Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1886 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1886 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Partinico il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
contro
la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13.4.2021, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l’annullamento della sentenza in punto di misura di sicurezza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23.12.2016 il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata al (già) capoverso dell’art. 648 cod. pen., ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 900 di multa dichiarandolo inoltre delinquente abituale ed applicando la misura di sicurezza della assegnazione alla colonia agricola o a casa di lavoro per la durata di anni due;
la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dal PM, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa confermando nel resto,
ricorre per cassazione il difensore dello COGNOME lamentando:
3.1 nullità per violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla errata dichiarazione di assenza dell’imputato per mancata conoscenza del procedimento: rileva che l’imputato aveva eletto domicilio in Rimini, INDIRIZZO
Campanella 13 ma le notifiche ivi effettuate avevano dato esito negativo e, perciò, erano state eseguite presso il difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. sicché, di fatto, egli non aveva avuto conoscenza del procedimento; aggiunge che, infatti, il difensore aveva rinunciato al mandato tanto che era intervenuta la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 1 cod. proc. pen. mentre l’imputato era stato dichiarato assente e nessuna RAGIONE_SOCIALE notifiche eseguite al domicilio eletto era andata a buon fine; sottolinea la centralità attribuita dal codice alla conoscenza, da parte dell’imputato, dei termini della accusa mossa nei suoi confronti ed il correlativo dovere del giudice di verificare che tale adempimento sia stato assicurato;
3.2 nullità della sentenza per violazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza: rileva come illegittimamente la Corte di Appello, pur avendo ridotto la pena inflitta al ricorrente, ha ciò non di meno applicato la misura di sicurezza che è consentita soltanto in caso di ravvisata pericolosità sociale da parte di soggetto che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato; richiama i presupposti e l’oggetto del giudizio di pericolosità per cui è esclusa ogni presunzione e che va operato in concreto; rileva come l’esame del certificato del casellario giudiziale dello COGNOME contempli condanne per fatti di poco conto che non possono essere considerati indici di pericolosità sociale mentre la condanna nel presente processo è stata inflitta per una ricettazione che è stata ricondotta nella ipotesi di liev entità di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen.;
4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata quanto alla misura di sicurezza e per l’inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo, infatti, è manifestamente infondato: dalla stessa sentenza di appello, infatti, risulta che l’imputato era presente in udienza con il proprio difensore di fiducia non potendosi perciò ed in alcun modo ritenere che egli non avesse avuto conoscenza del processo instaurato di fronte alla Corte di Appello di Bologna.
Laddove, poi, la censura articolata con il ricorso fosse da riferire al giudizio di primo grado, si tratterebbe di questione di nullità e non già di mancata conoscenza del processo dovendosi allora prendere atto che è stato lo stesso ricorrente a confermare che l’atto di citazione era stato recapitato al difensore di
fiducia ai sensi art. 161 comma 4 cod. proc. pen. non vertendosi, perciò, in un caso di nullità assoluta ma, come è pacifico, di una nullità a regime intermedio che andava tempestivamente eccepita non potendo formare oggetto di ricorso per cassazione (cfr., Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 50389 del 27/09/2019, COGNOME NOME, Rv. 277808 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME NOME, Rv. 278002 01).
Va pur precisato, a tal proposito, come sia assolutamente incontroverso che il difensore di fiducia – che aveva ricevuto la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello sia per sé che, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anche per l’imputato – fosse certamente a conoscenza della data del processo laddove la intervenuta rinuncia al mandato è per un verso circostanza meramente asserita e, per altro verso, del tutto irrilevante per quanto disposto dall’art. 107 comma 3 cod. proc. pen..
Si è anzi di recente precisato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima la celebrazione del giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr., in tal senso, Sez. 4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME NOME, Rv. 283019 – 01, in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale).
2. Il secondo motivo è invece precluso: la sentenza di primo grado era stata infatti impugnata soltanto dal PM il cui gravame, incidentalmente, è stato respinto in quanto è stata confermata la diagnosi relativa al fatto “lieve” di cui al (già) capoverso dell’art. 648 cod. pen. che, peraltro, andava valutato comparativamente alla recidiva nell’ambito del giudizio di valenza.
L’imputato, dal canto suo, non aveva proposto appello né principale né incidentale non potendo perciò in questa sede sollevare questioni che non erano state tempestivamente sottoposte alla attenzione dei giudici di merito nel rispetto della “catena devolutiva” cui non sfugge la materia RAGIONE_SOCIALE misure di sicurezza personali (cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 11599 del 06/03/2012, Ymeri, Rv. 252495 – 01 e, tra le non massimate, Sez. 5, sent. 12075 del 25.2.2021,
NOME ed altro; Sez. 3, sent. 6377 del 4.12.2013, dep. 11.2.2014, COGNOME NOME ed altri).
L’inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 12.10.2022