Ricettazione di Profumi Contraffatti: Quando la Difesa non Basta
La vendita di prodotti con marchi falsificati è un fenomeno diffuso che pone complesse questioni legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricettazione profumi contraffatti, offrendo spunti importanti sulla linea difensiva da adottare e sui limiti della sua efficacia. Analizziamo come la Suprema Corte ha valutato la posizione di un imputato che cercava di escludere la propria responsabilità per ricettazione, sostenendo di aver partecipato al reato di contraffazione.
Il Caso: Dalla Vendita in Strada al Ricorso in Cassazione
I fatti alla base della decisione sono semplici ma emblematici. Un uomo veniva sorpreso mentre era intento a vendere profumi di note marche, risultati poi essere contraffatti. A seguito del procedimento penale, veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali per contestare la sua condanna.
La Strategia Difensiva: Concorso nella Contraffazione o Ricettazione?
La difesa dell’imputato si basava su un argomento tecnico-giuridico preciso: egli sosteneva di non aver commesso il reato di ricettazione, ma di aver partecipato al reato presupposto, ovvero la contraffazione dei profumi. Secondo un principio consolidato del diritto penale, chi concorre in un reato (come la contraffazione) non può essere punito anche per la successiva ricettazione dei beni provenienti da quello stesso reato. Di conseguenza, l’imputato chiedeva l’annullamento della condanna perché, a suo dire, la sua condotta andava inquadrata diversamente.
L’Analisi della Cassazione sulla Ricettazione di Profumi Contraffatti
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili, ritenendoli generici e manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato che l’imputato non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello, la quale era logica e ben argomentata.
L’Onere della Prova nella Difesa
Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione delle prove. La Corte ha osservato che la tesi difensiva della partecipazione alla contraffazione non era mai stata neppure allegata in modo specifico dall’imputato nel corso del processo di merito. Non solo: non era emerso alcun elemento dalle emergenze processuali che potesse, anche solo lontanamente, suggerire un suo coinvolgimento nella produzione dei falsi. L’unica circostanza provata era che l’uomo fosse stato fermato mentre vendeva i profumi contraffatti. In assenza di qualsiasi prova del concorso nel reato presupposto, l’accusa di ricettazione rimaneva pienamente valida.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Dichiarando il ricorso inammissibile, la Suprema Corte non solo ha reso definitiva la condanna per ricettazione, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che appesantiscono il lavoro della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e non si confrontavano con la logica motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la tesi difensiva non era supportata da alcun elemento probatorio emerso durante il processo.
Qual è la differenza tra partecipare alla contraffazione e la ricettazione dei beni contraffatti?
Chi partecipa attivamente alla produzione di beni falsi commette il reato di contraffazione. La ricettazione, invece, è un reato successivo commesso da chi acquista o riceve tali beni, pur essendo consapevole della loro provenienza illecita, al fine di trarne profitto. Secondo la giurisprudenza, chi concorre nel primo reato non può essere punito anche per il secondo.
Cosa comporta la condanna per ricettazione in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato in via definitiva per il reato di ricettazione e obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15791 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. ed alla mancata prova della partecipazione nel reato presupposto, sono generici e manifestamente infondati poiché non si confrontano con la motivazione della Corte che risulta esente da vizi logici e ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 punto 3.1) della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e dell sussistenza del reato;
che correttamente la Corte ha rilevato che la dedotta partecipazione dell’imputato alla condotta di contraffazione, invocata per escludere la ricettazione, non è stata neppure allegata dall’imputato e in alcun modo risulta dalle emergenze processuali, ove si consideri che il ricorrente è stato fermato mentre era intento a vendere profumi contraffatti di note marche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il / Presidente