Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 21/10/2023 dalla Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del
d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., depositata in data 31/05/2024 con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi; lette le conclusioni scritte depositate in data 14/06/2024 dall’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso; preso atto che l’AVV_NOTAIO non ha depositato conclusioni scritte;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emessa in data 31/10/2023 che aveva condannato entrambi i ricorrenti per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. per avere ricevuto un ciclomotore di provenienza furtiva e poi compiuto sullo stesso operazioni idonee ad ostacolare la sua provenienza delittuosa consistite nel rimuovere le targhe originali con apposizione di altra compendio di furto e di quella intestata alla madre defunta di COGNOME NOME, nel riverniciarlo con una bomboletta spray di colore nero e nell’apporvi un indicatore di direzione difforme da quello originale.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia
2.1 Nell’interesse di COGNOME NOME sono stati articolati tre motivi:
2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. C) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 234 e 495 del codice di rito per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di acquisizione RAGIONE_SOCIALE relazione di servizio del comandante del RAGIONE_SOCIALE datata 4/06/2018 in quanto atto non irripetibile e non utilizzabile ai fini di contestazione nell’esame testimoniale.
Deduce la difesa che la relazione in questione ha natura di documento; che la sua acquisizione era decisiva per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità del ricorrente poiché essa attesta una circostanza in pieno contrasto con la deposizione dibattimentale del teste COGNOME NOME, elemento di prova sul quale si incentra l’affermazione di colpevolezza di COGNOME; che tale annotazione è da considerarsi
atto irripetibile nella parte in cui riporta le affermazioni rese da COGNOME ne immediatezza dei fatti che non possono certamente essere più ripetute.
2.1.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norma penale in relazione all’art. 648 bis cod.pen., nonché vizio di motivazione.
Si ribadisce che il giudizio di responsabilità si fonda principalmente sulla testimonianza di COGNOME NOME il quale in dibattimento ha dichiarato di avere visto COGNOME, unitamente ad COGNOME, nel luogo ove era parcheggiato il ciclomotore, oggetto del contestato riciclaggio. Da tale elemento di prova sia il primo Giudice che la Corte di appello hanno tratto il convincimento che il mezzo fosse nella disponibilità anche dell’imputato, senza considerare che dalla relazione di servizio di cui si era stata chiesta l’acquisizione emerge invece che COGNOME aveva riferito agli operanti di non essere in grado di identificare il soggetto visto compagnia di COGNOME.
Il giudice di merito ha valorizzato a carico del ricorrente anche la testimonianza del carabiniere COGNOME NOME il quale in dibattimento ha riferito che COGNOME, richiesto di fornire chiarimenti in merito alla targa apposta sul ciclomotore, si era subito recato a casa del coimputato COGNOME ed aveva avvisato la di lui madre di un imminente controllo sul mezzo da parte delle forze dell’ordine. E’ tuttavia, quantomeno dubbio che NOME abbia potuto percepire il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione intercorsa tra COGNOME e la madre dell’COGNOME stando all’esterno RAGIONE_SOCIALE casa (posta al primo piano) e ad una distanza dalla stessa di quindici metri. In ogni caso, tale circostanza rappresenta un mero indizio, insufficiente a fondare il giudizio di responsabilità.
Evidenzia infine la difesa che non vi è prova che il ricorrente abbia consegnato al coimputato COGNOME la targa intestata alla madre defunta per apporla sul ciclomotore.
2.1.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norma penale nonché vizio di motivazione in relazione alla attenuante RAGIONE_SOCIALE minima partecipazione per non avere la Corte di appello considerato che COGNOME ha soltanto fornito la targa intestata alla genitrice e non ha mai avuto la disponibilità del ciclomotore oggetto del contestato riciclaggio.
2.2. Nell’interesse di COGNOME NOME è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. E) cod. proc. pen, la mancanza di motivazione, sotto tre diversi profili, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che è solo apparente non essendosi compiutamente confrontata con le doglianze contenute nell’atto di appello.
2.2.1. Evidenzia la difesa che il giudizio di responsabilità si fonda unicamente sul fatto che il ciclomotore oggetto del contestato riciclaggio è stato trovato sotto
l’abitazione del ricorrente e sulla circostanza che il teste COGNOME ha dichiarato di aver visto quest’ultimo intento a riverniciarne la catena.
Le fotografie in atti non ritraggono NOME alla guida del motorino, sicchè non vi è prova che esso fosse nella sua disponibilità.
La Corte territoriale nulla evidenzia comunque circa l’ attribuibilità all’imputato operazioni volte ad ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa del ciclomotore, in particolare RAGIONE_SOCIALE condotta di sostituzione RAGIONE_SOCIALE targa o comunque di una sua partecipazione.
2.2.2. Carente è anche la motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione o quantomeno in quello riciclaggio nella forma solo tentata, come invocato con l’atto di appello.
2.2.3. Da ultimo la difesa lamenta l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. poiché la Corte territoriale, con mera formula di stile, si è limitata ad affermare che il valore d motociclo “non è affatto minima/e” senza indicare gli elementi posti a sostegno di tale assunto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
1.1. E’ manifestamente infondato il primo motivo con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli art. 234 e 495 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE relazione di servizio redatta in data 04/06/2018 dai carabinieri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il contenuto delle sommarie informazioni rese in corso di indagini da COGNOME NOME.
Del tutto correttamente la Corte di appello, in linea con la statuizione assunta al riguardo dal giudice di primo grado, ha rilevato come tale atto, in assenza di accordo tra le parti, non era acquisibile poiché atto non irripetibile, non rientrant nel novero dei documenti e neppure utilizzabile a fini di contestazione nel corso dell’esame dibattimentale di un testimone.
Al riguardo va ricordato come non ha natura di documento e men ch r e)può considerarsi irripetibile l’atto che sia rappresentativo di fatti, situazio dichiarazioni formati in ambito processuale e descrittivo del risultato di una attivit di indagine di polizia giudiziaria il cui contenuto, salvo il consenso delle parti al diretta acquisizione nel fascicolo che nel caso di specie manca, può quindi essere introdotto in caso di giudizio dibattimentale, solo attraverso la prova testimoniale dei verbalizzanti e, nel caso specifico in cui contenga apporti dichiarativi raccolti in fase investigativa, tramite l’audizione nel contradditorio delle parti del soggett escusso (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234506, con
riferimento al carattere non irripetibile RAGIONE_SOCIALE relazione di servizio RAGIONE_SOCIALE poliz giudiziaria che descrive una mera attività di indagine). L’atto in questione non poteva neppure essere utilizzato, come pretendeva la difesa, a fini di contestazione ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen. che prevede come a tale scopo le parti possono servirsi esclusivamente del verbale delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e non del contenuto delle stesse come riassuntivamente descritte dalla polizia giudiziaria.
1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto censure meramente reiterative di quelle dedotte nell’atto di appello che non si confrontano con le puntuali e logiche risposte fornite con la sentenza impugnata e che sono, nella sostanza, finalizzate ad ottenere una rivisitazione fattuale, non consentita in sede di legittimità.
In primo luogo, è improprio il rilievo difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto affermare la inattendibilità RAGIONE_SOCIALE testimonianza di COGNOME NOME laddove questi in dibattimento aveva dichiarato di avere personalmente visto l’imputato, insieme ad COGNOME, armeggiare sul motorino oggetto di riciclaggio, così fornendo una ricostruzione diversa da quella resa in fase di indagini e riportata nella relazione di polizia giudiziaria di cui era stata richiesta l’acquisizion Dimentica il ricorrente che il giudice di appello, con piena osservazione delle regole processuale contenuto nel codice di rito, non ha tenuto in considerazione tale atto di indagine poiché la sua acquisizione, in assenza di accordo tra le parti, non era conforme a legge.
In secondo luogo, la Corte di appello non ha fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato COGNOME solo sulla testimonianza resa da COGNOME NOME, bensì ha valorizzato anche ulteriori elementi oggettivi e di natura logica che ha correlato tra loro in applicazione dei principi che governano il processo indiziario.
In tal senso è stato attribuito rilievo sia al fatto, altamente significativo per riconducibilità al COGNOME RAGIONE_SOCIALE contestata condotta di partecipazione al riciclaggio, che una delle targhe sostituite a quella originale era intestata alla defunta madre, così implicitamente concludendo, in via logica, che solo lui avrebbe potuto apporla sul ciclomotore, sia alla circostanza che questi, una volta contattato dai carabinieri, si era recato presso lo stabile sotto il quale si trovava parcheggiato il motorino ed ove risiedeva il coimputato NOME ed aveva avvisato la madre di quest’ultimo che era in corso un controllo su tale mezzo da parte delle forze dell’ordine. La doglianza relativa al fatto che la polizia giudiziaria ben difficilmente avrebbe potuto ascoltare il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione non si confronta con la ricostruzione fattuale riportata nella sentenza impugnata che sottolinea come tale percezione uditiva era stata possibile in quanto i militari si trovavano fisicamente presenti
proprio presso lo stabile e l’imputato aveva avvertito la madre di NOME tramite il citofono esterno e non entrando nella casa.
Il Giudice di appello ha fatto dunque buon governo del consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenz dimostrativa (di norma possibilistica), per poi procedere ad un esame globale degli elementi certi al fine di verificare se la -astratta- relativa ambiguità ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale delle cose e RAGIONE_SOCIALE normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (cfr.ex mu/tis Sez. 1 n. 20461 del 12.4.2016 Rv 266941; Sez. 1 n. 44324 del 18.4.2013 Rv 258321; Sez. 1 n. 51457 del 21.6.2017 Rv 271593).
1.3. E’ infine manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante RAGIONE_SOCIALE minima partecipazione prevista dall’art. 114 cod. pen. che si configura solo nel caso in cui l’apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale.
La Corte di appello ha evidenziato che il contributo reso dall’imputato COGNOME nell’operazione di riciclaggio doveva considerarsi rilevante avendo egli fornito una delle due targhe sostituite a quella originale.
Tale assunto è del tutto corretto atteso che con la condotta di sostituzione di una targa (e cioè dell’immediato ed utile dato di collegamento del veicolo con il proprietario che ne è stato spogliato) il ricorrente ha svolto un ruolo essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALE riuscita dell’operazione di riciclaggio.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è parimenti inammissibile in quanto anch’esso meramente reiterativo dei profili già dedotti nell’atto di appello e tutti disattesi dalla Corte territoriale con adegua motivazione.
2.1. La sentenza impugnata, come già sopra osservato, ha valorizzato anche in capo a COGNOME una serie di elementi obiettivi certi che, globalmente considerati, anche sul piano logico, dimostravano non solo la sua diretta disponibilità del ciclomotore provento di furto, ma anche la partecipazione
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concorsuale di costui alle contestate operazioni volte ad ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa del mezzo.
In particolare, il giudice di appello ha dato conto che il motorino era stato trovato dalla polizia giudiziaria parcheggiato sotto l’abitazione dell’imputato e che questi era stato direttamente osservato dal teste COGNOME nel materiale possesso dello stesso, tanto da averlo personalmente condotto nella rimessa dello stabile ed averne riverniciato la carena con una bomboletta spray; ha altresì posto in luce che, nell’occasione, COGNOME era stato raggiunto da COGNOME e cioè da colui il quale disponeva RAGIONE_SOCIALE targa intestata alla propria defunta madre e trovata apposta sul ciclomotore in sostituzione di quella originale; lo stesso COGNOME aveva avvertito proprio la madre di COGNOME del controllo in corso da parte delle forze dell’ordine e anche tale peculiare circostanza era altamente significativa RAGIONE_SOCIALE riconducibilità ad entrambi RAGIONE_SOCIALE attività di riciclaggio.
2.2. La Corte distrettuale ha anche esaminato il duplice profilo RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica del fatto, come sollecitato dalla difesa nell’atto di appello. Ha osservato che la condotta era da inquadrarsi nell’alveo RAGIONE_SOCIALE fattispecie criminosa di riciclaggio in forma consumata e non nell’ipotesi meno grave di ricettazione atteso che in capo agli imputati era stata accertato un quid pluris rispetto alla mera ricezione di un bene compendio di furto e cioè il compimento di operazioni (la sostituzione RAGIONE_SOCIALE targa originale con una provento di furto ed altra intestata a soggetto ormai defunto) idonee ad ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALE sua provenienza delittuosa che erano state portate a termine, con conseguente esclusione del mero tentativo.
Trattasi di assunto corretto atteso che la differenza tra riciclaggio e ricettazione si individua sia nell’elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione e dolo generico nel riciclaggio), che nell’elemento materiale e, in particolare, appunto nella idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta ad ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza del bene che è elemento caratterizzante la condotta prevista dall’art. 648 bis cod.pen. Il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene provento di reato (elemento comune con la ricettazione) che viene successivamente sottoposto dal possessore ad una manipolazione e c.d. ripulitura, funzionale a dissimularne la provenienza illecita non essendo necessario che essa sia efficacemente impedita (Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2022, Acciaio; Sez. 2 n. 30265 del 01/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.G. in proc. Venuti e altro, Rv. 271530, da ultimo Sez. 2, del 05/04/2024, COGNOME, da massimare).
È altresì principio generalmente condiviso nella giurisprudenza di legittimità che per configurare il delitto di riciclaggio è sufficiente la sostituzione delle targhe, ch costituiscono, come già osservato, il più significativo, immediato ed utile dato di
collegamento del veicolo con il proprietario che ne è stato spogliato, trattandosi di operazione inequivocabilmente tesa ad ostacolare la ricerca RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa del bene, pur senza incidere sulla cosa o senza alterarne i dati esteriori.
2.3. Anche in merito alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte di appello, sia pure sinteticamente, ha esplicato le ragioni del diniego valorizzando la circostanza che il valore economico del ciclomotore non poteva ritenersi minimale, assunto che in concreto non risulta essere stato confutato dal ricorrente.
Alla inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila ciascuno a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni tutte manifestamente infondate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.06.2024.
NOME COGNOME