Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48295 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48295 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/12/2022, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del 08/11/2018 del Tribunale di Roma di condanna di NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di ricettazione – nell’ipotesi di particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art 648 cod. pen. – di un telefono cellullare proveniente dal delitto di furto commesso il 24 marzo 2014 ai danni di NOME COGNOME, che egli «utilizzava nel periodo compreso tra il 29 ed il 30 marzo 2014» (così il capo d’imputazione) .
Avverso l’indicata sentenza del 20/12/2022 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell’attribuito delitto di ricettazione.
Quanto al primo di tali elementi, quello oggettivo, il ricorrente deduce che: a) sarebbe illogico affermare, come ha fatto la Corte d’appello di Roma, che «l’effettivo utilizzatore del cellulare sia la medesima persona c:ui era intestata la SIM CARD quando chiunque potrebbe legittimamente servirsene»; b) «il ristrettissimo tempo di uso (14 minuti) induce a pensare che non sia mai entrato nel pieno possesso del bene» e che, «secondo la spiegazione logicamente più convincente, il COGNOME non ha mai avuto l’autonoma disponibilità della res e magari verificato il funzionamento dell’apparecchio nel corso di una infruttuosa trattativa con il responsabile del furto».
Quanto all’elemento soggettivo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Roma abbia affermato la sussistenza di tale elemento esclusivamente sulla base del fatto che l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione in ordine alla disponibilità del telefono cellulare, motivazione che sarebbe «contraddetta dagli atti istruttori», in quanto: a) «non è emersa alcuna indicazione circa le modalità di tempo e di luogo ove sarebbe avvenuta la cessione né il prezzo eventualmente pattuito. Non si comprende, quindi, in quale modo l’imputato avrebbe potuto sospettare della provenienza delittuosa del cellulare»; b) «contraddice la sussistenza dell’elemento soggettivo il limitatissimo utilizzo del bene che propende a far ritenere che l’imputato abbia semmai instaurato una trattativa infruttuosa con il responsabile del furto salvo, poi, aver rinunciato all’acquisto magari proprio per dei dubbi sulla legittima provenienza»; c) «proprio l’utilizzo della SIM CARD intestata denota l’ingenuità e, dunque, la buona fede dell’imputato».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’erronea interpretazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d’appello di Roma ha escluso la particolare tenuità del fatto, secondo cui la persona offesa NOME COGNOME, «appena diciottenne all’epoca dei fatti, rimase priva dell’unico mezzo di comunicazione a sua disposizione mentre era in gita scolastica e che l’esborso che ha dovuto sostenere per procurarsi un altro telefono cellulare è certamente maggiore del valore del telefono che le fu sottratto, essendo l’oggetto già stato utilizzato», e rappresenta in proposito che tale motivazione: a) supporrebbe la sussistenza di elementi di cui non vi è prova in atti, atteso che «la persona offesa ben avrebbe potuto avere la disponibilità di un altro telefono per comunicare e ben
avrebbe potuto acquistare un altro apparecchio rivolgendosi al mercato dell’usato e, quindi, di egual valore di quello sottratto»; b) sarebbe contraddetta dalla mancata proposizione della querela da parte della RAGIONE_SOCIALE in quanto «se la persona offesa non ha manifestato alcuna volontà punitiva nei confronti del responsabile del furto è logico ritenere che l’offesa patita sia stata lieve o quantomeno talmente lieve da escludere la pretesa punitiva».
Il ricorrente deduce la sussistenza dei presupposti per ritenere la non punibilità del fatto per particolare tenuità ed evidenzia al riguardo che: a) l’imputato è incensurato, soggiorna regolarmente in Italia e svolge attività lavorativa nel settore della ristorazione, con la conseguenza che il comportamento non risulterebbe abituale; b) «l’eventuale disponibilità del bene si sarebbe esaurita in pochi minuti dalle ore 23:25 alle ore 23:39».
Il NOME COGNOME rappresenta infine come il Tribunale di Roma non avesse potuto valutare l’eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., atteso che, prima che fosse intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, detta causa di non punibilità non era applicabile al reato di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è, per quanto riguarda la parte di esso relativa all’elemento oggettivo del reato, inammissibile (e, comunque, manifestamente infondato) e, per quanto riguarda la parte di esso relativa all’elemento psicologico del reato, manifestamente infondato.
1.1. Il motivo è inammissibile nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il COGNOME nulla aveva dedotto con riguardo al suddetto elemento materiale, con la conseguenza che il motivo si appalesa, sul punto, del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01, la quale, sulla premessa che, nel ricorso per cassazione, non possono essere dedotte questioni che non sono state prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giud o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, ha precisato che non si può contestare la sussistenza della condotta di ricettazione sotto il profilo oggettivo – segnatamente, si trattava proprio dell’utilizzazione di un telefono cellulare qualora in sede di appello sia stata dedotta l’insussistenza dell’elemento psicologico, cioè la buona fede nell’utilizzazione dello stesso apparecchio).
Il motivo è, in ogni caso, nella parte relativa alla ri1:enuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, manifestamente infondato.
L’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede la prova del conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto.
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto che il NOME COGNOME avesse conseguito il possesso del telefono cellulare proveniente dal delitto di furto che era stato commesso ai danni di NOME COGNOME ma sulla base dell’elemento di prova costituito dal fatto che il suddetto telefono cellulare era stato utilizzato, dalle ore 23:25 del 29 marzo 2014 alle ore 23:39 del 30 marzo 2014, dall’utenza n. 3287890271, che, dai dati che erano stati forniti dal gestore Wind, era intestata all’imputato, il quale, per attivarla, aveva dovuto necessariamente fornire i propri documenti, di cui non aveva mai denunciato lo smarrimento.
Tale motivazione appare del tutto priva di illogicità, tanto meno manifeste, e resiste agevolmente alle censure del ricorrente, atteso che: a) come si è detto, è del tutto logico ritenere che l’intestatario di una Sim Card – il quale non abbia mai denunciato lo smarrimento del documento del quale si è dovuto necessariamente servire per attivarla – inserita in un telefono cellulare, abbia il possesso di tal apparecchio, in assenza di qualsiasi indicazione (come è avvenuto nella specie), da parte dell’intestatario della Sim Card, circa la consegna della stessa ad altri; b) contrariamente a quanto ritiene e asserisce il ricorrente, il COGNOME è risultato avere il possesso del cellulare non per «14 minuti» ma dalle ore 23:53 del 29 marzo 2014 alle ore 23:39 del 30 marzo 2014 e, dunque, per quasi un’intera giornata, il che esclude sia che l’imputato «non sia mai entrato nel pieno possesso del bene» sia che egli abbia «magari verificato il funzionamento dell’apparecchio nel corso di una infruttuosa trattativa con il responsabile del furto».
1.2. La parte del motivo relativa alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è, come si è anticipato, manifestamente infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713), la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall’omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell’illiceità della stessa provenienza.
La stessa Corte di cassazione ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell’art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza della
provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa.
Pertanto, risponde del delitto di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01).
La Corte d’appello di Roma ha pienamente rispettato tali principi, avendo ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione del telefono cellulare sul rilievo che l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione dell’origine del possesso dello stesso telefono.
Le censure che sono state avanzate dal ricorrente in ordine alla motivazione fornita dalla Corte d’appello di Roma in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato non colgono palesemente nel segno, atteso che: a) le non emerse «indicazion circa le modalità di tempo e di luogo ove sarebbe avvenuta la cessione» e «il prezzo eventualmente pattuito» avrebbero dovuto essere fornite, eventualmente, dall’imputato, in quanto soggetto che aveva il possesso del telefono cellulare; b) come si è già detto, il tempo durante il quale l’imputato è risultato avere avuto tale possesso, contrariamente a quanto ritenuto e affermato dal ricorrente, non fu «limitatissimo», ma di un’intera giornata, il che esclude ogni plausibilità della tesi difensiva della «trattativa infruttuosa con il responsabile d furto»; c) l’asserita «ingenuità» dell’imputato – che sarebbe dimostrata dal fatto che egli utilizzò una Sim Card a sé intestata – non significa, evidentemente, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la «buona fede» dello stesso imputato.
Il secondo motivo non è fondato.
2.1. Si deve anzitutto affermare che, contrariamente a quanto è stato affermato dalla Corte d’appello di Roma, il motivo nuovo di appello che era stato proposto dal COGNOME non doveva ritenersi inammissibile, atteso che esso si fondava sul portato della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, la quale era intervenuta dopo la proposizione dell’appello dell’imputato, che, quindi, non era stato in condizione di dedurre la questione in precedenza.
2.2. Ciò affermato, si deve peraltro osservare che la Corte d’appello di Roma ha negato la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., avendo ritenuto l’offesa non particolarmente tenue, in quanto il danno non si poteva reputare esiguo, atteso che il furto del cellulare aveva privato la persona offesa NOME COGNOME, che all’epoca dei fatti era appena diciottenne, del solo mezzo di comunicazione di cui disponeva mentre si trovava a Roma in gita scolastica, e che l’esborso che la stessa persona offesa avrebbe dovuto sostenere
per procurarsi un altro telefono cellulare sarebbe stato maggiore del valore del bene, già usato, che le era stato sottratto.
Tale motivazione non si può ritenere né mancante, né contraddittoria né manifestamente illogica, e resiste, in particolare, alle censure del ricorrente, atteso che: a) non è manifestamente illogico ritenere che una ragazza appena diciottenne in gita scolastica disponga di un solo telefono cellulare, con la conseguenza che esso costituiva l’unico mezzo di comunicazione a sua disposizione; b) non è manifestamente illogico parametrare il danno subito dalla persona offesa al prezzo di acquisto di un telefono cellulare nuovo, non essendo ipotizzabile imporre alla stessa persona offesa di rifornirsi di un nuovo telefono cellulare nel mercato dell’usato; c) la mancata proposizione di una querela da parte della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non implica, né giuridicamente né logicamente, che l’offesa recata alla stessa sia stata particolarmente tenue; d) come si è già detto esaminando il primo motivo, la disponibilità del bene ricettato non fu, in realtà, di «pochi minuti».
A fronte di una motivazione della Corte d’appello di Roma che, pertanto, come si è detto, non si può ritenere né mancante, né contraddittoria né manifestamente illogica, questa Corte non può sostituire alla valutazione della stessa Corte d’appello una propria diversa valutazione dell’entità del fatto.
È, infine, irrilevante il profilo dell’asserita sussistenza della non valutata non abitualità del comportamento, atteso che l’esclusione, con una motivazione non censurabile in questa sede di legittimità, di uno dei due presupposti della causa di esclusione della punibilità, quello della particolare tenuità dell’offesa, rende, appunto, irrilevante ogni considerazione relativa all’asserita sussistenza dell’altro presupposto della non abitualità del comportamento.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/10/2023.