Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova del coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto, oltre ad essere priv concreta specificità e in fatto, sono anche manifestamente infondati;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occ prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto allorché questo deduc averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 d 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594);
che, nella specie, al di là della formale inutilizzabilità delle dichiarazion dall’imputato, i giudici dell’appello hanno ritenuto che le dichiarazioni confes non fossero comunque credibili, ampiamente esplicitando, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si ved particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.