Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39579 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello, di Messina, in data 19 marzo 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen., così riqualificato l’originario reat di cui all’art. 648 cod. pen.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con la sentenza emessa nell’ambito del procedimento n. 1290/2017 R.G.N.R. definiti con sentenza n. 1614/2000 emessa dalla stessa Corte di appello, giusta richiesta formulata all’udienza e sentenza depositata in copia e del tutto disattesa dal giudice di secondo grado.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
Come evidenziato dallo stesso ricorrente, la richiesta di riconoscimento della continuazione veniva inoltrata, non con l’atto di appello ma all’udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello allorquando la difesa, depositata la copia della sentenza, della quale, invero è neppure specificato se divenuta irrevocabile e, se si, quando.
Nel primo caso, invero, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con i principi sanciti da questa Corte secondo cui « È conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l’atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi» (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Rv. 266655 – 01; Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Rv. 277745 – 01).
Nel secondo caso, il ricorrente avrebbe dovuto attenersi al dictum di questa Corte secondo cui «in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod.
proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata» (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409 01; Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, Rv. 281915 – 01).
Da quanto detto discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 novembre 2025