto affermato che il valore della refurtiva asportata in ciascun episodio non potesse configurare un pregiudizio di entità pressoché irrilevante o lievissima, precludendo conseguentemente il riconoscimento della circostanza attenuante invocata.
Inoltre, a dimostrazione della genericità della censura, è stato correttamente osservato dai giudici di merito che le difese, non avevano offerto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la pretesa tenuità del danno, limitandosi a contestare genericamente la stima operata dai testimoni, senza fornire elementi concreti di segno contrario che potessero indurre a una diversa valutazione dell’entità del pregiudizio patrimoniale arrecato.
La doglianza sollevata dal ricorrente COGNOME concernente la motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche (peraltro riconosciute in regime di equivalenza) difetta di qualsiasi concreta articolazione critica, risolvendosi in un riferimento meramente assertivo e del tutto privo di specificità.
Infondate risultano le doglianze sollevate dai ricorrenti COGNOME NOME NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, concernenti il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.
In linea generale, va premesso che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
Occorre altresì aggiungere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile, una sola entità logicogiuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/19934/2/1994, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3, n. 4700 del 14/2-23/4/1994, COGNOME, Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 2/3-4/5/1994, COGNOME, Rv. 198487; Sez. 2, n. 11220 del 13/115/12/1997, COGNOME, Rv. 209145; Sez. 6, n. 224079 del 20/1-13/3/2003).
Nel caso di specie, va rilevato come la pena base sia stata calcolata dai giudici di merito in misura inferiore alla media edittale per tutti gli imputati.
In particolare, per COGNOME NOME il reato più grave risulta essere quello di cui al capo f), consistita nella violazione dell’art. 75 del D.Lgs. 159/2011, mentre per gli altri ricorrenti il reato più grave è costituito dal furto.
La Corte territoriale, richiamando e integrando la motivazione del primo giudice, ha evidenziato gli elementi di valutazione presi in considerazione ai sensi dell’art. 133 cod. pen., tenendo conto della personalità degli imputati, tutti recidivi, e della gravità delle condotte, connotate da un collaudato modus operandi .
La motivazione si rivela immune da vizi logici e coerente con i principi giurisprudenziali richiamati, ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sullo specifico punto.
In ordine alla posizione di COGNOME NOME, il quale contesta altresì la misura eccessiva dell’aumento per continuazione, la censura risulta generica e non si confronta con la motivazione delle conformi sentenze di merito.
In particolare, è stato operato un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, COGNOME, nella parte in cui si precisa che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi.
Dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, si è precisato che il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell’entità dell’aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Nel caso di specie, gli aumenti operati per la continuazione risultano contenuti, frazionati per ciascun reato satellite, e proporzionati alla gravità delle ulteriori violazioni poste in essere in continuazione, tutte riconducibili alla medesima tipologia di condotte predatorie.
La motivazione fornita dalla Corte territoriale appare, pertanto, pienamente conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e non presenta profili di illogicità o carenza argomentativa.
5. Inammissibile risulta la censura proposta da COGNOME in ordine al difetto di motivazione sulla recidiva.
In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281-01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878-01).
Va altresì richiamato il consolidato principio secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione, pur non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale. Le cause di inammissibilità, infatti, non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, Rv. 273231-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Rv. 260359-01).
Nel caso di specie, è pur vero che la Corte di appello non ha esplicitamente risposto sul motivo attinente alla recidiva. Tuttavia, il giudice di primo grado aveva puntualmente motivato in ordine alla recidiva contestata a COGNOME, osservando che essa doveva ritenersi sussistente in quanto reiterata, avendo l’imputato riportato numerose condanne per delitti non colposi; specifica, avendo l’imputato riportato condanna per violazione della medesima disposizione per cui si procede; infraquinquennale, atteso che il delitto per cui si procede risultava commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, intervenuta con sentenza del 4.5.2021, irrevocabile in data 16.10.2021.
Il primo giudice aveva perciò rilevato come tutti i precedenti penali apparissero effettivamente dimostrativi di una precipua e più intensa riprovevolezza nonché di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell’imputato.
La motivazione è in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al
di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838).
L’imputato, con l’atto di appello, non si era confrontato con tale completa ed esaustiva motivazione, limitandosi a formulare censure del tutto generiche.
Invero, a fronte di tale articolata motivazione, le censure che il ricorrente deduce di aver sollevato con l’atto di appello, nelle quali contestava l’omessa valutazione sostanziale del rapporto tra i precedenti e il nuovo episodio delittuoso e la mancanza di approfondimento in ordine alla loro attuale gravità, omogeneità o significatività rispetto al nuovo reato accertato, risultano del tutto generiche e non si confrontano con la compiuta motivazione della sentenza di primo grado, che aveva invece affrontato tutti i profili evidenziati, risultando perciò manifestamente inammissibili.
Risulta manifestamente infondata la censura relativa al diniego di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva, formulata nell’interesse dell’imputato COGNOME.
L’applicazione delle pene sostitutive postula una prognosi favorevole circa la personalità del condannato e le sue concrete prospettive di recupero sociale, da formularsi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p.
Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha individuato elementi ostativi nelle modalità esecutive dei furti commessi e nella spiccata capacità a delinquere manifestata dall’imputato. Quest’ultima – come è chiaramente evidenziato in sentenza – emerge nitidamente dal suo percorso criminale: una prima condanna per rissa all’età di ventitré anni, seguita da ben dieci rapine prima del compimento del trentesimo anno, cui si sono aggiunti ulteriori delitti contro il patrimonio perpetrati fino ad epoca recente.
Su tali basi, la Corte ha quindi escluso, con motivazione immune da vizi logici, la sussistenza dei presupposti per la conversione richiesta.
Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME