Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41585 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41585 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 990/2025
NOME COGNOME
UP – 23/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Napoli nei confronti di:
NOME NOME NOME a Cercola il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Cercola il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
nonchŽ sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nellÕinteresse di COGNOME NOME e delle societˆ ricorrenti nonchŽ di COGNOME NOME, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, si è riportato ai motivi di impugnazione presentati per le dette parti private ricorrenti e ha insistito per l’accoglimento di essi; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
che, nellÕinteresse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento di essi;
Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli (per quanto ancora rileva):
ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME, perchŽ il fatto non sussiste, dalle imputazioni di riciclaggio (artt. 81, comma 2, 648cod. pen.; rispettivamente, capi L1, L2, L3, L4, L5, L6; capi N2 e N3), revocando le confische disposte in relazione ad essi; ed ha parimenti assolto la RAGIONE_SOCIALE dallÕillecito amministrativo a questÕultima ascritto in relazione al riciclaggio di cui al capo L6, revocando la confisca disposta nei suoi confronti;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi C., D., E., F.), perchŽ estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio e limitando la confisca in relazione ai reati di cui ai capi E. e F. alle sole somme di denaro;
ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva affermato la responsabilitˆ di NOME COGNOME per i reati di associazione per delinquere (art. 416, comma 2, cod. pen. capo A.), occultamento di documenti contabili (art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000; capi G. e H.), nonchŽ per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e da operazioni dolose (artt. 216, 219, 223 legge fall. Ð capo I.), con la contestata recidiva specifica, reiterata e nel quinquennio, e con le pene accessorie e le misure di sicurezza personali e reali; nonchŽ nella parte in cui aveva affermato la responsabilitˆ di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per gli illeciti amministrativi da reato alle stesse ascritti (art. 24, comma 2, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione allÕart. 416 cod. pen. Ð capo A.), applicando le sanzioni pecuniare e disponendo la confisca in pregiudizio di NOME COGNOME e dei medesimi enti.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, i difensori di NOME COGNOME (con unico atto) e i difensori di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (pure con il medesimo atto), per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il Procuratore generale distrettuale ha articolato tre motivi.
2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 110 e 648cod. pen., 5 e 11 d. lgs. n. 74 del 2000 in relazione alle pronunce liberatorie in favore di NOME e NOME COGNOME per i delitti di riciclaggio
nonchŽ nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, anche con riguardo alla revoca delle confische.
Quanto ai capi L1, L2, L3, ascritti a NOME COGNOME, il delitto di riciclaggio sarebbe stato escluso poichŽ i reati presupposti ( 5 d. lgs. n. 74 del 2000) non erano ancora stati commessi allorchŽ sono state poste in essere le operazioni bancarie in imputazione, dato che i medesimi reati tributari si consumano quando è spirato il termine ultimo per la presentazione della dichiarazioni fiscale e, dunque, fino a quel momento, il denaro non pu˜ qualificarsi illecito profitto di essi; e ci˜ quantunque anche dopo il decorso del termine di legge (compresa la proroga di 90 giorni) tali dichiarazioni non siano mai state presentate.
Ad avviso della Parte pubblica ricorrente:
-lÕaccertamento del delitto di riciclaggio non richiede lÕesatta individuazione della tipologia del delitto presupposto ma è sufficiente la prova logica della provenienza illecita delle utilitˆ oggetto delle operazioni compiute, che nella specie ricorrerebbe alla luce della sistematica commissione di frodi fiscali da parte di NOME COGNOME e dei suoi familiari (usi a svuotare le casse della societˆ debitrici dellÕErario e a costituire ulteriori compagini che avrebbero evaso i tributi negli anni successivi);
in ogni caso, anche qualora le somme oggetto delle operazioni di conto corrente compiute da NOME COGNOME (ma lo stesso è a dirsi per NOME COGNOME) non Çprovenissero da quei reati tributari non ancora formalmente consumati, seppure certamente preventivatiÈ, data la serialitˆ delle condotte sarebbe Çlogicamente ipotizzabileÈ che il denaro provenisse Çda altre evasioni fiscali precedentiÈ, tenuto conto che lÕonere probatorio da soddisfare per il reato presupposto non ne richiede lÕesatta individuazione o lÕaccertamento giudiziale, essendo sufficiente che esso risulti Çalmeno astrattamente configurabileÈ sulla scorta degli elementi acquisiti (nella specie gli esiti delle indagini patrimoniali);
sotto il profilo temporale, la fattispecie di riciclaggio (a differenza del favoreggiamento reale) non richiederebbe Çla rigida anterioritˆ del reato presuppostoÈ ma soltanto che Çle condotte delittuose abbiano tratto origine da condotte delittuose commesse da terziÈ, come emerso inequivocabilmente nella specie (in cui è certo che le somme movimentate da NOME e NOME COGNOME provenissero dalle evasioni fiscali dei genitori); e Çnei reatipresupposto a consumazione prolungataÈ è possibile che le operazioni di occultamento e trasferimento da parte dei Çterzi riciclatori comincino dopo le iniziali condotte fraudolente, ma prima della definitiva consumazioneÈ, altrimenti diverrebbe impossibile punire il Çriciclaggio di matrice tributariaÈ (cfr. Sez. 2, n. 23396 del 21/06/2005, COGNOME, Rv. 231884 – 01; Sez. 2, n. 49427 del 17/11/2009, COGNOME, Rv. 246469 – 01);
sarebbe, comunque, evidente che le operazioni di riciclaggio sono avvenute in modo Çdiluito e progressivoÈ, tanto che le condotte di NOME e NOME COGNOME sono proseguite dopo lo spirare del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali; dunque Ça nulla varrebbe obiettare lÕeventuale anterioritˆ dei segmenti iniziali delle condotte di incasso dei fondiÈ;
sul piano sistematico, lÕart. 11 d. lgs. 74 del 2000 che (come chiarito dalla giurisprudenza: cfr. Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053 01) punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, a differenza della disciplina previgente (che condizionava la rilevanza penale allÕavvenuta effettuazione di accessi, ispezioni, verifiche o alla preventiva notificazione di inviti, richieste o atti di accertamento), richiede soltanto che lÕatto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti siano idonei ad impedire il soddisfacimento (totale o parziale) del fisco, cos’ avanzando la linea della tutela penale e punendo con celeritˆ le condotte di occultamento poste in essere dagli evasori; pertanto, sarebbe Çdel tutto assurdoÈ ritenere non punibili le più insidiose condotte di riciclaggio qualora inizino prima della scadenza dei termini per le dichiarazioni tributarie e dei conseguenti controlli fiscali;
sarebbe palese la violazione del principio, posto da Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052 Ð 01, secondo cui Çintegra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l’agente sia inconsapevole delle modalitˆ di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell’illecito profittoÈ; difatti, tale argomento varrebbe per la sistematica predisposizione di conti correnti ed operazioni, quale quelle in imputazione, per oltre dieci anni, per occultare la provenienza illecita delle frodi fiscali dei genitori;
lÕasserita anterioritˆ dei fatti contestati di riciclaggio (ai capi L1, L2, L3, L5) a NOME COGNOME, rispetto ai reati fiscali presupposti, sarebbe frutto di una errata lettura dellÕeditto accusatorio e di una erronea applicazione dellÕart. 648cod. pen., poichŽ il capo L avrebbe una struttura unitaria e si articolerebbe poi attraverso specificazioni successive (contraddistinte dalle cifre), descrivendo una complessiva operazione di riciclaggio di euro 4.248.908 dipanatasi per più anni, a partire dal reato tributario presupposto commesso da NOME COGNOME e consumato del 2004.
La Corte di merito avrebbe escluso le ipotesi di riciclaggio contestate a NOME COGNOME ai capi L4, L5, L6, affermando il concorso dellÕimputato nei reati tributari presupposti commessi dai genitori e dallo zio (ossia quelli descritti ai capi D, E, F) e fondandolo erroneamente: sul fatto che il primo abbia messo costantemente a disposizione dei congiunti il proprio conto corrente per il deposito del denaro da sottrarre al fisco, tanto da essere partecipe
dellÕassociazione per delinquere a tutti ascritta e da offrire un contributo che ha rafforzato il proposti criminoso di costoro (richiamando Sez. 2, n. 8793/2024, cit.); e sullÕassunto che il terzo potrebbe concorrere anche nei reati propri, come lÕomessa dichiarazione dei redditi.
Tale statuizione sarebbe stata resa in violazione di legge, atteso che:
NOME COGNOME, aprendo il conto corrente ed operandovi (o consentendo che altri vi operassero) avrebbe posto in essere unÕazione tipica diretta a ostacolare la provenienza delittuosa delle somme e a permettere agli autori del reato presupposto di godere del profitto conseguito; dunque, non sarebbe sufficiente la previa accensione del rapporto bancario per qualificarlo come concorrente, occorrendo invece la precisa conoscenza da parte sua, che nella specie non ricorrerebbe, dellÕutilizzabilitˆ del conto per specifici episodi di evasione fiscale (cfr. Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284653 Ð 01: Çintegra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incassoÈ);
il concorso del terzo nei reati propri sarebbe possibile solo da parte di un gestore di fatto o di un socio di fatto, qualitˆ non attribuibile a NOME COGNOME, fermo restando che il suo agire pu˜ essere valorizzato come contributo allÕattivitˆ dellÕassociazione per delinquere (come, in effetti, ritenuto dalla sentenza impugnata).
Infine, il concorso di NOME COGNOME nei reati fiscali presupposti dovrebbe essere escluso per Çmancanza di provÈ, poichŽ le dichiarazioni di Çtaluni clientiÈ e le intercettazioni in atti sarebbero al più dimostrative di un rapporto di lavoro occasionale intrattenuto dallÕimputato con le societˆ di famiglia.
Con riguardo ai delitti di riciclaggio contestati ad NOME COGNOME ai capi N2 e N3 varrebbero le medesime considerazioni svolte per il fratello NOME, poichŽ la Corte di appello sarebbe pervenuta a una statuizione liberatoria nellÕerroneo presupposto del suo concorso nei delitti presupposto, sempre perchŽ lÕimputato avrebbe concordato lÕutilizzo del proprio conto corrente, ovvero in ragione della mancata consumazione dei reati fiscali, non considerando neppure in ordine ad NOME COGNOME la complessiva operazione di riciclaggio descritta al capo N, dellÕimporto unitario di euro 4.213.805; e non considerando che gli unici elementi probatori che deporrebbero per il concorso nei reati (le dichiarazioni di alcuni clienti e fornitori nonchŽ le intercettazioni) dimostrerebbero solo un rapporto di lavoro occasionale.
2.1.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, anche per il travisamento della prova, deducendo che la Corte di merito avrebbe attribuito a NOME e NOME COGNOME il concorso nei reati tributari commessi dai congiunti per il tramite di un percorso argomentativo contraddittorio e manifestamente illogico (che ha valorizzato il loro ruolo di partecipi allÕassociazione a delinquere su base familiare, il lungo lasso di tempo in cui hanno posto in essere, periodicamente, le operazioni bancarie, ivi comprese più operazioni di retrocessione della provvista e lÕemissione di assegni circolari; la messa a loro disposizione del conto corrente del padre) che avrebbe confuso gli elementi probatori posti a fondamento della responsabilitˆ per il delitto associativo con quelli relativi ai reati tributari ascritto solo ai genitori e allo zio.
La Parte pubblica ricorrente ha nuovamente dedotto la mancanza di prova del concorso degli imputati, che non potrebbe trarsi dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni in atti, inidonee a tal fine (segnatamente ad attribuire a NOME e NOME COGNOME la gestione di fatto delle societˆ) e atte solo a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale e la consapevolezza dellÕattivitˆ svolta dai congiunti.
La Corte di appello avrebbe pure travisato la prova in quanto dagli elementi acquisiti emergerebbe che NOME e NOME COGNOME avrebbero svolto compiti meramente esecutivi delle decisioni familiari (soprattutto del padre) e lo stesso NOME Ð interrogato dal Pubblico ministero Ð si sarebbe detto estraneo alla gestione (cfr. p. 62 sentenza impugnata). Tali dati, idonei a disarticolare lÕ della decisione, sarebbero stati ignorati senza indicarne le ragioni.
2.1.3. Con il terzo motivo, richiamando le argomentazioni giˆ esposte, sono state censurate:
la pronuncia liberatoria resa in favore della RAGIONE_SOCIALE, per lÕillecito derivante dal delitto di riciclaggio contestato a NOME COGNOME al capo L6, e la conseguente revoca della confisca dellÕimmobile sito in Ischia (di proprietˆ dellÕente);
-la revoca delle confische disposta in relazione allÕassoluzione di NOME e NOME COGNOME per i reati di cui ai capi L1, L2, L3, L4, L5, N2, N3 (evidenziando lÕinteresse a impugnare anche nel caso di prescrizione di essi).
2.2. NellÕinteresse di NOME COGNOME sono stati articolati diciotto motivi (dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME).
2.2.1. Con il primo motivo, come anticipato giˆ nella premessa del ricorso, è stata denunciata la nullitˆ della sentenza che non avrebbe in alcun modo esamiNOME lÕatto di appello proposto dallÕAVV_NOTAIO NOME COGNOME
(depositato il 6 marzo 2018 e messo a disposizione della Corte di appello anche per la ricostruzione del fascicolo il 30 novembre 2023, i cui motivi sono elencati nel ricorso), limitandosi ad esaminare lÕatto di impugnazione presentato dallÕAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, quantunque le doglianze sollevate con essi non siano sovrapponibili. Difatti, nella sentenza impugnata si indica quale unico atto di appello per lÕimputato COGNOME (cfr. pp. 29-30) e si assume Ð nel dichiarare la prescrizione dei reati tributari Ð che non fossero oggetto di impugnazione (cfr. p. 41), quantunque lÕatto presentato dallÕAVV_NOTAIO COGNOME avesse attinto, tra lÕaltro, le statuizioni di condanna relative ad essi (con richiami agli elementi di prova acqusiti e, in particolare, alle consulenze tecniche di parte).
2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullitˆ derivata della sentenza, in ragione della nullitˆ dellÕudienza preliminare, giˆ denunciata in quella sede e ribadita dalla difesa innanzi al Tribunale e con lÕatto di appello. LÕudienza preliminare sarebbe stata rinviata senza chiarire se lÕNOME fosse assente o contumace, dunque egli avrebbe avuto diritto alla notifica del provvedimento di rinvio (come i successivi differimenti); il Giudice di primo grado avrebbe reso una motivazione erronea e contradditoria; e la Corte di merito non avrebbe esamiNOME la censura.
2.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, 219, 223 legge fall. e il vizio di motivazione, anche rispetto ai motivi di gravame, in ordine alla sussistenza dellÕelemento materiale e dellÕelemento soggettivo dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relative alla RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale, in contrasto con i princ’pi posti dalla giurisprudenza, avrebbe individuato gli indici della qualifica di amministratore di fatto della societˆ fallita di NOME COGNOME nelle sue dichiarazioni innanzi al G.i.p., a dispetto del generico tenore confessorio di esse, da riferirsi esclusivamente ai fatti attribuiti ai figli (che peraltro sono stati assolti) e non alla gestione di fatto dell’ente; piuttosto, in senso contrario all’esercizio dei poteri gestori nella fallita deporrebbe la circostanza che essa (di cui era amministratore di diritto il fratello del ricorrente) aveva svolto la propria attivitˆ commerciale contestualmente alla RAGIONE_SOCIALE (di cui, invece, era amministratore NOME COGNOME). La Corte territoriale avrebbe disatteso le censure avanzate dall’AVV_NOTAIO COGNOME (con il secondo motivo del suo atto di appello) minimizzando in maniera contraddittoria le testimonianze rese dai clienti (affermando che costoro avevano intrattenuto rapporti commerciali con la sola RAGIONE_SOCIALE e non con la RAGIONE_SOCIALE e, tuttavia, ritenendo che in concreto vi fosse un’unica societˆ operante) e comunque non considerando le testimonianze dei clienti della fallita (valorizzando invece dichiarazioni prive di valore probatorio),
costando in sostanza che nessuno dei testi indicati in sentenza ebbe a ricondurre la fallita a NOME COGNOME.
Ancora la motivazione sarebbe contraddittoria anche nella parte in cui: ha affermato che i prelievi in contanti dai conti correnti della fallita siano confluiti nella cassa della RAGIONE_SOCIALE e non anche impiegati per pagare i fornitori, dato in contrasto con le prove (tanto che nessun fornitore, ad eccezione di una societˆ spagnola, si è insinuato al passivo del fallimento); ed ha affermato il concorso di NOME COGNOME nella bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata, al riguardo, conterrebbe considerazioni assertive, laddove la prova del fatto richiederebbe lÕaccertamento o lÕindicazione dei beni aziendali non rinvenuti o di cui si ignori la destinazione.
Peraltro, nonostante la distinzione tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta e quelle di bancarotta semplice si fondi sullÕelemento soggettivo, difetterebbe la motivazione sul punto a fronte di uno specifico motivo di appello. Inoltre, i reati tributari erano gli unici delitti-fine del sodalizio criminoso in imputazione, il che escluderebbe il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, potendo al più venire in rilievo il solo reato di cui allÕart. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (in contestazione al capo G.), che assorbirebbe tutto il disvalore delle condotte, dato il rapporto di specialitˆ bilaterale tra le due incriminazioni (tanto che lÕunico creditore insoddisfatto era lÕErario, ad eccezione di un fornitore straniero che vantava una pretesa limitata relativa a una partita di merce difforme da quella ordinata).
2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione dellÕart. 216 legge fall. in ordine alla sussistenza dellÕelemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, potendosi nella specie ravvisare al più la bancarotta documentale semplice. La Corte di appello non avrebbe specificato quali scritture siano risultate mancanti o irregolari al punto da rendere impossibile la ricostruzione della patrimonio e del movimento degli affari, non considerando la consegna alla curatela, da parte dellÕimputato, di tutta la documentazione fattagli pervenire dal professionista giˆ incaricato della tenuta delle scritture (il che dimostrerebbe che NOME COGNOME poteva essere consapevole solo della tenuta confusa di esse ma non che ne sarebbe derivata lÕimpossibilitˆ di ricostruire la situazione aziendale), tenuto conto pure del ruolo di amministratore di fatto che gli è stato attribuito, ruolo che peraltro escludeva che egli fosse obbligato a consegnare i documenti contabili.
La lacuna motivazionale sul punto non potrebbe neppure essere colmata tramite la sentenza di primo grado. E, anche in relazione ai motivi di appello, essa non darebbe adeguatamente conto della sussistenza del prescritto dolo specifico, che non pu˜ trarsi dalla sussistenza dellÕelemento materiale.
2.2.5. Con il quinto motivo sono stati prospettati la violazione dellÕart. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente
rispetto alle doglianze mosse con il gravame, in ordine alla sussistenza del delitto associativo e alla responsabilitˆ per esso di NOME COGNOME (con ruolo apicale nella ).
Sarebbero state acriticamente recepite le motivazioni del primo Giudice, fondando la decisione sulle congetture degli investigatori. Invero:
difetterebbe un programma indetermiNOME di delitto, essendosi agito al solo scopo ÇprecarioÈ di recare beneficio alle diverse societˆ coinvolte a danno della concorrenza (impiegando una leva finanziaria temporanea fino agli inevitabili accertamenti dellÕAgenzia delle entrate), nonchŽ la lesione dellÕordine pubblico, che Çcomporta la sua percezione verso lÕesternoÈ;
ciascuno dei soggetti cui è stata attribuita la qualitˆ di sodali ha operato in seno alla propria compagine societaria, senza essere consapevole (neppure in termini di dolo eventuale) Çdella visuale di insiemeÈ di NOME COGNOME in cui si collocava la realizzazione dei fatti di reato;
-gli elementi raccolti non consentirebbero di ritenere provata lÕassociazione per delinquere, in ossequio ai canoni chiariti dalla giurisprudenza di legittimitˆ, potendosi al più ritenere che gli imputati Ð imprenditori nel medesimo settore e legati da vincoli familiari ( non dimostrativi del reato associativo) abbiano perpetrato in concorso più reati fiscali, non constando un accordo criminoso stabile nŽ una struttura funzionale alla commissione degli illeciti, non potendosi attribuire il ruolo di partecipe per lo svolgimento di mansioni meramente esecutive (tanto che lÕinformativa della Guardia di finanza ha ricondotto unicamente a NOME COGNOME e al cogNOME NOME la gestione unitaria delle societˆ; sotto tale profilo vi sarebbe una contraddizione tra la sentenza di primo grado e quella di appello in ordine al potere di gestione dei conti correnti in capo agli imputati); mancherebbe il numero minimo di tre partecipi, anche a voler considerare NOME COGNOME (mancando la dimostrazione di un corrispettivo versato ai familiari, la partecipazione agli utili dellÕassociazione, lÕautonomia gestionale della moglie e dei figli di NOME COGNOME), non potendosi valorizzare neppure sotto il profilo soggettivo le deleghe a operare sui conti correnti (che non escludono il ruolo di meri esecutori materiali dei congiunti di NOME COGNOME).
DallÕannullamento della sentenza impugnata deriverebbe pure la correlativa revoca delle statuizioni di confisca.
2.2.6. Con il sesto motivo sono stati denunciati la nullitˆ della sentenza e il vizio di motivazione, in relazione ai capi C, D, E, F, G, H, I, per lÕomesso apprezzamento dei motivi contenuti nellÕatto di appello presentato dallÕAVV_NOTAIO COGNOME, nonchŽ per lÕomessa declaratoria della prescrizione.
Le doglianze non considerate sarebbero decisive rispetto a tutte le imputazioni e alle confische (e alla possibilitˆ di disporle a fronte della prescrizione dei reati); peraltro, il ricorrente sarebbe stato erroneamente
indicato come gestore di fatto di societˆ amministrate da altri e per il cugino omonimo; e sarebbe più corretta una pronuncia liberatoria pure a fronte della prescrizione (il cui termine è stato erroneamente indicato nel 26 ottobre 2024).
In particolare, con il terzo motivo del detto atto di appello si contestava la condivisione, da parte del Tribunale, della quantificazione delle imposte evase compiuta dallÕAgenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza (sulla scorta dei dati contenuti nel supporto informatico consegNOME dal AVV_NOTAIO della societˆ, contenente tutti i registri tenuti, che non sono stati considerati equivalenti ai registri cartacei ma idonei a compiere lÕaccertamento delle imposte evase, tanto che ne è seguita lÕemissione del relativo avviso di accertamento), richiamando anche quanto rassegNOME dal AVV_NOTAIO di parte AVV_NOTAIO (segnatamente, a proposito del margine di redditivitˆ delle societˆ e in difetto di unÕeffettiva spiegazione dei criteri e dei parametri impiegati ed anzi impiegando criteri erronei come indicato nel motivo di appello trascritto nel corpo del ricorso, rispetto ai quali sarebbe stata resa giˆ dal primo Giudice una motivazione apparente).
2.2.7. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello avrebbe argomentato in maniera insufficiente e contraddittoria, non confutando adeguatamente lÕalternativa ipotesi ricostruttiva contenuta nellÕatto di appello ignorato nŽ quella avanzata dallÕAVV_NOTAIO COGNOME in ordine alla qualitˆ di gestore di fatto della fallita, attribuita al ricorrente. La sentenza impugnata si incentrerebbe sulla confessione di NOME COGNOME, finalizzata a escludere solo la responsabilitˆ dei figli (non anche del cogNOME) e riferita alle operazioni sui conti correnti (rappresentato dai testimoni); e i rapporti con i congiunti sarebbero giustificati proprio dal rapporto di parentela o affinitˆ e non necessariamente dal vincolo associativo.
Nel resto, il motivo in esame ha prospettato il medesimo ordine di censure giˆ esposte nel sesto motivo, nella parte in cui vi è trascritto lÕatto di appello di cui si è denunciata lÕomessa valutazione; e ha richiamato, oltre alla consulenza redatta dal AVV_NOTAIO COGNOME, anche quella redatta dal AVV_NOTAIO COGNOME (in allegato).
2.2.8. Con lÕottavo motivo sono stati dedotti la nullitˆ della sentenza e il vizio di motivazione (anche per la violazione del principio del ragionevole dubbio) rispetto al reato di cui al capo C., ossia lÕomessa dichiarazione fiscale della RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME sarebbe stato ritenuto responsabile come amministratore di fatto e Çconcorrente morale nella gestioneÈ, essenzialmente valorizzando solo talune dichiarazioni testimoniali (non attribuendo rilievo a quelle che hanno attribuito un ruolo attivo al Çcugino-cogNOMEÈ NOME COGNOME, riportato la Çpresenza operativaÈ del
cugino NOME COGNOME e dato conto di unÕattivitˆ meramente occasionale ed esecutiva dellÕimputato che non pu˜ integrare una gestione di fatto Çfra parentiÈ).
2.2.9. Con il nono motivo si è assunta la nullitˆ della sentenza, in relazione al delitto di cui al capo C., poichŽ la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che fossero state sollevate censure sullÕ del reato e allÕammontare dellÕimposta evasa (cfr. p. 23 della sentenza impugnata), omettendo la valutazione Ð da compiersi pure in presenza di cause di estinzione del reato (prescrizione e morte del reo) Ð dellÕatto di appello presentato dallÕAVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME e quello presentato dallÕAVV_NOTAIO COGNOME per il NOME COGNOME. La determinazione dellÕimposta evasa sarebbe stata erronea poichŽ ha incluso nellÕIVA a debito lÕimposta sugli acquisti intracomunitari e, ai fini delle imposte dirette, non ha riconosciuto i costi sostenuti. La motivazione sarebbe pertanto apparente e contraddittoria.
2.2.10. Con il decimo motivo è stata dedotta la nullitˆ della sentenza con riguardo al capo D. (omessa dichiarazione, relativa RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era amministratore di diritto): la Corte di appello avrebbe affermato il difetto di censure al riguardo (cfr. p. 23 della sentenza impugnata), ignorando lÕatto di appello presentato dallÕAVV_NOTAIO COGNOME e, comunque, in violazione dellÕobbligo di motivazione.
2.2.11. Con lÕundicesimo motivo sono stati prospettati la nullitˆ della sentenza e il vizio di motivazione in relazione alle imputazioni di cui ai capi E. (omessa presentazione della dichiarazione) e G. (occultamento dei documenti contabili) relative alla RAGIONE_SOCIALE: la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare, in sostanza, in maniera apodittica la motivazione della sentenza di primo grado, fondata su atti (il processo verbale di contestazione stilato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, a mancata mancata comunicazione di acquisti infracomunitari e lÕavviso di accertamento emesso dallÕAgenzia delle entrate) che non proverebbero la qualitˆ di amministratore di fatto del ricorrente di una societˆ che ha operato per tre anni; ed anzi sarebbero state ignorate le dichiarazioni dei clienti che hanno riferito di aver avuto rapporti con NOME COGNOME.
2.2.12. Con il dodicesimo motivo sono stati assunti la nullitˆ della sentenza e il vizio di motivazione rispetto ai capi F e H, relativi alla RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è stato ritenuto amministratore di fatto. La trattazione unitaria svolta dalla Corte di appello si fonderebbe nuovamente sugli atti della Guardia di finanza e dellÕAgenzia delle entrate; e non avrebbe argomentato sullÕatto di appello che aveva dedotto lÕerroneo calcolo dellÕimposta evasa (a causa dellÕapplicazione dellÕaliquota del 20%, e non del 10%, per gli anni 2007 e 2008; e dellÕinclusione delle operazion passiva ai fini
della determinazione della base imponibile) anche alla luce delle consulenze di parte (che censuravano gli avvisi di accertamento).
2.2.13. Con il tredicesimo motivo sono stati assunti la nullitˆ della sentenza e il vizio di motivazione rispetto ai reati di occultamento delle scritture contabili di cui ai capi H e G. Sarebbero stati ignorati i motivi di gravame, non ricorrerebbe il ruolo di gestore di fatto di NOME COGNOME, difetterebbero lÕelemento oggettivo (poichŽ lÕattivitˆ delle societˆ sarebbe stata ricostruita) e soggettivo (dato che il AVV_NOTAIO fiscale ha consegNOME il supporto informatico contenente tutti registi e non consterebbe alcuna attivitˆ ostruzionistica finalizzato allÕoccultamento). Comunque sarebbe maturato il termine di prescrizione prima della decisione di appello.
2.2.14. Con il quattordicesimo motivo sono stati denunciati la nullitˆ della sentenza e il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze e allÕesclusione della recidiva, fondata dalla Corte territoriale (cfr. p. 42 della sentenza impugnata) sul difetto di doglianze relative alle aggravanti (e segnatamente alla recidiva), nonostante con lÕatto di appello non esamiNOME si fosse chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; cfr. p. 20 atto di appello) e lÕesclusione della recidiva. La difesa ha evidenziato la decisivitˆ della censura rispetto sia alla determinazione della pena sia alla prescrizione dei reati (dichiarata per i computati, cos’ determinandosi una Çingiustizia sostanzialeÈ verso NOME COGNOME, che non avrebbe espresso una maggiore capacitˆ criminale rispetto ai primi).
2.2.15. Con il quindicesimo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., in quanto:
la Corte di appello, in violazione del divieto di , avrebbe computato la recidiva sia NUMERO_CARTA sia NUMERO_CARTA citt.;
per la recidiva specifica reiterata non rileverebbe la sentenza di applicazione della pena del 25 febbraio 2005, poichŽ si sarebbe verificata
lÕestinzione 445, comma 2, cod. proc. pen. del reato per il decorso di cinque anni senza la commissione di un altro reato che sia stata accertata con sentenza definitiva; dunque, la recidiva non sarebbe qualificata bens’ semplice e ne conseguirebbe la prescrizione di tutti i reati ascritti al ricorrente, pur tenendo conto delle sospensioni. Al riguardo la difesa ha rappresentato che, in ragione dellÕassoluzione di NOME COGNOME dallÕimputazione di cui al capo N3(avente ad oggetto fatti del febbraio 2014), il delitto di cui al capo A si sarebbe consumato nel febbraio 2011 (come nellÕoriginaria contestazione).
2.2.16. Con il sedicesimo motivo sono stati dedotti la violazione dellÕart. 62cod. pen. e il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito non avrebbe Çindividuato validi argomenti ostativiÈ al mancato riconoscimento della attenuanti generiche e allÕirrogazione di una pena più mite: in particolare,
avrebbe ribadito quanto esposto dal Giudice di primo grado in ordine allÕirrilevanza a tal fine dellÕammissione degli addebiti, ma non avrebbe considerando che la condotta collaborativa invocata in sede di gravame era il consenso allÕacquisizione degli atti (di cui dˆ conto la stessa sentenza impugnata); la finalitˆ utilitaristica della confessione non sarebbe incompatibile con un sincero ravvedimento, la sentenza valuterebbe la personalitˆ del ricorrente ma le considerazioni svolte non giustificherebbero il trattamento sanzioNOMErio determiNOME dalle aggravanti a fronte del proscioglimento dei concorrenti nei medesimi reati, del comportamento processuale e in costanza di misura cautelare, del tempo risalente dei precedenti.
2.2.17. Con il diciassettesimo motivo sono stati denunciati la nullitˆ della sentenza, Çanche in relazione allÕart. 6È Carta EDU e il vizio di motivazione in ragione dellÕomessa valutazione della richiesta di rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale al fine di integrare le lacune emerse in primo grado, Çsoprattutto in relazione alle situazioni tributarieÈ che avrebbero incidenza sulla decisione (risultando determinante lÕescussione dei consulenti di parte AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME e degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME), tenuto conto pure che la sentenza impugnata negato del attenuanti generiche anche perchŽ non risulta che lÕimputato abbia risarcito i danni. La difesa ha trascritto una parte del motivo di appello con cui aveva avanzato detta richiesta.
2.2.18. Con il diciottesimo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione nonchŽ la nullitˆ della sentenza in ordine alla disposta confisca di denaro. La Corte di appello ha affermato che la confisca del denaro, bene fungibile, è sempre diretta; tuttavia, non si tratterebbe di una motivazione adeguata rispetto alla qualificazione come profitto di reato di tutte le somme giacenti su conto corrente; e non si sarebbe rispettato il principio di proporzionalitˆ per adeguare la confisca alla reale capacitˆ patrimoniale dellÕimputato e ai Çcriteri di ripartizioneÈ.
La difesa si è riportata Çai motivi, su temi comuniÈ, presentati dai coimputati.
2.3. NellÕinteresse di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sono stati formulati cinque motivi (dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME).
2.3.1 Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 5, commi 1 e 2, 24, comma 2, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il vizio di motivazione in ordine allÕaffermazione della responsabilitˆ da reato degli enti in ragione della commissione di illeciti nellÕinteresse o a vantaggio di essi. Nella specie, come contestato nellÕeditto accusatorio, sarebbe stata ritenuta una sistematica evasione fiscale, mediante lÕomessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, perpetrata costituendo di anno in anno una nuova societˆ
(per lo svolgimento della medesima attivitˆ di commercio allÕingrosso di RAGIONE_SOCIALE) e la cessazione di quella giˆ operante, con il prelievo integrale da parte dei membri della famiglia NOME dei ricavi, a proprio vantaggio e in danno delle societˆ (quasi sempre prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione e, come prospettato nei motivi di appello articolati AVV_NOTAIO, prima ancora che le somme potessero dirsi frutto dei reati tributari), rimaste impossidenti e gravate da ingenti debiti nei confronti dellÕErario. La motivazione conforme dei Giudici di merito, secondo cui i reati tributari sarebbero stati commessi nellÕinteresse del contribuente, ossia la societˆ, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica rispetto a quanto acclarato, oltre che apparente.
2.3.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 2 e 24d. lgs. n. 231 del 2001 e il vizio di motivazione poichŽ:
la responsabilitˆ degli enti è stata affermata in relazione al delitto associativo di cui allÕart. 416 cod. pen., finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, fallimentari e di riciclaggio;
i reati tributari sono stati inclusi nellÕart. 24cit. soltanto dal 2019, i reati fallimentari non vi sono inclusi, i reati di riciclaggio (inclusi dal 2007) sono stati contestati solo a NOME e NOME COGNOME (figli di NOME, che non hanno mai avuto funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti) e per essi vi è stata assoluzione o declaratoria di estinzione per prescrizione;
dunque, il reato associativo non potrebbe costituire da solo, nŽ in astratto nŽ in concreto, quale mero contenitore di illeciti irrilevanti, la base per la contestazione dellÕillecito di cui allÕart. 24cit., come si trarrebbe dalla giurisprudenza di legittimitˆ (cfr. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 Ð dep. 2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 257789 Ð 01; Sez. 3, n. 11390 del 21/01/2024, COGNOME, Rv. 286050 Ð 01, in motivazione).
2.3.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dellÕart. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, deducendo che dovrebbe pervenirsi alla revoca della confisca, sia nel caso di accoglimento dei motivi precedenti sia nel caso di rigetto, poichŽ nessuno dei reati fine dellÕassociazione per delinquere in contestazione sarebbe ricompreso tra quelli indicati agli artt. 24 s. dello stesso decreto, nei termini giˆ chiariti da Sez. 6, n. 3634/2014 cit. secondo cui la rilevanza delle fattispecie in discorso non pu˜ essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo contestato.
2.3.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dellÕart. 416cod. pen. e il vizio di motivazione poichŽ:
la contestazione è stata elevata per la partecipazione di tutte le persone fisiche e tutte le societˆ (ad eccezione dellÕRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) a
unÕassociazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, fallimentari e di riciclaggio;
–NOME ed NOME COGNOME sono stati assolti da talune imputazioni di riciclaggio poichŽ concorrenti nei reati tributari; e nei loro confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere per la prescrizione delle rimanenti ipotesi di riciclaggio, nel presupposto del difetto di una prova evidente della loro innocenza, che tuttavia derivava proprio dal ruolo di concorrenti nei reati presupposti a loro attribuito; tanto più che, in loro favore, vi era la confessione di NOME COGNOME, che ha ammesso di aver posto in essere in prima persona le operazioni bancarie oggetto di incriminazione (accompagnandoli presso gli istituti bancari o falsificandone la firma, come emerge dalla consulenza grafica in atti); dunque, si sarebbero dovuti escludere i delitti di riciclaggio dai reati fine dellÕassociazione;
i reati fallimentari riguardavano la sola RAGIONE_SOCIALE, il cui fallimento è stato determiNOME dallÕiniziativa di un unico fornitore (a seguito di una controversia per la qualitˆ della merce); e ci˜ non poteva costituire oggetto di un piano criminoso predetermiNOME, dato che tutti gli altri fornitori, nellÕarco di dieci anni, sono stati soddisfatti;
residuerebbero, quali reati fine, solo le omissioni della dichiarazioni dei redditi.
Tuttavia, COGNOME reato, ancorchŽ reiterato, non richiederebbe alcuna organizzazione, poichŽ si consuma con la mera inerzia dellÕamministratore di diritto dellÕente, che esclude la necessitˆ di una fattiva collaborazione di terzi e, comunque, di una organizzazione pur rudimentale che non pu˜ esser confusa, come hanno fatto i Giudici di merito, con lÕorganizzazione aziendale funzionale allo svolgimento dellÕattivitˆ lecita delle societˆ (segnatamente, della base operativa della RAGIONE_SOCIALE), non essendo dato comprendere in che termini le Çstrutture socialiÈ (ossia le celle frigorifere e i mezzi di lavorazione) possano avere supportato la condotta meramente omissiva in cui si sostanzia il reato tributario.
Inoltre, difetterebbe lÕaccordo per commettere una serie indeterminata di reati, visto che esso avrebbe al più potuto riguardare reati di evasione fiscale ben determinati nella loro successiva verificazione, ossia ogni anno secondo le rispettive scadenze; laddove gli altri, reati, in particolare quelli fallimentari, non erano preordinati nŽ voluti ma temuti (dato che i formali amministratori delle societˆ erano persone appartenenti allo stesso nucleo familiare).
2.3.5. Con il quinto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di interrogatorio innanzi al G.i.p., erroneamente ritenute una Çconfessione totaleÈ: quantunque esse abbiano un contenuto generico, ed anzi laconico, sono state valorizzate sia
per affermare la sussistenza di tutti i reati in contestazione, compreso quello associativo, anche a carico dei soggetti (in particolare, i figli) da lui scagionati.
NellÕinteresse di NOME COGNOME è stato presentato un motivo nuovo, con cui si è dedotta la violazione della legge penale: lÕablazione del denaro disposta nei confronti dellÕimputato in relazione ai reati di cui ai capi E e F, di cui è stata dichiarata lÕestinzione per prescrizione, sarebbe stata confermata poichŽ la Corte di appello ha qualificato la confisca come obbligatoria e diretta (prendendo le mosse dai princ’pi espressi da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 – 01 e fondando la decisione sulla fungibilitˆ del denaro e sullÕautomatica confusione di esso con le altre disponibilitˆ economiche dellÕautore del reato), senza accertare la sussistenza del nesso di pertinenzialitˆ tra la somma oggetto di ablazione e il reato commesso. Tale piano argomentativo deve essere riconsiderato alla luce della mutata esegesi giurisprudenziale (cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/11/2024 Ð dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 02; Sez. 6, n. 25200 del 09/07/2025, COGNOME, Rv. 288488 – 01) secondo cui, al fine di qualificare come diretta lÕablazione di una somma di denaro è necessario verificare che la stessa provenga dal delitto e che, pertanto, sussista la prova del nesso di pertinenzialitˆ tra denaro e profitto del reato, profilo che non sarebbe stato esamiNOME dalla sentenza impugnata.
LÕAVV_NOTAIO NOME COGNOME, per NOME COGNOME, ha presentato una memoria a confutazione di quanto dedotto nel ricorso del Procuratore generale di Napoli.
In particolare, in ordine alla denunciata violazione dellÕart. 648cod. pen., si è evidenziato che:
le argomentazioni spese dalla Parte pubblica Ð sulla scorta del principio secondo cui lÕaccertamento del reato previsto dallÕart. 648cod. pen. non richiede la individuazione dellÕesatta tipologia del delitto presupposto Ð sarebbero inconferenti poichŽ il capo di imputazione ha descritto analiticamente le operazioni rispetto alle quali ˆ stata elevata la contestazione;
la condanna per un fatto diverso determinerebbe la nullitˆ della sentenza ai sensi degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen.;
il richiamo dellÕincriminazione posta dallÕart. 11 d. lgs. n. 74 del 2000 atterrebbe, per lÕappunto, ad altro reato ed anzi deporrebbe per lÕerronea contestazione del delitto di riciclaggio, pur in presenza di tale fattispecie;
il computo delle somme oggetto materiale del contestato riciclaggio, compiuto dalla Parte pubblica ricorrente, non comprenderebbe solo lÕimposta evasa ma tutti i ricavi derivanti dallÕattivitˆ di commercio legittimamente svolta dagli imputati.
A proposito del concorso di NOME e NOME COGNOME nel reato presupposto di evasione fiscale e dellÕesclusione del reato di riciclaggio, si è rappresentata la congruitˆ e logicitˆ dellÕ argomentativo espresso dalla Corte territoriale (alla luce degli elementi emersi) e la circostanza (emersa alle dichiarazioni di NOME COGNOME e dei direttori di Banca ove venivano svolte le operazioni) che i due quasi sempre operavano in compagnia del genitore; e si è dedotto che la prova della sussistenza dei reati in contestazione incombe sul pubblico ministero e, comunque, sul punto il ricorso avrebbe irritualmente sollecitato una diversa valutazione di merito.
LÕAVV_NOTAIO NOME COGNOME, nellÕinteresse di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale, riportandosi agli scritti difensivi depositati anche nellÕinteresse delle altre parti, in particolare alla memoria redatta dallÕAVV_NOTAIO COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME.
LÕAVV_NOTAIO NOME COGNOME, nellÕinteresse di NOME COGNOME, ha depositato documentazione, ivi compresa quella giˆ richiamata a sostegno del proprio ricorso, chiedendone lÕaccoglimento.
1. Il ricorso del Procuratore generale è nel complesso infondato.
Nei termini di seguito esposti sono fondati: il ricorso di NOME COGNOME, limitatamente allÕomessa pronuncia sulle censure contenute nellÕatto di appello presentato dallÕAVV_NOTAIO NOME COGNOME relative ai capi G) ed H) ed alla recidiva nonchŽ in ordine confisca; i ricorsi di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE LÕimpugnazione di NOME COGNOME, nel resto, è nel complesso infondata
I motivi di impugnazione del Procuratore generale posso non essere trattati congiuntamente. Essi hanno ad oggetto le statuizioni liberatorie in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i delitti di riciclaggio nonchŽ nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, anche con riguardo alla revoca delle confische.
La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha giustificato la decisione secondo un duplice piano argomentativo. Da una parte, ha escluso la sussistenza del riciclaggio poichŽ i reati tributari presupposti non erano ancora stati commessi allorchŽ sono state poste in essere le operazioni bancarie in imputazione (capi L1, L2, L3, ascritti a NOME COGNOME); dallÕaltra, ritenendo Ð quantomeno in termini dubitativi Ð il concorso dei NOME COGNOME nei reati tributari presupposti commessi dai congiunti (capi L4, L5, L6 contestati a NOME COGNOME; capi N2 e N3 contestati ad NOME COGNOME; e, per vero, anche per i capi L1, L2 e L3 cit., cui la sentenza
impugnata ha comunque esteso tale piano argomentativo, pur ritenendo dirimente il primo: cfr. spec. p. 86 e p. 90 s.). Di conseguenza il Giudice di secondo grado ha assolto lÕRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dallÕillecito ad essa ascritto in relazione al riciclaggio di cui al capo L6. DallÕassoluzione la Corte di appello ha fatto derivare la revoca delle confische, ivi compresa quella disposta nei confronti di questÕultima societˆ.
2.1. Non vi è dubbio che, ai sensi dellÕart. 648cod. pen., del delitto di riciclaggio si possa rispondere Çfuori dei casi di concorso nel reatoÈ da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilitˆ che costituiscono oggetto di sostituzione, trasferimento o del compimento di altre operazioni, in modo da ostacolarne l’identificazione della loro delittuosa (cfr. Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587 – 01).
Nella specie, lÕasserto relativo al concorso di NOME e NOME COGNOME nei reati presupposto dei fatti di riciclaggio a loro contestato è stato fondato su più elementi, cui il Giudice distrettuale ha attribuito convergenza: in particolare, sono stati valorizzati, per NOME, la partecipazione alla gestione delle societˆ di famiglia (cui inerivano i delitti tributari), richiamando quanto rassegNOME dai testimoni e quanto emerso dalle conversazioni captate; e per entrambi gli imputati la costante e consapevole messa a disposizione (del padre, della madre e dello zio coimputati) dei conti correnti a loro intestati per il deposito delle somme sottratte al fisco, lÕimpiego delle somme in maniera concordata e idonea a dissimularne ulteriormente la provenienza (utilizzandole come provvista per assegni circolari e, quanto a NOME, partecipando allÕoperazione volta ad attribuire alla nonna lÕorigine dellÕingente importo di euro 800.000, da cui è stato tratta la provvista per lÕacquisto di un immobile a Ischia da parte della RAGIONE_SOCIALE). Tanto che NOME e NOME, oltre che concorrenti morali negli illeciti in discorso, sono stati ritenuti dalla Corte di merito pure partecipi dellÕassociazione per delinquere finalizzata anche alla commissione di essi.
Si tratta di un piano argomentativo non manifestamente illogico che il ricorso del Procuratore generale distrettuale ha censurato in maniera irrituale, affidandosi ad asserti generici Ð senza denunciare in maniera sufficientemente specifica il travisamento della prova (non giovando neppure il richiamo della negazione dei propri poteri gestori da parte di NOME COGNOME, in sede di interrogatorio da parte del Pubblico ministero, rispetto al più ampio coacervo di elementi su cui si è fondata la motivazione) Ð che hanno finito col perorare in questa sede un alternativo apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 Ð 01).
2.2. Fermo quanto appena esposto, è comunque infondata la prospettazione della Parte pubblica ricorrente rispetto allÕesclusione da parte della Corte territoriale dei delitti di riciclaggio di cui ai capi L1, L2, L3, poichŽ i
reati presupposto ( 5 d. lgs. n. 74 del 2000) non erano ancora stati commessi quando sono state poste in essere le operazioni bancarie in imputazione.
L’art. 648, comma 1, cod. pen. incrimina la condotta di chi Ð come esposto Ð Çfuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilitˆ provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosaÈ (cos’ il testo applicabile ratione temporis, anteriore al d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195 che ha soppresso le parole Çnon colposoÈ). Il riciclaggio, dunque, presuppone la commissione di un altro reato (il c.d. “delitto presupposto”) che deve essere effettivamente avvenuto e deve cronologicamente precedere il momento consumativo del reato di riciclaggio (cfr. Sez. 5, n. 31 del 12/11/2020 Ð dep. 2021, COGNOME, Rv. 280169 -01; Sez. 2, n. 23052 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264040 – 01).
Il ricorso non muove puntuali censure allÕanterioritˆ delle operazioni in imputazione, volte a ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, rispetto alla consumazione degli illeciti tributari che costituirebbero i reati presupposto. Piuttosto, si limita a prospettare una lettura unitaria dellÕeditto accusatorio (in particolare del capo L) a dispetto della descrizione puntuale (ai punti L1 e s.) delle distinte operazioni (bancarie e, quanto al punto L6, anche il giˆ richiamato acquisto immobiliare) e della specifica ed espressa correlazione di esse con specifici fatti di cui allÕart. 5 d. lgs. n. 74 del 2000, tuttavia non ancora consumati nel momento in cui le operazioni hanno avuto luogo. Il che rende inconducenti, proprio a fronte della specifica indicazione nellÕeditto accusatorio dei fatti che avrebbero integrati i reati presupposti, i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, e anzitutto il riferimento al principio secondo cui lÕaccertamento del delitto di riciclaggio non richiede lÕesatta individuazione della tipologia del reato presupposto o alla serialitˆ degli illeciti tributari; cos’ come il generico asserto secondo cui operazioni di riciclaggio sarebbero avvenute in modo Çdiluito e progressivoÈ, proseguendo dopo lo spirare del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Infine, non potrebbe condurre a una diversa conclusione neppure il richiamo del principio posto da Sez. 2, n. 8793/2024, cit. (Çintegra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l’agente sia inconsapevole delle modalitˆ di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell’illecito profittoÈ), per la dirimente considerazione che esso attiene al caso in cui l’agente sia inconsapevole delle modalitˆ di consumazione del delitto presupposto,
produttivo dell’illecito profitto e non sia concorrente (neppure morale) in esso, inconsapevolezza che con motivazione congrua e logica, qui non compiutamente censura, la Corte di appello ha escluso sia per NOME sia per NOME COGNOME, espressamente qualificati come concorrenti morali nei delitti tributari.
LÕinfondatezza nel complesso delle censure relative ai delitti di riciclaggio conduce a disattendere, senza che occorra dilungarsi, la prospettazione della Parte pubblica ricorrente rispetto alla revoca delle confische disposte nei confronti di NOME e NOME COGNOME per i delitti in discorso; nonchŽ rispetto alla statuizione liberatoria in favore della RAGIONE_SOCIALE per lÕillecito derivante dal delitto di riciclaggio contestato a NOME COGNOME al capo L6, e alla revoca della confisca dellÕimmobile sito in Ischia (di proprietˆ dellÕente).
Venendo ai motivi di ricorso di NOME COGNOME deve muoversi dallÕesame del secondo, con cui si denunciata una nullitˆ poichŽ lÕudienza preliminare sarebbe stata rinviata e allÕimputato non sarebbe stato notificato il provvedimento che lÕha differita (quantunque non si fosse chiarito se egli era assente o contumace), dunque egli avrebbe avuto diritto alla notifica del provvedimento di rinvio (e i successivi differimenti).
Il motivo è inammissibile.
Fermo restando che è irrituale la prospettazione di un vizio di motivazione con riguardo al vizio processuale dedotto (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 Ð 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322 – 01), la censura difetta della specifica allegazione del fatto processuale da cui deriverebbe la nullitˆ (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 – dep. 2011, COGNOME, Rv. 249048 – 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 – dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 – 01) poichŽ non indica neppure la data dellÕudienza preliminare cui si riferisce nŽ è puntuale nel far riferimento ai Çsuccessivi rinviiÈ, non valendo in senso contrario il mero rimando agli allegati al ricorso.
Il primo, il sesto, il settimo, lÕottavo, il nono, il decimo, lÕundicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso di NOME COGNOME possono essere esaminati congiuntamente.
Risulta in effetti che non è stato esamiNOME lÕatto di appello proposto il 6 marzo 2018 dallÕAVV_NOTAIO NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME (cfr. lÕannotazione della Cancelleria del Tribunale di Napoli alla sentenza di primo grado e lÕattestazione in calce allo stesso atto di impugnazione). Dunque, nella parte in cui esso non deve considerarsi inammissibile (non potendo, pertanto, costituire una effettiva censura alla sentenza di primo grado) ovvero
le doglianze in esso articolate non hanno trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata, il ricorso non è manifestamente infondato con riguardo agli illeciti tributari, con ci˜ che ne consegue in termini di prescrizione. Inoltre, il ricorso è fondato in ordine allÕomessa pronuncia sulla chiesta esclusione della recidiva in contestazione.
4.1. In particolare, dellÕatto di appello in discorso erano inammissibili, e tale inammissibilitˆ va qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.):
il primo motivo, che conteneva asserti privi di specificitˆ in ordine a tutti i reati di cui il Tribunale aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile, compiendo un generico rimando al compendio probatorio (oltre che la genericissima prospettazione di una questione di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 585 cod. proc. pen., su cui non occorre immorare);
il quarto motivo, relativo ai reati fallimentari (anche rispetto al ruolo di amministratore di fatto) e alla confisca;
il quinto motivo inerente alla nullitˆ dellÕudienza preliminare, rispetto al quale è comunque dirimente quanto giˆ esposto con riguardo al secondo motivo di ricorso;
il sesto motivo che nel richiedere la rinnovazione dellÕistruttoria, non ha indicato in alcun modo le ragioni a sostegno della richiesta, indicando solo le circostanze su cui escutere i testi.
Come si esporrˆ oltre, possono dirsi disattese in maniera adeguata dalla sentenza impugnata le allegazioni contenute nel secondo motivo dellÕappello in discorso, inerenti alla sussistenza del reato associativo (con cui si è assunta la sussistenza di meri rapporti familiari tra gli imputati) e al ruolo ricoperto da NOME COGNOME nella compagine criminale.
4.2. Non è, invece, manifestamente infondata la prospettazione difensiva rispetto ai reati tributari di cui ai capi C., D, E., F., G., H., in ordine ai quali si contestava la determinazione delle modalitˆ di computo dei tributi evasi per il tramite del riferimento alla consulenza redatta dal AVV_NOTAIO COGNOME e, rispetto alle contestazioni elevate dellÕart. 10 d. lgs. n. 74 del 2000, si deduceva lÕinsussistenza del fatto in ragione della consegna di documentazione da parte dello stesso imputato (di cui si contestava pure il ruolo di amministratore di fatto). Difatti, la sentenza impugnata non ha argomentato su tale ordine di censure, assumendo che al riguardo non vi fosse alcuna contestazione (cfr. p. 28), rinviando dunque a quanto esposto nella sentenza di primo grado.
Ebbene, giˆ la Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati capi C., D, E., F., revocando le confische disposte dal primo giudice. La non manifesta infondatezza della censura in esame non consente in questa sede una statuizione liberatoria 129, comma 2, cod. proc. (i cui presupposti non sono stati neppure dedotti, essendosi assunto solo che sarebbe
stata più corretta una pronuncia liberatoria a fronte della prescrizione) nŽ di disporre un annullamento con rinvio (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01, secondo cui Çin presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimitˆ vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintivaÈ, il cui non è inciso da Corte cost., 5 aprile 2022 n. 111, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 568, comma 4, cod., proc. pen., limitatamente all’ipotesi Ð che qui non ricorre Ð di inammissibilitˆ per carenza di interesse ad impugnare, ritenuta dalla giurisprudenza in ordine al ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato).
Qui deve rilevarsi la sopravvenuta estinzione per prescrizione pure degli illeciti di cui ai capi G. e H., commessi il 19 maggio 2009, che Ð anche considerando la recidiva 99, comma 4, cod. proc. pen. (su cui vedi appena oltre) Ð è pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni (artt. 157, 161 cod. pen., tenuto conto della pena edittale massima di 5 anni di reclusione, applicabile
, e dellÕintroduzione solo successiva dellÕart. 17, comma 1-
d. lgs. n. 74 del 2000) e tenuto conto della sospensione (per 568 giorni, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, anche considerando ulteriori 28 giorni per il differimento dellÕudienza del 29 settembre 2015 al 27 ottobre 2015, su richiesta delle parti) è giˆ spirato. Da ci˜ consegue lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a NOME COGNOME limitatamente a detti reati, per i quali pure non ricorrono i presupposti (non dedotti) di cui allÕart. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Parimenti, non consentono di pronunciarsi ai sensi di questÕultima norma le censure, relative ai reati prescritti, contenute nei motivi ottavo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, su cui non occorre immorare.
é, invece, nel resto inammissibile il settimo motivo di ricorso che Ð nel denunciare la violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio Ð nella parte in cui non ha ribadito quanto esposto nel sesto motivo, contiene asserti del tutto generici e versati in fatto, in particolare rispetto allÕalternativa ipotesi ricostruttiva avanzata dalla difesa in ordine alla qualitˆ di gestore di fatto della fallita, attribuita a NOME COGNOME al ricorrente: la difesa, senza neppure dedurre il travisamento della prova, ha prospettato una diversa lettura delle vicenda e delle dichiarazioni confessorie del ricorrente, volta a valorizzare i legami familiari al fine di escludere il delitto associativo.
Infine, in relazione allÕulteriore censura Ð contenuta nel nono motivo Ð secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso la valutazione Ð dellÕatto di appello presentato dallÕAVV_NOTAIO COGNOME per il coimputato NOME
COGNOME, basti osservare il difetto di interesse di NOME COGNOME al riguardo, oltre per vero al difetto di dei difensori di COGNOME.
4.4. Con il settimo motivo dellÕappello presentato dallÕAVV_NOTAIO COGNOME, per quel che qui rileva, era stata chiesta lÕesclusione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, non soltanto prospettando che non possa tenersi conto della pronuncia di applicazione della pena in data 25 febbraio 2005 (irrevocabile il 22 febbraio 2006), in forza del disposto dellÕart. 445, comma 2, cod. proc. pen., ma a monte poichŽ questo sarebbe comunque lÕunico precedente concretamente dimostrativo della maggiore pericolositˆ del ricorrente.
Sul punto, non pu˜ ravvisarsi una compiuta disamina da parte della Corte territoriale che, come esposto, non consta aver avuto riguardo allÕatto di appello in discorso, tanto da aver affermato che nella specie non era stata avanzata la detta richiesta di esclusione della recidiva (cfr. p. 42); e ne ha confermato peraltro la sussistenza sulla scorta delle pregresse condanne di NOME COGNOME, contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimitˆ (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, NOME, Rv. 247838 Ð 01).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio, in relazione ad COGNOME NOME, in ordine alla recidiva.
Il diciassettesimo motivo di ricorso di NOME COGNOME è inammissibile. Ribadito quanto poco sopra rilevato in ordine alla genericitˆ della richiesta di rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale contenuta nellÕatto di appello proposto dallÕAVV_NOTAIO NOME COGNOME, qui deve aggiungersi che anche il motivo di ricorso sconta unÕanaloga genericitˆ poichŽ si limita a trascrivere le circostanze che, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto costituire oggetto dellÕesame dei testi indicati, senza correlarle in alcun modo alla motivazione della sentenza, se non per il tramite di un altrettanto generico riferimento al risarcimento dei danni (al fine di ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche).
Il terzo e il quarto motivo di ricorso, inerenti ai delitti di bancarotta, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili poichŽ reiterano il medesimo ordine di doglianze giˆ disattese dalla Corte territoriale nonchŽ manifestamente infondati; il quarto motivo, poi, contiene censure inedite.
Quanto al ruolo amministratore di fatto, in capo a NOME COGNOME, anche della fallita RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito ha reso una motivazione congrua e logica, atta peraltro a disattendere anche le allegazioni contenute nellÕatto di appello non esamiNOME dal Giudice di secondo grado. In particolare, essa è incentrata sullÕeffettiva sussistenza di unÕunica attivitˆ economica (nel
settore del commercio delle RAGIONE_SOCIALE) posta in essere, nel medesimo luogo e con i medesimi beni strumentali, da parte di NOME COGNOME, unitamente ai suoi familiari (dopo lÕarresto del primo, nel 2004 e la condanna per il reato previsto dallÕart. 8 d. lgs. n. 74 del 2000), nonostante periodicamente mutasse la compagine sociale che la esercitava. Pur dando conto delle deposizioni dei soggetti che hanno riferito di non essersi relazionati con il ricorrente (chiarendo, tuttavia, che costoro non avevano intrattenuto rapporti con la fallita), la Corte territoriale ha attribuito centralitˆ non soltanto alle dichiarazioni confessorie dello stesso NOME COGNOME (di cui si è evidenziata la genericitˆ) quanto al coacervo di elementi, sia di fonte dichiarativa (tra cui le dichiarazioni del direttore della filiale bancaria, che ha attributo allo stesso NOME COGNOME la sistematica gestione delle operazioni bancarie degli enti, pur in assenza di una carica formale; le dichiarazioni dei fornitori che hanno intrattenuto con lui rapporti, quale amministratore degli enti in discorso, compresa la fallita) sia tratti dalle conversazioni intercettate; sia infine facendo riferimento alla destinazione delle attivitˆ sottratte alla fallita. Rispetto a tale non sono state sollevate compiute censure di legittimitˆ, perorando un diverso apprezzamento di merito. Ci˜ è a dirsi rispetto allÕelemento oggettivo dei reati, sui cui il ricorso contiene censure patentemente versate in fatto e prive di specificitˆ e, nel quarto motivo, a proposito della mancata specificazione delle scritture mancanti o irregolari, non oggetto di prospettazione con lÕatto di appello e perci˜ inedite (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Band’, Rv. 277637 Ð 01: Çnon possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificitˆ alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenzaÈ; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto), oltre che generiche. Il che esime dal dilungarsi oltre al riguardo.
Con riguardo infine allÕelemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di merito Ð oltre a ribadire, in conformitˆ alla giurisprudenza, la configurabilitˆ del concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017 Ð dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839 Ð 01) Ð ha disatteso le doglianze difensiva relative al difetto del prescritto dolo specifico per lÕipotesi in contestazione, richiamando quanto esposto nella sentenza di primo grado: questÕultima ha indicato con chiarezza
gli indici valorizzati a tal fine e, in particolare, la strumentalitˆ della sottrazione delle scritture rispetto al perseguimento di un ingiusto profitto anche per il ricorrente e a recare pregiudizio ai creditori della societˆ, tenuto conto del totale depauperamento di essa (commesso tramite le condotte distrattive, cui si è accompagnata pure la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose) e, dunque, della finalitˆ di non consentire in alcun modo la ricostruzione della situazione patrimoniale dellÕente. Dunque, non è stata affatto omessa la motivazione, che non è manifestamente illogica ed anzi conformemente al diritto ha indicato gli indici di fraudolenza della condotta (cfr. di recente Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 01), e la difesa ha qui sollevato, anche sul punto, censure di merito.
Il quinto motivo di ricorso di NOME COGNOME COGNOME relativo al delitto di cui allÕart. 416 cod. pen. Ð è nel complesso infondato.
Anche a proposito del delitto associativo la sentenza impugnata, in maniera del tutto congrua e conforme al diritto (Cfr. per tutte Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256054 Ð 01: Çai fini della configurabilitˆ del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comuneÈ), ha dato conto dellÕesistenza degli elementi di una vera e propria , sia pure tra familiari, e del ruolo apicale di NOME
COGNOME: al riguardo sono stati valorizzati non solo lÕampio arco di tempo in cui i reati fine hanno avuto luogo, dimostrativo di un programma criminoso comune e indetermiNOME tra più di tre soggetti (inclusi anche NOME e NOME COGNOME), ma anche i moduli operativi caratterizzati da una ripartizione dei compiti, oltre che dallÕimpiego di una struttura individuata non solo negli schermi societari (ossia nelle societˆ che negli anni si sono succedute per svolgere lÕunica attivitˆ di impresa) ma anche nei plurimi conti correnti intestati ai congiunti di NOME COGNOME dove fare confluire le somme da sottrarre allÕErario.
NŽ è convincente lÕasserto secondo cui la struttura societaria era funzionale allo svolgimento dellÕattivitˆ lecita nel settore delle RAGIONE_SOCIALE: le persone giuridiche e lÕunica struttura operativa che esse hanno impiegato Ð nei termini chiariti dai Giudici di merito Ð erano mezzo necessario per raccogliere le somme da sottrarre alla pretesa tributaria che, pur compiendo anche attivitˆ lecita, sono state strumentalizzate a fini illeciti (cfr. Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013 Ð dep. 2014, Grasso, Rv. 259493 Ð 01), unitamente ai conti correnti intestati in particolare ai figli del ricorrente: correttamente, allora, è stata ravvisata nella
specie, secondo il richiamato piano argomentativo, un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti.
Nel resto, anche il motivo in esame si affida a una prospettazione in fatto, inidonea a muovere censure di legittimitˆ.
Alla luce di quanto giˆ ritenuto sullÕomessa disamina del motivo di appello volto a ottenere lÕesclusione della recidiva (cfr. , par. 4), i motivi di ricorso di NOME COGNOME relativi al trattamento sanzioNOMErio (il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo) rimangono assorbiti, fermo quanto si dirˆ appena oltre a proposito delle censure relative alla confisca.
Il diciottesimo motivo di ricorso e il motivo nuovo presentati nellÕinteresse di NOME COGNOME sono fondati nei termini che si chiariscono.
La Corte di appello ha confermato le statuizioni ablative in relazione ai reati per cui ha confermato lÕaffermazione di responsabilitˆ dellÕimputato, laddove si tratti di confische disposte in via diretta, in particolare confermando le statuizioni ablative delle somme di denaro in relazione alle quali ha dichiarato la prescrizione, ossia i capi C., D., E., F., rispetto ai quali ha revocato le sole confische di beni diversi dal denaro (cfr. p. 44; p. 107 s.). Le statuizioni ablative si sono espressamente fondate sul presupposto che la confisca del denaro deve sempre ritenersi diretta, senza dare conto della quota di arricchimento del ricorrente (p. 107 s.).
Come correttamente dedotto dalla difesa, alla decisione di appello è sopravvenuta Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 Ð dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 Ð 02, la quale ha chiarito che Çla confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialitˆ non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggettoÈ; e che Çin caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietˆ passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti ugualiÈ ( , 287756 Ð 01).
Si impone, allora, lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione ad NOME COGNOME anche con riguardo alla confisca disposta nei suoi confronti .
10. I primi due motivi di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sono fondati, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le rimanenti censure.
In effetti, come giˆ condivisibilmente affermato, in tema di responsabilitˆ da reato degli enti, allorchŽ si proceda per il delitto di associazione per delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilitˆ del soggetto collettivo, la rilevanza di questi ultimi non pu˜ essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo contestato (Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 Ð dep. 2014, RAGIONE_SOCIALE Fi.re Spam, Rv. 257789 Ð 01).
Nel caso in esame la responsabilitˆ degli enti è stata affermata . 24- d. lgs. n. 231 del 2001 in relazione al delitto di cui allÕart. 416 cod. pen., finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, inclusi nel catalogo di cui al medesimo decreto successivamente ai fatti in contestazione (cfr. art. 25, inserito dal decreto leggo n. 26 ottobre 2019, conv. con modif. dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), di reati fallimentari, che non vi sono inclusi; nonchŽ per i reati di riciclaggio per cui vi è stata assoluzione (di NOME e NOME COGNOME).
Inoltre, deve ribadirsi che, Çin tema di responsabilitˆ da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presuppostoÈ (Sez. U, n. 26654/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924 Ð 01; cfr. pure Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261114 Ð 01); ed esso Çsi identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche con ogni altra utilitˆ che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attivitˆ criminosaÈ (Sez. U, n. 26654/2008, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cit., oltre che a Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164 e Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), poichŽ il profitto del reato (distinto dal prodotto e dal prezzo) Çva individuato in qualsiasi “vantaggio economico” che costituisca un “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale” abbia una “diretta derivazione causale”È, stretta, dalla commissione dell’illecito, non dovendo attribuirsi allÕespressione Çil significato di “utile netto” o di “reddito”, indicando essa, invece, un beneficio aggiunto di natura economicaÈ (Sez. U, n. 38343/2014, COGNOME, cit.; cfr. pure Sez. U, n. 13783/2024, cit.).
Nel caso in esame è lo stesso accertamento compiuto dai Giudici di merito ad aver individuato negli enti lo strumento impiegato da NOME COGNOME e dai suoi sodali (ossia i familiari coimputati) per commettere illeciti a proprio vantaggio, lasciando le societˆ gravate da ingenti debiti tributari: deve, pertanto, escludersi non solo che il reato associativo sia stato commesso
nell’interesse o a vantaggio degli enti (art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001) ma anche che il reato presupposto possa aver determiNOME qualsivoglia beneficio in favore delle societˆ. Si impone, dunque, lÕannullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE perchŽ il fatto loro contestato non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza in relazione ad COGNOME NOME limitatamente ai capi G) ed H), per essere i reati estinti per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza in relazione ad COGNOME NOME limitatamente alla recidiva ed alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME nel resto e rigetta il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli.
Cos’ deciso il 23/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME