Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10870 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10870 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME BAHTRI NOME (NOME COGNOME) (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO ‘ IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici d merito con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione (si veda pag. 8 sull’assenza di spiegazioni sull’acquisizione della refurtiva da parte dell’imputato e sulla tipologia dei beni, della cui provenienza delittuosa l’imputato stesso non poteva non essere a conoscenza);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte ha compiutamente motivato il diniego dell’attenuante della ricettazione di lieve entità valorizzando i precedenti penali, anche specifici, da cui si evince la personalità incline a delinquere dell’imputato; osservato inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio (si veda, in particolare, pag. 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 Marzo 2026
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