Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11592 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Cipriano dÕAversa il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO di fiducia avverso la sentenza del 04/03/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dellÕimputato, AVV_NOTAIO, sostituto processuale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo lÕannullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2014 di condanna di NOME COGNOME per i delitti di cui agli articoli 648 bis cod. pen. e 7 legge n. 03 del 1991 (ora art. 416 bis. 1 cod. pen.), descritti nei capi 9, 10, 11, 11 bis , 12, 13, 14, 15,
16, 18 e 19, alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione ed euro 7000,00 di multa.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen. nonchŽ manifesta illogicitˆ RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Si contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui ritiene provata la provenienza delittuosa delle somme di denaro transitate sui conti correnti presumibilmente riferibili allÕimputato, in assenza di elementi idonei a dimostrare la causale illecita dei trasferimenti e lÕesistenza di rapporti tra NOME COGNOME ed NOME, NOME e NOME COGNOME, ritenuti appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la sussistenza di tali rapporti sarebbe stata desunta dalle dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME, rese negli interrogatori del 20 giugno 2006 e 20 luglio 2006; dichiarazioni che, tuttavia, riguardavano esclusivamente NOME COGNOME, senza alcun riferimento nŽ a NOME COGNOME nŽ a NOME COGNOME.
Si deduce, inoltre, che non risulta adeguatamente dimostrata la disponibilitˆ, da parte di NOME e NOME COGNOME, in un periodo antecedente o prossimo alle condotte contestate, di proventi illeciti confluiti nelle societˆ coinvolte nelle operazioni di riciclaggio e risultate beneficiarie o emittenti dei versamenti intercorsi con societˆ o conti correnti riconducibili a COGNOME.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza nella circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE agevolazione del RAGIONE_SOCIALE mafioso.
Si rappresenta che, come evidenziato nelle argomentazioni a pagina 14 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, lÕaggravante RAGIONE_SOCIALE agevolazione mafiosa sarebbe stata riferita unicamente al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE posizione criminale di NOME COGNOME, senza estendersi al RAGIONE_SOCIALE.
LÕimputato, inoltre, collegato in videoconferenza allÕudienza del 4 marzo 2025, aveva reso dichiarazioni spontanee affermando che tutte le operazioni contestate erano riconducibili a interessi esclusivamente personali ed erano prive di qualunque collegamento con la RAGIONE_SOCIALE. Invero, secondo la prospettazione difensiva, tali dichiarazioni, volte a escludere qualsiasi contributo agevolativo alla consorteria criminale, non sarebbero state adeguatamente considerate nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti.
A prescindere dai vizi formalmente denunciati, i motivi di ricorso risultano prevalentemente orientati a riproporre una serie di argomentazioni giˆ ampiamente vagliate dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, in tal modo richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte RAGIONE_SOCIALE linearitˆ e RAGIONE_SOCIALE logica conseguenzialitˆ che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimitˆ la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944 Ð 01).
Sono, invero, precluse al giudice di legittimitˆ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitˆ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 Ð 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 Ð 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il primo motivo di ricorso, relativo alla asserita illogicitˆ RAGIONE_SOCIALE motivazione e violazione di legge sulla provenienza delittuosa delle somme di denaro oggetto di riciclaggio, è manifestamente infondata.
Sul punto, va ricordato che la Corte ha chiarito che integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalitˆ dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALE commissione del delitto presupposto, RAGIONE_SOCIALE sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice pu˜ affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 Ð 01).
La Corte di appello, con una motivazione che non è affatto carente, illogica o contraddittoria e che risulta conforme ai suindicati princ’pi di diritto, ha argomentato che, nella fattispecie, la provenienza illecita delle somme oggetto di transazioni emerge dall’entitˆ degli importi, dall’assenza di qualsivoglia
giustificazione alternativa lecita e dall’evidente finalitˆ di ÒripulituraÓ del denaro, attuata attraverso il trasferimento sui conti correnti riferibili all’imputato e la successiva restituzione del denaro; inoltre, la finalitˆ elusiva delle operazioni era risultata con chiarezza anche dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, che erano state univoche nellÕattestare la provenienza del denaro dalle attivitˆ criminali gestite dai COGNOME e l’utilizzazione, a tal fine, delle societˆ riferibili a NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, soggetti tutti peraltro collegati, come emerso dall’attivitˆ di polizia giudiziaria, alla famiglia COGNOME (pag. 13 e 14 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Le censure articolate dal ricorrente non scalfiscono la tenuta logico giuridica RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nŽ valgono a evidenziarne profili di manifesta illogicitˆ rilevanti ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Esse, infatti, al di lˆ RAGIONE_SOCIALE formale prospettazione di vizi deducibili in sede di legittimitˆ, difettano RAGIONE_SOCIALE necessaria specificitˆ e si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attivitˆ preclusa a questa Corte in quanto estranea al perimetro del sindacato di legittimitˆ, con conseguente richiesta di un inammissibile intervento sostitutivo rispetto alle valutazioni operate dal giudice di merito.
Anche il secondo motivo di ricorso, vertente sulla ritenuta insussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravante ex art. art. 416 bis. 1 cod. pen. nella forma dellÕagevolazione dellÕorganizzazione camorristica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME era esponente dirigenziale, appare finalizzato a riproporre alla Corte una valutazione in fatto delle medesime doglianze giˆ dedotte con lÕatto di appello e motivatamente disattese dalla Corte di Appello, con una motivazione congrua e logica.
Si evidenzia preliminarmente come la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE c.d. agevolazione mafiosa richieda per la sua integrazione che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attivitˆ di un’associazione di tipo mafioso, implicando quindi necessariamente l’esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (tra le tante: Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274842 Ð 01; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, COGNOME, Rv. 265515 Ð 01; Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, COGNOME, Rv. 197430 Ð 01). Inoltre, non dovrˆ essere provata l’effettiva agevolazione dell’associazione mafiosa, essendo sufficiente accertare l’oggettiva finalizzazione dell’azione all’agevolazione del gruppo criminale e non giˆ a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, COGNOME, cit.)
Ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilitˆ dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen., la finalitˆ perseguita dall’autore del delitto, onde evitare il rischio RAGIONE_SOCIALE diluizione RAGIONE_SOCIALE circostanza nella semplice contestualitˆ
ambientale, dev’essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione RAGIONE_SOCIALE prova, sotto il duplice profilo RAGIONE_SOCIALE dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attivitˆ dell’associazione mafiosa e RAGIONE_SOCIALE consapevolezza dell’ausilio prestato al RAGIONE_SOCIALE (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, COGNOME, Rv. 284199 Ð 02; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, COGNOME, Rv. 266464 Ð 01).
é necessario, quindi, affinchŽ il reato non sia privo di offensivitˆ, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416 bis cod. pen. e all’effettiva possibilitˆ che l’azione illecita si inscriva nelle possibili utilitˆ, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione, non dovendo peraltro tale finalitˆ essere esclusiva, nel senso che ben pu˜ accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontˆ di proporsi come elemento affidabile al fine dell’ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalitˆ di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l’esigenza di agevolazione.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princ’pi di diritto e, con motivazione immune da vizi logici, previa ricostruzione dei fatti comprovanti la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condotta, ha puntualmente argomentato che le modalitˆ RAGIONE_SOCIALE condotta concretamente posta in essere consentono di configurare nei confronti dellÕimputato NOME COGNOME la circostanza aggravante dellÕagevolazione dell’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale egli era esponente di vertice giˆ condannato per il delitto di cui all’art 416 bis , primo comma, cod. pen. commesso fino al 12 dicembre 1996, con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di assise di Santa NOME Capua Vetere del 15 settembre 2005, irrevocabile il 15 gennaio 2010.
Ed invero, la Corte di appello, confermando il giudizio del Tribunale, osserva che i rapporti che NOME COGNOME intrattenne con COGNOME erano diretti a creare collegamenti con altri gruppi criminali di notevole rilevanza, quale quello facente capo ad NOME COGNOME, a sua volta collegato, come emergente dai provvedimenti giudiziari acquisiti, con organizzazioni mafiose e camorristiche attive sul territorio nazionale; in tale ottica, sono state valorizzate le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, anchÕegli condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. per avere partecipato al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, quale componente del gruppo facente capo a NOME COGNOME, di cui era uomo di fiducia nel settore economico ed imprenditoriale, e che aveva dichiarato che tale collegamento tra le due consorterie criminali era stato sollecitato da NOME COGNOME al fine di equilibrare i rapporti di forza tra le stesse e con l’intento di creare una collaborazione tra di esse, in funzione di accrescerne le capacitˆ criminali; di qui la sussistenza dei
presupposti per l’addebito aggravante, sul presupposto che l’agevolazione prestata dall’imputato all’occultamento del denaro di COGNOME fosse funzionale ad accrescere l’espansione del RAGIONE_SOCIALE e, dunque, consisteva in una condotta oggettivamente finalizzata allÕagevolazione del gruppo criminale.
Peraltro, tale valutazione del Tribunale risultava per la Corte di appello senz’altro condivisibile anche alla luce del ruolo dirigenziale svolto dall’imputato nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprio con specifici compiti nel settore imprenditoriale, nonchŽ nel coinvolgimento nelle operazioni di COGNOME NOME, suo uomo di fiducia, condannato per il reato di partecipazione allÕassociazione per delinquere di tipo RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE proprio con il compito, emerso anche nel presente procedimento, di fornire un continuo supporto logistico e tecnico contabile al proprio gruppo criminale (a pag. 14 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Infine, considerato che la finalitˆ agevolatrice del RAGIONE_SOCIALE, alla luce dei princ’pi di diritto sopra richiamati, non deve necessariamente essere esclusiva, nel senso che ben pu˜ accompagnarsi ad esigenze egoistiche ed a finalitˆ di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l’esigenza di agevolazione, manifestamente infondate sono le censure difensive relative alla mancata considerazione delle dichiarazioni dellÕimputato rese allÕudienza del 4 marzo 2025, che aveva affermato che aveva agito per perseguire interessi personali.
E ci˜ senza considerare che si tratta di affermazioni veicolate mediante lo strumento delle dichiarazioni spontanee che, come chiarito da questa Corte, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame (tra le altre: Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911 Ð 01).
Ne consegue che non sussistono i vizi denunciati, atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princ’pi di diritto con una motivazione che non è affatto carente, illogica o contraddittoria, a fronte di un motivo di ricorso del tutto generico.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento RAGIONE_SOCIALE somma ritenuta equa di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 03/03/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME