Ricettazione e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Il reato di Ricettazione rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, specialmente quando si intreccia con le rigide regole procedurali del ricorso per Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito alcuni punti fondamentali riguardanti l’ammissibilità dei motivi di gravame e il rapporto tra diversi reati contro il patrimonio.
Il caso e la violazione della catena devolutiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di Ricettazione. Nel ricorrere in sede di legittimità, la difesa ha sollevato critiche riguardanti l’applicazione della legge penale che, tuttavia, non erano state presentate durante il giudizio di appello. Questo errore procedurale ha portato all’immediata dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Il codice di procedura penale stabilisce infatti che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati preventivamente sottoposti al vaglio del giudice di secondo grado. Tale principio, noto come interruzione della catena devolutiva, mira a garantire che il giudizio di legittimità non diventi un terzo grado di merito su questioni mai affrontate prima.
Ricettazione e contraffazione: un confronto di gravità
Un aspetto di grande rilievo tecnico affrontato nell’ordinanza riguarda il confronto tra l’art. 648 c.p. (Ricettazione) e l’art. 474 c.p., relativo al commercio di prodotti con segni falsi. La Corte ha osservato come l’ipotesi di ricettazione sia intrinsecamente più grave rispetto alla fattispecie di contraffazione, confermando un orientamento consolidato che incide direttamente sulla determinazione della pena.
La questione della recidiva e la specificità dei motivi
Il secondo punto critico del ricorso riguardava la recidiva. La difesa lamentava una carenza di motivazione da parte della Corte di Merito. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso si limitava a una pedissequa reiterazione degli argomenti già spesi in appello, senza offrire una critica argomentata e specifica verso la nuova sentenza. La mancanza di specificità rende il motivo meramente apparente e, dunque, inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si poggiano su due pilastri. In primo luogo, l’applicazione rigorosa dell’art. 606 comma 3 c.p.p., che preclude l’esame di questioni nuove in Cassazione per preservare la funzione del controllo di legittimità. In secondo luogo, la Corte ha censurato la tecnica redazionale del ricorso: la semplice riproposizione di motivi già disattesi, senza un confronto dialettico con le ragioni espresse nella sentenza impugnata, non assolve all’onere di specificità richiesto dalla legge. Infine, è stata ribadita la corretta qualificazione giuridica dei fatti, confermando la prevalenza della gravità della ricettazione sulle altre fattispecie ipotizzate.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal collegio giudicante hanno portato al rigetto totale dell’impugnazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna precedente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di una difesa tecnica che sappia calibrare i motivi di appello in previsione di un eventuale ricorso futuro, evitando di disperdere le possibilità di difesa con argomentazioni generiche o tardive.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile in Cassazione per violazione della catena devolutiva, poiché non è possibile sottoporre al giudice di legittimità questioni mai trattate nel secondo grado di giudizio.
Qual è il rapporto di gravità tra ricettazione e commercio di prodotti falsi?
Secondo la giurisprudenza, il reato di ricettazione previsto dall’articolo 648 del codice penale è considerato più grave rispetto alla fattispecie di commercio di prodotti contraffatti.
Perché la ripetizione dei motivi d’appello rende il ricorso inammissibile?
Perché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata; la mera reiterazione di quanto già detto in precedenza non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40174 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 69, 81 e 648 quarto comma cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata alle pagg. 1 e 2, con interruzione della catena devolutiva sul punto;
osservato che il primo motivo è altresì infondato, in quanto l’ipotesi di cui all’art. 648 cod. pen. è più grave rispetto alla fattispecie di cui all’art. 474 cod. pen.;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la carenza della motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di corretta sussistenza della recidiva);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
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